T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 13 giugno 2008 n. 5798
Pres.Guerrieri, Rel. Luttazi
Travagliante S. (Avv. R. Gozzi) c. Ministero della Giustizia (Avv. St.) |
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Atto amministrativo – Ispettore di Polizia – Nomina – Esclusione – Motivazione -Ammissione con riserva – Illegittimità.
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E’ illegittimo, per carenza di motivazione, il provvedimento di temporanea esclusione dalla nomina alla qualifica di vice ispettore del Corpo di Polizia, del ricorrente che, ammesso con riserva al relativo concorso, risultando vincitore, successivamente sia stato ammesso al corso di formazione ed abbia superato gli esami di fine corso, salvo veder sospendere le determinazioni di nomina definitiva, con un mero riferimento al fatto di essere stato ammesso con riserva al concorso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Roma - Sezione I quater
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composto da: Pio Guerrieri Presidente; Giancarlo Luttazi Consigliere est.; Michelangelo Fancavilla Primo Referendario
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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sul ricorso n. 7623/2006, proposto dal
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sig. Travagliante Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Gozzi ed elettivamente domiciliato in Roma, via Simone di Saint Bon 61, presso il difensore;
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contro
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il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
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per l'annullamento
del provvedimento del 16.06.2006 del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, comunicato al ricorrente con nota prot. 039672-P/II del Provveditore Regionale della Sicilia, con il quale il ricorrente è stato temporaneamente escluso dalla nomina alla qualifica di vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria del personale che ha superato gli esami finali del corso di formazione istituito con P.D.G. 3.11.2005 e della possibilità di fregiarsi delle relative insegne, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stesso presupposto, consequenziale, correlato e/o connesso;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 marzo 2008 il Consigliere Giancarlo Luttazi;
Formulate le difese in udienza, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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1. - Il ricorrente, già assistente del Corpo di Polizia penitenziaria, con nota prot. n. 28804/fasc, del 1°.9.2003 è stato ammesso con riserva al concorso interno per complessivi 500 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria.
La riserva era formulata “in quanto sottoposto a procedimento penale e fino alla definizione dell’eventuale seguito disciplinare”.
Proclamato vincitore, ammesso al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, indossati i gradi di vice ispettore e assegnato ai servizi di istituto, il ricorrente ha poi ricevuto comunicazione degli atti in epigrafe, che egli impugna denunciando: “Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; per violazione degli artt. 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 - Eccesso di potere: per contraddittorietà ed irragionevolezza; per difetto di motivazione; per difetto di istruttoria; per mancanza di presupposti; per travisamento dei fatti; per ingiustizia manifesta; per sviamento – Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione della normativa dettata dal bando di concorso interno per complessivi 500 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria“.
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2. - Col ricorso sono stati depositati documenti.
L’Amministrazione si è costituita.
Con ordinanza n. 4717/2006 è stata respinta l’istanza cautelare formulata col ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato documenti.
La causa è passata in decisione all’udienza del 27 marzo 2008.
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D I R I T T O
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Il ricorso è fondato nel senso di seguito esposto.
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1.1 – Il ricorrente, già assistente del Corpo di polizia penitenziaria, è stato ammesso con riserva al concorso interno per complessivi 500 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria.
La riserva era formulata “in quanto sottoposto a procedimento penale e fino alla definizione dell’eventuale seguito disciplinare”.
Proclamato vincitore, ammesso al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, indossati i gradi di vice ispettore e assegnato ai servizi di istituto, il ricorrente ha poi ricevuto comunicazione degli atti in epigrafe.
In particolare, la nota prot. 039672-P/II del Provveditore Regionale della Sicilia, comunicata al ricorrente il 26.6.2006, ha reso noto che era stato nominato vice ispettore tutto il personale che aveva superato gli esami finali del corso di formazione, “ad esclusione di quello ammesso con riserva ”.
Il ricorrente impugna questa sua mancata nomina, rilevando che, a fronte della linearità procedurale alla cui stregua egli ha conseguito, legittimamente e meritatamente, la qualifica di vice ispettore, non è dato di comprendere la ratio e l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione nell’adozione del provvedimento impugnato, radicalmente carente di motivazione in violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La pendenza del procedimento penale, aggiunge il ricorrente, non può precludere l’avanzamento, poiché ciò non è previsto:
- né dall’art. 24 (“Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria”) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
- né dal successivo art. 25 (“Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria”);
- né dal bando del superato concorso.
