Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2008 - © copyright

 

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 11 giugno 2008 n. 1596
A. Radesi Pres. A. Migliozzi Est.
M. e T. Fruzza (Avv.ti P. Carrozza N. Marcuccetti) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Viareggio (Avvocatura dello Stato), il Comune di Viareggio (Avv. C. Buccheri) ed il Dirigente Sviluppo Economico - Comune di Viareggio (non costituito)


Demanio e patrimonio - Funzioni riguardanti le concessioni demaniali marittime nell'ambito del porto di Viareggio - Rientrano nelle competenze trasferite alle Regioni e a loro volta delegate agli Enti locali

Le funzioni riguardanti le concessioni demaniali marittime nell'ambito del porto di Viareggio rientrano nelle competenze trasferite alle Regioni e a loro volta delegate agli Enti locali (fattispecie relativa alla dichiarata decadenza delle concessioni demaniali marittime, a suo tempo rilasciate ai sensi dell’art. 47 cod. nav., per non uso continuato delle stesse)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01596/2008 REG.SEN.
N. 00022/2004 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Terza

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 22 del 2004, proposto da:

 

Fruzza Miliana e Fruzza Tiberia, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Carrozza, Nicola Marcuccetti, con domicilio eletto presso Francesco Brizzi in Firenze, via della Cernaia N. 31;

 

contro

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Viareggio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; Comune di Viareggio, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Buccheri, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40; Dirigente Sviluppo Economico - Comune di Viareggio;

 

per l'annullamento
delle determinazioni nn. 4172 e 4173 del 29/10/2003 a firma del Dirigente del Settore 6 - Sviluppo Economico e Attività Portuali - del Comune di Viareggio con cui è stata dichiarata la decadenza delle concessioni demaniali marittime n. 15/2002 e 46/2002 nonché della nota dello stesso Dirigente prot. N. 2127 del 3/11/2003.
e per il risarcimento dei danni.

 

