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T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 3 giugno 2008 n. 1652


Istruzione pubblica e privata – Università – Valore dei master effettuati presso le Accademia di Belle Arti – Equiparati a corrispondenti titoli universitari

In considerazione del fatto che la legge 21 dicembre 1999, n. 508 ha posto le Accademie di Belle Arti allo stesso livello delle università, e poiché l’art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, annovera tra i titoli che possono essere rilasciati dalle Accademie di Belle Arti anche i master, Ne discende che i master rilasciati dalle Accademie di Belle Arti sono equiparati ai corrispondenti titoli universitari e come tali devono essere valutati ai fini delle graduatorie.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
terza Sezione




con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti - Presidente
Angelo Gabbricci - Consigliere
Stefano Mielli - Referendario, relatore
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente


SENTENZA



nel giudizio introdotto con il ricorso n. 2114/07 proposto da

Letizia Allegra, rappresentata e difesa dall’avv. Dino Caudullo, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ avv. Renato Speranzoni, in Venezia Mestre, via A. Costa 20/E;


CONTRO



il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;


e nei confronti



di Polito Mariateresa, Lunardon Paola, Mondella Maria e Scuderi Anna, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento dell’ultimo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento al personale docente degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato per la scuola primaria, pubblicate in via definitiva dall’USP di Vicenza il 18 luglio 2007, nella parte in cui non viene riconosciuta alla ricorrente la valutazione del Master di I livello in “l’uso didattico della narrazione e della metafora negli insegnamenti della scuola primaria”;

Visto il ricorso, notificato il 29 ottobre 2007 e depositato presso la Segreteria il 13 novembre 2007, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione depositato il 15 gennaio 2008;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 7 maggio 2008 (relatore il referendario Stefano Mielli), l’avv. Iannelli in sostituzione di Caudullo per la parte ricorrente e l'avv.to dello Stato Muscarello per la P.A. resistente;
considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:


FATTO E DIRITTO



La ricorrente in data 14 aprile 2007 ha presentato all’Ufficio scolastico provinciale di Vicenza domanda di aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia della scuola primaria per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009.
Non le è stato attribuito alcun punteggio per un master di I livello (di 1500 ore e 60 crediti formativi) conseguito nell’anno accademico 2006/2007 presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento.
La graduatoria finale, per la parte in cui non ha riconosciuto il suddetto master, è impugnata per le seguenti censure:
I) violazione del decreto del dirigente generale 16 marzo 2007, della tabella di valutazione dei titoli allegata in riferimento alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e agli artt. 1 e 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, erronea valutazione dei presupposti e illogicità;
II) violazione dell’art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e degli artt. 1 e 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212;
III) violazione dei principi di libera concorrenza nell’offerta delle attività formative in relazione alla nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 30 maggio 2007.
Con ordinanza n. 123 del 21 novembre 2007 è stata disposta l’acquisizione di chiarimenti dall’Amministrazione la quale, nella propria relazione, afferma la non riconoscibilità dei titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti perché non equiparate alle Università statali, così come prescritto dalla tabella di valutazione dei titoli di cui al DM 15 marzo 2007, n. 27, e dal decreto del dirigente generale 16 marzo 2007, per i quali i titoli cui è attribuito punteggio devono essere stati rilasciati da Università statali e non statali purché riconosciute.
Con ordinanza n. 22 del 30 gennaio 2008, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di controinteressati ulteriori a quelli cui il ricorso è già stato originariamente notificato, e la ricorrente vi ha ritualmente provveduto.
Alla Camera di consiglio del 7 maggio 2008 la causa è stata trattenuta per essere decisa ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per le censure di cui al secondo e terzo motivo.
La legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha posto le Accademie di Belle Arti allo stesso livello delle università, dichiarandole sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale (cfr. art. 2, comma 4) e l'art. 4, come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 268, ha riconosciuto il Diploma accademico equipollente alla laurea.
L'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, annovera tra i titoli che possono essere rilasciati dalle Accademie di Belle Arti anche i master, e l’art. 7 prevede che per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o ad un master, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea (il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale in casi specifici).
Ne discende (come peraltro evidenziato con nota prot. n. 7989 del 31 ottobre 2007, della Direzione generale per l’Alta Formazione Artistica, musicale e Coreutica depositata in giudizio dalla ricorrente non tenuta in considerazione dall’Amministrazione) che i master rilasciati dalle Accademie di Belle Arti sono equiparati ai corrispondenti titoli universitari e come tali devono essere valutati ai fini delle graduatorie.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la graduatoria impugnata per la parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio corrispondente al master di I livello conseguito nell’anno accademico 2006/2007 presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento.
Condanna l’Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidandole in € 2.400,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 7 maggio 2008.



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