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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 18 giugno 2008 n. 5986
Pres. Corasaniti, est. Calveri
D. G. e altri (Avv. M. Sonetti) c. Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Avv. Stato) e altri


1. Università – Corsi di laurea – Procedura concorsuale – Controversie – Legittimazione attiva – Sussiste – Ragioni

 

2. Università – Corsi di laurea – Ammissione – Prova informatica – legittimità – Sussiste

 

3. Università – Corsi di laurea – Ammissione – Quiz preselettivi – Organo competente – Attività di determinazione dei quesiti – Mancata verbalizzazione – Illegittimità – Conseguenze

 

4. Università – Corsi di laurea – Ammissione – Quiz preselettivi – Quesiti - Erroneità o non corretta formulazione – Illegittimità della procedura – Sussiste

 

5. Università – Corsi di laurea – Ammissione – Graduatorie differenziate per singoli atenei – Ragionevolezza

1. Sussiste la legittimazione attiva delle Università ogniqualvolta si controverta sulla legittimità della procedura concorsuale relativa alla ammissione ai corsi di laurea. Infatti, nonostante gli atti della procedura siano di esclusiva competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, la predetta procedura concorsuale si conclude con l’approvazione delle singole graduatorie degli ammessi, donde la necessità di impugnare nel processo dette graduatorie che, in quanto predisposte dalle singole Università, fondano la legittimazione passiva di queste ultime.

 

2. In tema di ammissione ai corsi di laurea universitari, non risulta irragionevole il ricorso all’utilizzo di una procedura informatica, consistente nella sottoposizione dei candidati alla risoluzione di test a risposta multipla, allo scopo di regolamentare l’accesso programmato al corso di laurea in medicina, non potendosi dubitare che un siffatto sistema sia tendenzialmente idoneo a selezionare i capaci e i meritevoli a proseguire gli studi nelle facoltà connotate da numerus clausus.

 

3. E’ illegittimo il comportamento dell’organo amministrativo deputato all’elaborazione dei quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea in medicina (nel caso di specie la c.d. Commissione ministeriale di esperti), che ometta la redazione di verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti (1). Tale comportamento si pone in contrasto con i principi di trasparenza e di conoscibilità dell’attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 Cost.), ed impedisce al giudice il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa svolta. Ne consegue che l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè i quesiti sui quali si è fondata la prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina.

 

4. E’ illegittimo un sistema selettivo, quale quello utilizzato per l’ammissione su base nazionale per i corsi di laurea a numero programmato di medicina, basato su due domande errate e su un numero non trascurabile di domande non correttamente formulate.

 

5. La scelta di formare graduatorie differenziate sulla base di concorsi diversi per singoli atenei per l’ammissione ai corsi di laurea, in luogo della predisposizione di un’unica graduatoria nazionale, è scelta discrezionale dell’Amministrazione, che non appare manifestamente illogica. Né è ipotizzabile la violazione di principi costituzionali, in relazione alla mancata previsione di una graduatoria unica a livello nazionale, sotto i profili della lesione dei principi meritocratici e di buon andamento dell’azione amministrativa, di uguaglianza, del libero accesso allo studio ed ai suoi più alti gradi, posto che, una volta riconosciuta la legittimità, anche dal punto di vista costituzionale, del ricorso al numero chiuso per determinati corsi di laurea (cfr. sent. Cost. cost. n. 383/98), le graduatorie di limitazione degli ammessi stilate a livello delle singole università, consentono pur sempre l’accesso ai più meritevoli, dato che il raffronto va operato tra i partecipanti alle relative singole selezioni. Né d’altro canto può ravvisarsi una lesione del principio di uguaglianza per il fatto che con un determinato esito delle prove di concorso si possa essere ammessi in un’università e non invece in un’altra (in dipendenza del diverso numero di partecipanti alle relative selezioni), trattandosi di situazioni soggettive non comparabili, individualmente assunte per libera scelta e giustificate comunque sul piano dell’interesse pubblico da esigenze di semplificazione procedimentale e di maggior ossequio ai principi di autonomia universitaria.

 

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(1) Nel caso di specie la Commissione, al termine dell’espletamento dell’incarico, aveva dichiarato di avere cancellato tutti i file e di avere distrutto i documenti cartacei afferenti alla formulazione dei test, giustificando la mancata redazione di alcun verbale con il fatto che “era interesse della Direzione Generale entrare in possesso del solo prodotto finale della Commissione, ovvero i quesiti oggetto delle prove, operazione avvenuta e verbalizzata”.


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