Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2008 - © copyright

 

T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 7 giugno 2008 n. 247
P. Lignani Pres. P. Ungari Est.
La Betti s.p.a. (Avv. D. Galli) contro la S.S.I.T. Società Spoletina Imprese Trasporti – Gestione S.p.a. (M. Rampini e M. Marcucci) e con l’intervento ad adiuvandum della ANCE Umbria – Consulta Regionale dei Costruttori Edili dell’Umbria (Avv.ti A. Rocchini e F. Boldrini) e con l’intervento ad opponendum della A & I Della Morte S.p.a. (Avv. B. Della Morte) ed il Consorzio Cooperative di Costruzioni (Avv. F. Antonioli)


1. Contratti della P.A. - Procedura di gara ad evidenza pubblica – Interesse all’impugnazione - Ricorso volto all’annullamento del procedimento ai fini della sua rinnovazione con regole diverse – Sussistenza - Mancata presentazione dell’offerta – Procedura ristretta - Irrilevanza

 

2. Contratti della P.A. – Impugnazione – Controinteressati in senso tecnico – Non sono configurabili prima del provvedimento di aggiudicazione

 

3. Contratti della P.A. – Aggiornamento annuale dell’elenco prezzi a livello regionale – Art. 133 Codice dei contratti – È obbligatorio - Obbligo per le stazioni appaltanti di prendere a base dei computi metrici estimativi i prezzi aggiornati – Sussistenza

 

4. Contratti della P.A. – Sottostima dell’importo base di gara - Art. 90 del D.P.R. 554/1999 - Possibilità per i concorrenti di proporre varianti o modifiche al progetto - Non può essere utilizzata per porre rimedio alla sottostima dell’importo base di gara

 

5. Contratti della P.A. - Correttezza del progetto esecutivo posto a base della gara - È volta a garantire parità di trattamento tra i concorrenti – Necessità – Possibilità di utilizzare le migliorie che i concorrenti possono apportare agli elaborati o le varianti in corso d’opera – Non è consentita

1. Non è consentito argomentare la carenza di interesse ad impugnare una procedura di gara ad evidenza pubblica dalla sola mancata presentazione dell’offerta, ove il ricorrente miri non all’aggiudicazione ma all’annullamento del procedimento ai fini della sua rinnovazione con regole diverse. Ciò vale a maggior ragione laddove il ricorrente non possa essere valutato alla stregua di qualsiasi altra impresa potenzialmente interessata all’appalto, trattandosi di uno dei soggetti selezionati ed invitati a presentare l’offerta nell’ambito di una procedura ristretta, quindi a seguito della presentazione della domanda di partecipazione. Tale condizione appare difatti tale da qualificare e differenziare, di per sé, l’interesse dell’impresa in termini di attualità e concretezza ex art. 100 cod. proc. civ. rispetto a quello, non soltanto delle generalità dei consociati, ma anche del più ristretto novero delle imprese potenzialmente qualificabili per l’appalto.

 

2. Non sussistono soggetti controinteressati in senso tecnico prima del provvedimento di aggiudicazione di un appalto in quanto, fino al momento dell’adozione di detto provvedimento, ciascun partecipante vanta esclusivamente una mera aspettativa di fatto al conseguimento dell’aggiudicazione.

 

3. L’aggiornamento annuale dell’elenco prezzi a livello regionale è obbligatorio, ed alle stazioni appaltanti è fatto obbligo di prendere a base dei computi metrici estimativi i prezzi aggiornati. Tale principio è espresso dall’art. 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici il quale stabilisce che i prezziari vengano aggiornati annualmente, che cessino di avere validità di 31 dicembre di ogni anno e che possano essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta in tale data. E’ anche previsto (comma 6, che ripropone la disposizione introdotta con l’articolo 1, comma 550, della Legge Finanziaria 2005) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, “rilevi le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. In ogni caso non può ritenersi che l’omissione dell’intervento ministeriale giustifichi il mancato aggiornamento

 

4. La possibilità per i concorrenti di proporre varianti o modifiche al progetto, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 554/1999, non assume rilievo per neutralizzare le doglianze relative alla sottostima dell’importo base di gara. Difatti, l’articolo 90 dà ai concorrenti la possibilità di indicare, in esito alla verifica delle voci riportate nelle lista lavorazioni sulla base degli elaborati progettuali e del computo metrico, le quantità che reputino carenti o eccessive e di inserire le voci e le quantità ritenute mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali e nel capitolato speciale. Ma non li legittima ad apportare delle modifiche (in aumento) ai prezzi indicati dalla stazione appaltante.

 

5. La correttezza del progetto esecutivo posto a base della gara è volta a garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, messi in grado di presentare offerte omogenee quanto all’oggetto contrattuale, e ad evitare distorsioni sotto il profilo della ricaduta sulla spesa pubblica, per quanto concerne la necessità di ricorrere a varianti e sopportare maggiori costi e ritardi nella realizzazione. Ne consegue che la non correttezza di tale progetto si riverbera sulla procedura di affidamento invalidandola. Né, a tal fine, si può confidare sull’aspettativa che le incongruenze progettuali vengano “sanate” dalle migliorie che i concorrenti possono apportare agli elaborati, o, nella peggiore delle ipotesi, mediante varianti in corso d’opera perché vere e proprie varianti progettuali esulano dal limitato ambito consentito alle “soluzioni migliorative ed integrazioni aventi valore tecnico e estetico”. E comunque, poiché la possibilità di dar corso a varianti in corso d’opera per sanare l’errore nella progettazione, non fa venir meno la portata inficiante di tale errore, qualora già conosciuto (o conoscibile) addirittura nella fase di gara


Per la visualizzazione del documento clicca qui



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento