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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 13 giugno 2008 n. 5802
Pres. Luttazi, Rel. Francavilla
Mottola V. e Merolli P. (Avv. F. Lucarelli) c.Comune di Montecompatri (Avv. F. Preziosi)


Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Demolizioni - Istanza di esecuzione – Proprietari del bene confinante – Interesse - Sussiste – Silenzio - Illegittimità

E’ illegittimo il silenzio tenuto dal Comune nei confronti dei comproprietari del bene confinante con quello su cui è stata realizzata un’opera abusiva, in ordine all’istanza di esecuzione dell’ordinanza avente ad oggetto la demolizione delle stesse opere abusive. Infatti, sussiste l’obbligo del Comune di pronunciarsi, quale conseguenza della peculiare legittimazione dei ricorrenti, connessa alla loro qualità di proprietari del bene confinante ed interessati alla demolizione delle opere abusive.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio
Sede di Roma - Sezione Interna I Quater

 

composto dai Signori Magistrati: - Dr. Giancarlo Luttazi - Presidente; - Dr.ssa Antonella Mangia – Giudice; - Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2247/07 R.G. proposto da

 

MOTTOLA VINCENZO e MEROLLI PAOLA elettivamente domiciliati in Roma, via dei Gracchi n. 6 presso lo studio dell’avv. Federico Lucarelli che li rappresenta e difende nel presente giudizio

 

CONTRO

 

- COMUNE DI MONTECOMPATRI, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Tuscolo n. 17 presso lo studio dell’avv. Francesco Preziosi che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

 

- COMUNE DI MONTECOMPATRI – SETTORE V AREA URBANISTICA – SEZIONE EDILIZIA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Tuscolo n. 17 presso lo studio dell’avv. Francesco Preziosi che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

 

E NEI CONFRONTI DI

 

PESCATORE AGOSTINO – non costituito in giudizio

 

per l’annullamento
del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri in ordine all’istanza ricevuta dall’ente il 07/08/06 con cui Mottola Vincenzo e Merolli Paola hanno richiesto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 26 prot. n. 13640 del 29/08/02;

 

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 29 maggio 2008;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:

 

FATTO

 

Con ordinanza n. 26 prot. n. 13640 del 29/08/02 il Comune di Montecompatri ha ordinato a Pescatore Agostino di demolire le opere abusive ivi indicate.
Con richiesta pervenuta all’ente locale il 07/08/06 Merolli Paola e Mottola Vincenzo, in qualità di comproprietari del bene adiacente a quello oggetto della citata ordina di demolizione, hanno richiesto al Comune di Montecompatri di eseguire il provvedimento repressivo.
Con ricorso notificato in date 05/03/07 e 06/03/07 la Merolli ed il Mottola hanno adito questo Tribunale per ottenere, ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 1034/71, la declaratoria d’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri.
Il Comune di Montecompatri, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 23/03/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Pescatore Agostino, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Mottola Vincenzo e Merolli Paola agiscono davanti a questo Tribunale per la declaratoria d’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri in ordine all’istanza, pervenuta all’ente il 07/08/06, con cui i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza n. 26 prot. n. 13640 del 29/08/02 emessa nei confronti di Pescatore Agostino ed avente ad oggetto la demolizione delle opere abusive ivi indicate.
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio è fondata e merita accoglimento.
Deve, innanzi tutto, essere disattesa l’eccezione con cui il Comune ha dedotto la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione da parte dei ricorrenti.
Dall’esame degli atti si evince che i ricorrenti hanno conferito al proprio difensore mandato speciale ad litem attribuendogli “ogni più ampia facoltà di legge” e, quindi, proprio in virtù del tenore letterale della delega in esame, anche il potere di sottoscrivere il ricorso che, pertanto, risulta immune dal vizio prospettato.
Parimenti infondata è l’eccezione d’irricevibilità in quanto l’atto introduttivo è stato tempestivamente notificato in date 05/03/07 e 06/03/07 ovvero entro il termine annuale previsto dall’art. 2 comma 5° l. n. 241/90 per la proposizione del giudizio avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’amministrazione e, nella fattispecie, decorrente dalla data (07/08/06) in cui l’istanza dei ricorrenti è pervenuta al Comune di Montecompatri.
Deve, poi, essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione implicitamente proposta dal Comune di Montecompatri allorché deduce che la controversia riguarderebbe diritti soggettivi (e precisamente il diritto alla riservatezza dei ricorrenti e i diritti correlati ai rapporti di vicinato) come tali sottratti all’ambito applicativo degli artt. 2 l. n. 241/90 e 21 bis l. n. 1034/71.
Contrariamente alla prospettazione di parte resistente nella fattispecie l’istanza dei ricorrenti è finalizzata all’esercizio di un potere amministrativo, quale è quello spettante al Comune ex art. 7 l. n. 47/85 nel caso di realizzazione di opere abusive, e non alla tutela di diritti soggettivi.
Nel merito la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune è fondata e deve essere accolta.
Ed, infatti, il Comune ha omesso ingiustificatamente di riscontrare, nel termine di 90 giorni previsto dall’art. 2 l. n. 241/90 per la conclusione del procedimento amministrativo, la richiesta presentata dai ricorrenti il 07/08/06.
In particolare, nella fattispecie l’obbligo gravante sul Comune consegue alla peculiare legittimazione dei ricorrenti connessa alla loro qualità di comproprietari del bene confinante con quello su cui è stato realizzata l’opera abusiva e all’interesse alla demolizione della stessa.
La statuizione di accoglimento emessa dal tribunale concerne solo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’ente locale e non si estende anche alla richiesta condanna del Comune a provvedere all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 26 del 29/08/02; ed infatti, la valutazione della fondatezza della pretesa vantata dai ricorrenti, implicitamente presupposta dalla predetta domanda, appare nella fattispecie preclusa dall’esistenza di altro giudizio (concordemente ammessa da entrambe le parti) avente ad oggetto proprio la legittimità dell’ordinanza di demolizione.
Per questi motivi il Tribunale accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara, ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 1034/71, l’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri in ordine all’istanza, pervenuta all’ente il 07/08/06, con cui i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 26 del 29/08/02.
Alla declaratoria in esame consegue la condanna del Comune ad emettere un provvedimento espresso in ordine alla predetta istanza nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento.
Nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’ente locale il Collegio, su istanza dei ricorrenti, provvederà alla nomina del commissario ad acta.
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del Comune di Montecompatri, in quanto soccombente.
Sussistono, poi, giusti motivi per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti ed il controinteressato;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:
1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Montecompatri in ordine all’istanza, pervenuta all’ente locale il 07/08/06, con cui i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 26 del 29/08/02;
2) condanna il Comune di Montecompatri ad emettere un provvedimento espresso in ordine alla predetta istanza nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento;
3) condanna il Comune di Montecompatri a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo si liquida in euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
4) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti ed il controinteressato;
5) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2008.



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