T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 11 giugno 2008 n. 1592
A. Radesi Pres. A. Migliozzi Est.
L. Fuccini (Avv.ti G. Lo Manto e R. Salimbeni) contro il Comune di Bucine (Avv. P. E. Paolini) |
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1. Autorizzazione e concessione – Piscina accompagnata da una serie di opere, quali l’intelaiatura in ferro, la pavimentazione in legno ad uso solarium ed un muretto di recinzione - È assoggettabile al regime concessorio
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2. Edilizia ed urbanistica – Abuso edilizio – Natura – Illecito permanente - Regime sanzionatorio applicabile – Quello vigente al momento in cui l’Amministrazione provvede ad irrogare la sanzione
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3. Edilizia ed urbanistica - Art.134 della L.R. Toscana n.1/2001 - Prevede la sanzione della demolizione per le opere “pertinenziali” eseguite sine titulo – Sanzione più afflittiva rispetto alla norma del DPR n.380/2001 - Legittimità
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1. Una piscina, ancorchè di modeste dimensioni ma accompagnata da una serie di opere, quali l’intelaiatura in ferro, la pavimentazione in legno ad uso solarium ed un muretto di recinzione costituisce un manufatto edilizio che, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato, ha modificato in maniera significativa lo stato dei luoghi, sì da assumere aspetti e consistenza di un intervento di ristrutturazione edilizia. Pertanto è assoggettabile al regime concessorio
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2. L’abuso edilizio costituisce un illecito permanente, sicchè in sede di repressione del medesimo è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’Amministrazione provvede ad irrogare la sanzione medesima 3. Ai sensi del riformulato art.117 del nuovo titolo V della Costituzione, in materia di governo del territorio spetta alla legislazione statale determinare i principi fondamentali, mentre è riservato alla legislazione regionale la disciplina in dettaglio della materia urbanistico- edilizia. Ne consegue che appare costituzionalmente legittima la norma di cui all’art.134 della L.R. Toscana n.1/2001 seppur nel prevedere la sanzione della demolizione per le opere “pertinenziali” eseguite sine titulo sembrerebbe più afflittiva rispetto alla norma del DPR n.380/2001( Testo Unico sull’edilizia) che prevede la sola sanzione pecuniaria
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 01592/2008 REG.SEN.
N. 00720/2006 REG.RIC.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Terza
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 720 del 2006, proposto da:
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Fuccini Leonardo, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Lo Manto, Renato Salimbeni, con domicilio eletto presso Renato Salimbeni in Firenze, via XX Settembre N. 60;
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contro
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Comune di Bucine, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Emilio Paolini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;
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per l'annullamento
dell’ordinanza n.17 del 13/2/2006 a firma del Responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune di Bucine con cui è stata ordinata la demolizione di opere abusivamente realizzate, costituite da una piscina installata in area scoperta in frazione Duddova.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bucine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/03/2008 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente espone di aver realizzato in un’area scoperta facente parte di un complesso edilizio adibito ai fini turistico-ricettivi, nella frazione Duddova del Comune di Bucine una piscina fuori terra di modeste dimensioni, senza aver ottenuto alcun titolo abilitativo.
Sulla scorta di accertamenti eseguiti dagli organi competenti, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sul rilievo che la piscina e le strutture ad esse connesse si configurano come opera pertinenziale di carattere permanente ai sensi dell’art.79, comma 2, lettera d) punto £) ordinava la demolizione delle opere abusive realizzate nonché il ripristino dello stato dei luoghi.
L’interessato ha impugnato tale ordinanza, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge 8 art.7 legge n.94 del 1982; 7 e 10 della legge n.47/85; 2,3,4 , 1° comma lettera d) , 31 e 34 della legge regionale n.52 del 1999) . Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti;
2) Violazione di legge ( artt.10, comma 1, lettara a,comma 1, e 6 del DPr 6 giugno 2001 n.380, come modificato dal dlgs n.301 del 2002; art.79 e 134 legge regionale n.1/05): Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art.134 legge regionale n.1 del 2005 per violazione dell’art.117 della Costituzione .
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Bucine che contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione.
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DIRITTO
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Col primo motivo mezzo d’impugnazione parte ricorrente contesta la legittimità della irrogata sanzione demolitoria, atteso che l’opera realizzata sine titulo costituirebbe una pertinenza dell’immobile adibito ad azienda turistica e, come tale, sarebbe assoggettabile unicamente al regime autorizzzatorio di cui all’art.10 della legge n..47/85, rendendosi, perciò applicabile la sola sanzione pecuniaria.
L’assunto non è condivisibile.