Inoltre – prosegue il gravame – il ricorrente non è mai stato destinatario di sospensione cautelare o di deferimento alla Commissione di disciplina, e quindi non può essere destinatario dell’art. 93 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; né egli, che ha sempre riportato giudizi complessivi lusinghieri, può essere destinatario dell’art. 205 dello stesso D.P.R. n. 3/1957.
Pertanto il ricorrente avrebbe dovuto vedersi riconosciuto il diritto al grado di vice ispettore, illegittimamente sospeso dall’Amministrazione.
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1.2 – Dei rilievi testé riferiti il Collegio condivide soltanto quelli di carente motivazione, ritenendo che – diversamente da quanto prospettato in ricorso - l’Amministrazione abbia il potere di sospendere le determinazioni di nomina definitiva, qualora la possibilità di questa nomina sia messa in dubbio da un procedimento penale in corso.
Deve in primo luogo osservarsi che al ricorrente non è stata preclusa né la partecipazione al concorso, né la partecipazione al successivo corso di formazione.
L’Amministrazione ha consentito al ricorrente di partecipare all’intera procedura; ed ha sospeso soltanto la nomina definitiva, in applicazione di una riserva formulata ab inizio (v. la nota prot. n. 28804/fasc: allegato 3 del deposito erariale) e che non risulta a suo tempo contestata dal ricorrente.
Circa gli effetti dell’ammissione con riserva deve rilevarsi, in linea con un pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, C.d.S., Sez. VI, 27 maggio 2005. n. 2733), che il provvedimento di ammissione con riserva, per la sua finalità cautelare tesa ad evitare il maturarsi dell’irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria, esaurisce i propri effetti con l’ammissione dell’interessato alla graduatoria o al concorso medesimo; mentre resta estranea alla finalità, e quindi agli effetti del provvedimento cautelare di ammissione con riserva, il provvedimento definitivo di nomina, il quale può seguire esclusivamente dopo l’accertamento dei requisiti di legge, non ancora conosciuti dall’Amministrazione e posti in forse, nella fattispecie, dalla pendenza di un procedimento penale.
Il procedimento penale pendente infatti, una volta definito, potrebbe determinare ricadute negative anche assai gravi sullo status dell’interessato (v. ad esempio, per il profilo disciplinare, gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449), anche con effetto retroattivo incidente sugli stessi requisiti di partecipazione al concorso (ad esempio, una grave condanna penale per fatti commessi prima del concorso potrebbe indurre l’Amministrazione ad annullare in autotutela i giudizi complessivi favorevoli che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Bando, avevano consentito l’ammissione del ricorrente).
Sicché non è illogico che, in pendenza del procedimento penale, l’Amministrazione abbia potuto ritenersi impossibilitata ad appurare il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti per la nomina definitiva a vice ispettore.
In proposito è bene ricordare che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la pubblica amministrazione, per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, può “aggravare il procedimento”; e che ai sensi del successivo art. 21 quater della stessa legge, l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Però, se l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere la nomina del sottoposto a procedimento penale, essa resta soggetta al generale dovere di motivare, oggi chiaramente espresso nell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; dovere da ritenersi ancora più pregnante in queste fattispecie, in cui vi è ampio esercizio di discrezionalità: non basta, di per sé, la sola pendenza di un procedimento penale a mettere in dubbio i requisiti di nomina ad una qualifica.
Nel caso in esame risulta che l’Amministrazione ha sospeso la nomina del ricorrente solo perché egli figurava tra gli “ammessi con riserva”, senza specificare perché questa collocazione potesse comportare i dubbi di cui sopra.
Ciò concreta il vizio di carente motivazione denunciato.
E’ con la Relazione D.A.P. prot. n. 0276081 del 25.8.2006, depositata dalla difesa erariale, che l’Amministrazione (senza peraltro nulla dire sulla natura del procedimento penale in corso) dà conto delle valutazioni poste alla base dell’atto impugnato. Ma ciò, oltre a concretare una motivazione postuma (non rilevante, in base ai noti principi, sul giudizio di legittimità dell’atto impugnato), evidenzia ancor più l’illegittima laconicità qui denunciata.
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2. – Il ricorso va dunque accolto quanto al contestato difetto di motivazione.
Per l’effetto vanno annullati gli impugnati provvedimenti, salve le ulteriori determinazioni, da adottare in base alla presente decisione.
Le spese, che il Collegio liquida in € 500,00, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti, salve le ulteriori determinazioni, da adottare in base alla presente decisione.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio del ricorrente.
Liquida dette spese in € 500,00.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 27 marzo 2008.
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