Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2008 - © copyright

 

T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 20 maggio 2008 n. 189
P. Lignani Pres, P. Ungari Est.
Comune di Nocera Umbra (Avv. A. Velatta) contro la Regione Umbria (Avv.ti P. Manuali e C. Iannotti) e nei confronti di IDREA S.r.l. (Avv.ti A. Codacci Pisanelli, M. Gobbi, D. Festa) e con l’intervento ad adiuvandum del Comitato per la difesa del Rio Fergia (Avv. D. Grilli) e del Sig. Giuseppe Tordoni (Avv. R. Stefanetti) e di Italia Nostra Onlus (Avv. G. Angeli) e con l’intervento ad opponendum dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale (Avv. D. Antonacci)


1. Giustizia amministrativa – Intervento oltre il termine decadenziale di soggetto avente titolo a proporre ricorso in proprio – Portatore di interessi diffusi – Ammissibilità nei limiti delle censure prospettate nel ricorso

 

2. Amministrazione pubblica – Incompetenza relativa - Provvedimento giuntale - Può inficiare il successivo provvedimento dirigenziale qualora sia desumibile che l’organo tecnico si sia sentito vincolato dai contenuti predefiniti dall’organo politico

 

3. Acque pubbliche e private - Normativa sullo sfruttamento delle acque minerali (R.D. 1443/1927, l.r. 48/1987) - Non preclude l’applicazione anche della normativa in materia di tutela e gestione delle risorse idriche di cui al d.lgs. 152/2006 – Conseguenze - Le concessioni di sfruttamento di acque minerali devono essere subordinate al Piano di Tutela delle acque

 

4. Contratti della P.A. – L’appartenenza al medesimo gruppo economico di due società che operano nello stesso settore può consentire di fare affidamento sulle chance imprenditoriali dell’una per trarne rassicurazione sulle prospettive dell’altra - Valutazione in concreto del collegamento tra i due distinti soggetti – Necessità

1. La preclusione secondo cui non è ammesso ad intervenire nel giudizio amministrativo d’impugnazione chi avrebbe avuto titolo di proporre ricorso in proprio non è positivamente stabilita da alcuna norma, tanto meno quella (art. 37, r.d n. 642/1907 del regolamento di procedura del Consiglio di Stato) che consente d’intervenire a chiunque “abbia interesse alla controversia”. Essendo inoltre acquisito, ormai da lungo tempo, il concetto che la posizione processuale dell’interveniente è secondaria e subordinata a quella del ricorrente, sembra che possa meritare una eccezione il caso in cui autore dell’intervento ad audiuvandum sia un soggetto che sarebbe legittimato anche a proporre ricorso in via principale, ma che ha tale legittimazione non in ragione di un interesse proprio e personale, bensì in quanto individuato dall’ordinamento quale soggetto esponenziale dei c.d. interessi diffusi. E’ ragionevole che a chi si trova in tale posizione si consenta di scegliere fra l’esercizio diretto dell’impugnativa e la mera adesione a quella proposta dagli altri –fermo restando, beninteso la posizione subalterna dell’interveniente rispetto al ricorrente principale, ed all’impossibilità che l’interveniente integri e convalidi un ricorso in sé inammissibile, ovvero tardivo, o carente di fondate motivazioni (fattispecie in cui è stato ritenuto ammissibile l’intervento pur avvenuto oltre il termine decadenziale).

 

2. Un provvedimento giuntale può inficiare il successivo provvedimento dirigenziale qualora sia in qualche modo desumibile dagli atti del procedimento che l’organo tecnico si sia sentito vincolato dai contenuti (impropriamente) predefiniti dall’organo politico in sede di indirizzo, pur avendo intenzione di assumere determinazioni differenti. Diversamente non può ritenersi sussistente il vizio di incompetenza relativa laddove il dirigente abbia fatto propri, senza esprimere riserve o perplessità, anche i contenuti derivanti dall’istruttoria espletata nella fase precedente. D’altra parte, un costante collegamento e confronto, con la possibilità di influenzare le scelte altrui (in qualche misura reciproca), tra organi di indirizzo ed organi di gestione corrisponde al modello introdotto nell’ordinamento a partire dal d.lgs 29/1993, che non è improntato ad una netta separazione, bensì alla distinzione (articolo 3 del d.lgs 80/1998) dei poteri; e comunque rientra nella prassi diffusa dell’azione amministrativa.

 

3. La normativa concernente lo sfruttamento delle acque minerali (R.D. 1443/1927, l.r. 48/1987) non preclude l’applicazione anche della normativa in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, oggi dettata dal d.lgs. 152/2006. Il raccordo tra le due normative si ritrova difatti all’art. 97 del predetto d.lgs. 152/2006, secondo cui le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all’art. 121. Vale a dire, del Piano di tutela delle acque, che deve individuare, soprattutto, gli obiettivi di qualità ambientale per ogni corpo idrico, sia superficiale che sotterraneo, e le conseguenti misure di tutela qualificative e quantitative, tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico. Può dunque affermarsi, in via di principio, che anche le concessioni di sfruttamento di acque minerali devono essere subordinate al Piano di Tutela.

 

4. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici l’appartenenza al medesimo gruppo economico di due società che operano nello stesso settore può consentire di fare affidamento sulle chance imprenditoriali dell’una, per trarne rassicurazione sulle prospettive dell’altra, ma ciò presuppone che il collegamento tra i due distinti soggetti venga valutato in concreto, sulla base di un piano industriale che evidenzi gli impianti aziendali, così da rendere probabile che verranno mantenuti nel tempo comportamenti sinergici, e non concorrenziali. La mancanza di tale istruttoria e di ogni approfondimento sul punto rende invece illegittimo il disposto affidamento.


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