L’opera abusiva oggetto del provvedimento di demolizione è una piscina realizzata in un’area scoperta all’interno di un complesso immobiliare adibito a residenza turistica, in zona considerata centro storico della frazione Duddova del Comune di Bucine. Ora, come emerge dalla documentazione versata in giudizio , la piscina ancorchè di modeste dimensioni è accompagnata da una serie di opere , quali l’intelaiatura in ferro, la pavimentazione in legno ad uso solarium, un muretto di recinzione le quali fanno assumere al manufatto , inteso nel sistemico insieme dei suoi elementi complementari una indubbia rilevanza urbanistica. che comporta una innegabile, permanente trasformazione urbanistica.
In altri termini , con la struttura posta in essere il ricorrente ha realizzato un manufatto edilizio che, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato, ha modificato in maniera significativa lo stato dei luoghi, sì da assumere, l’opera in questione, aspetti e consistenza di un intervento di ristrutturazione edilizia, come tale, assoggettabile al regime concessorio ( cfr Cons Stato Sezione V 20/3/2000 n.1507).
Nessuna rilevanza quindi può assumere la circostanza per cui il,manufatto è posto a servizio dell’immobile adibito a residenza turistica, giacchè, al di là della funzione servente che si voglia attribuire alla piscina, siamo comunque in presenza di una struttura che innova lo stato dei luoghi, altera l’assetto urbanistico del territorio e una siffatta tale trasformazione urbanistica per essere realizzata necessita del preventivo rilascio della concessione edilizia(cfr Cons Stato Sezione VI 27/1/2003).
Quanto sopra induce a ritenere che le tesi difensive del ricorrente in ordine alla qualificazione dell’opera sono infondate, lì dove, in particolare, la realizzazione sine titulo della piscina in questione ha comportato l’avvenuta aggregazione ad un preesistente organismo edilizio di un’entità edilizia che, indipendentemente dalla sua destinazione funzionale costituisce un quid novi di consistenza e natura tali da dovere essere assentita con concessione edilizia, in difetto della quale va adottata , come correttamente fatto dall’Amministrazione procedente, la misura sanzionatoria del ripristino ( cfr TAR Campania Sez IV 5/12/2001 n.5220).
Né parte ricorrente può invocare il regime giuridico più favorevole costituito dal combinato disposto dell’art.7 della legge n.94/82 e dell’art.7 della legge n.47/85,sul rilievo che l’abuso è stato realizzato precedentemente alla nuova normativa di cui al DPR 380/2001 e alla legge regionale n.1/2005: invero, come più volte ribadito da questa stessa Sezione l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente, sicchè in sede di repressione del medesimo è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’Amministrazione provvede ad irrogare la sanzione medesima ( vedi sentenze n.1657/2001 e 2417/2002)
Per non dire poi che l’intervento de quo si pone in contrasto con la normativa edilizia recata dagli strumenti urbanistici di cui è dotato il Comune che relativamente alle zone di interesse storico come la frazione Duddova dove è ubicato l’immobile del ricorrente è volta a consentire esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, mentre nella specie nell’opera realizzata si riscontrano gli elementi identificativi di una vera e propria addizione .
Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente dubita della legittimità costituzionale della norma di cui all’art.134 della legge regionale n.1/2001, in quanto questa disposizione nel prevedere la sanzione della demolizione per le opere “pertinenziali” eseguite sine titulo sarebbe più affilittiva rispetto alla norma del DPR n.380/2001( Testo Unico sull’edilizia) che prevederebbe la sola sanzione pecuniaria.
La tesi difensiva testè illustrata si appalesa infondata.
Invero, proprio ai sensi del riformulato art.117 del nuovo titolo V della Costituzione, in materia di governo del territorio spetta alla legislazione statale determinare i principi fondamentali, mentre è riservato alla legislazione regionale la disciplina in dettaglio della materia urbanistico- edilizia.
In tali sensi, nel pieno rispetto del principio di concorrenzialità, il Testo Unico sull’edilizia ha stabilito che debbono rimanere ferme le sanzioni penali stabilite per determinate tipologie di interventi subordinati al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività,rimanendo però ferma la facoltà delle Regioni di ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni in esso contenute e fermo restando che la predeterminazione operata dal legislatore statale attiene alle sole sanzioni penali e non già a quella amministrative, come appunto è la misura demolitoria.
Pure insussistenti si rivelano gli altri profili di illegittimità dedotti, tutti incentrati sulla natura meramente pertinenziale dell’opera. Vale qui ribadire, come nella specie l’intervento ha una sua autonoma individualità strutturale, costituisce un nuovo impianto, sì da rendersi inquadrabile nella nozione di nuovi organismi edilizi comprensivi delle pertinenze, come tale, assoggettato al regime scelto dalla Regione Toscana con l’art.79 della L.R. n.1/2005.
Per le suesposte considerazioni il ricorso si rivela infondato e va, conseguentemente , respinto.
Le spese e competenze del giudizio seguono la regola della soccombenza.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del resistente Comune di Bucine, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila) + IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Di Nunzio, Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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