Visto l’atto di motivi aggiunti depositato il 9 maggio 2005
Per l’annullamento
delle determinazioni dirigenziali nn. 4172 4173 del 29/10/2003 sopra citate e delle note del Comune di Viareggio prot. N. 238 e 239 del 14/2/2005 con cui è stato chiesto alle ricorrenti il versamento di alcune somme a titolo di indennità per illegittima occupazione
E per il risarcimento dei danni
Visto l’atto di motivi aggiunti depositato il 24 marzo 2006
Per l’annullamento
delle determinazioni dirigenziali n. 4172 e 4173 del 29/10/2003 suindicate, delle note comunali prot. N. 238 e 239 pure sopra evidenziate e delle note prot. N. 123 e 124 del 17 gennaio 2006 con cui il Comune di Viareggio con cui è stato chiesto alle ricorrenti il versamento di alcune somme a titolo di indennità per illegittima occupazione nell’anno 2005.
E per il risarcimento
Visto l’atto di motivi aggiunti depositato 4 agosto 2006
Per l’annullamento
delle determinazioni, degli atti e delle note comunali in precedenza indicate nonché dei provvedimenti prot. N. 36465 e 36466 del 5/6/2006 con cui il Comune di Viareggio ingiunge alle ricorrenti rispettivamente di rimuovere il manufatto oggetto della decaduta concessione demaniale n.15/2002 e liberare e consegnare le chiavi del manufatto oggetto della decaduta concessione demaniale marittima n. 46/2002, nonché, ancora, della nota comunale prot. N. 399908 del 19 giugno 2006 avente ad oggetto la richiesta di conguaglio canoni e indennizzi per abusiva occupazione.
e per il risarcimento dei danni.
Visto l’atto di motivi aggiunti depositato il 6 settembre 2006
Per l’annullamento
delle determinazioni, degli atti e delle note sopra indicati nonché delle note comunali prot. Nn. 49586 del 28/7/2006 e 53926 del 17/8/2006 di trasmissione di verbale di presa di consegna e del verbale di presa di consegna del 4/8/2006
e per il risarcimento dei danni
Visto l’atto di motivi aggiunti depositato il 22 marzo 2007
per l’annullamento
delle determinazioni, degli atti, delle note e dei provvedimenti già in precedenza indicati nonché delle note comunali del 27 febbraio 2007 con cui il Comune di Viareggio non ha accolto le istanze di affidamento in gestione delle concessioni demaniali marittime nn.46/2002 e 15/2002 ex art.45 bis cod. nav.
e per il risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Viareggio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Viareggio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/04/2008 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Le ricorrenti espongono di essere contitolari di due concessioni demaniali marittime su alcuni immobili attigui, siti nella zona portuale di Viareggio, in via Paolo Savi nn. 385 e 387, in particolare la concessione n. 15/2002 che riguarda una porzione di fabbricato da destinare ad uso magazzino ed ufficio e la concessione n. 46/2002 avente ad oggetto un adiacente immobile da adibire “ad uso riparazione natanti e casa di guardianaggio”.
Riferiscono altresì che gli immobili oggetto delle concessioni non sono destinati ad attività imprenditoriali di tipo produttivo, ma sono impiegate per consentire e promuovere le attività dell’Associazione Polisportiva Canoa Kayak.
Nel giugno del 2003 il Comune di Viareggio comunicava alle ricorrenti sensi degli artt. 7 e ss della legge n. 241/90 l’avvio del procedimento di decadenza delle concessioni demaniali relativi ai beni sopradescritti ai sensi dell’art. 47 del codice di navigazione “ per non uso continuato dei manufatti oggetto di concessione e a tanto le interessate contro deducevano con relative memorie.
Quindi, l’Amministrazione comunale con determinazioni nn. 4172 e 4173 del 29 ottobre 2003 dopo aver ritenuto le controdeduzioni non suscettibili di accoglimento in ragione degli esiti dei sopralluoghi effettuati si determinava a dichiarare la decadenza delle concessioni demaniali marittime nn. 15 e 46, ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione.
Le interessate hanno impugnato con ricorso notificato il 10 dicembre 2003 tali determinazioni comunali (oltrechè la nota dirigenziale prot. N. 2127 del 3/11/2003) deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1) Incompetenza assoluta: Violazione di legge: Violazione dell’art.105 comma 2 del dlgs 112/98 e del DPCM 21/12/1995 Violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 6 del d.l. n.300/93 convertito nella legge n.494/93;
2) Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione dell’art.47 del codice della navigazione
3) Eccesso di potere per motivazione contraddittoria e insufficiente;
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti: Travisamento dei fatti.
Le ricorrenti hanno concluso per l’annullamento degli atti comunali impugnati e con la richiesta di risarcimento dei danni.
Successivamente, il Comune di Viareggio con note prot. N. 238 e 239 del 14/2/2005 in relazione alla già adottate determinazioni decadenziali disponeva il recupero a favore dell’erario degli indennizzi dovuti per l’occupazione sine titulo dei beni demaniali marittimi in questione relativamente al periodo dal 7 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, con l’invito alle ricorrenti a corrispondere, a titolo di indennizzo, la somma di euro 1.707,78 per ciascuno dei manufatti pertinenziali di che trattasi.
Le sig.re Fruzza hanno impugnato con atto motivi aggiunti depositati il 9 maggio 2005 tale atto comunale , deducendo i seguenti mezzi di gravame:
1) illegittimità derivata per i motivi indicati nel ricorso introduttivo e che vengono richiamati e formalmente riproposti;
2) quali vizi propri degli atti sopravventi, violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti.
Viene altresì formulata, in tale gravame richiesta di risarcimento danni
Quindi, il Comune di Viareggio con note prot. N. 123 e 124 del 17 gennaio 2006 chiedeva alle ricorrenti il pagamento di alcune somme (828 euro per ogni manufatto pertinenziale) a titolo di indennizzo per l’occupazione sine titulo dal 1/1/2005 al 31/12/2005 di tali immobili.
Le interessate hanno impugnato tali atti con motivi aggiunti depositati il 24/3/2006, deducendo i seguenti motivi:
1) illegittimità derivata per i motivi indicati nel ricorso principale e nei precedenti motivi aggiunti che vengono richiamati e formalmente riproposti;
2) quali vizi propri degli atti sopravvenuti, violazione falsa applicazione di legge; eccesso di potere. Travisamento dei fatti.
E’ altresì azionata anche in questa sede la pretesa risarcitoria.
Il Comune di Viareggio con provvedimenti prot. nn. 36465 e 36466 del 5/6/2006 ingiungeva alle ricorrenti di rimuovere i manufatti oggetto delle decadute concessioni demaniali nn. 15 e 46 e con nota del 19 giugno 2006 prot. N. 39908 richiedeva alle predette il pagamento di somme a conguaglio dei canoni ed indennizzi dovuti per abusiva occupazione.
Le sig.re Fruzza hanno proposto in data 4 agosto 2006 avverso i suindicati atti comunali i terzi motivi aggiunti, deducendo i seguenti mezzi di gravame:
1) illegittimità derivata per i motivi indicati nel ricorso principale e negli atti di motivi aggiunti in precedenza depositati, richiamando e riproponendo formalmente i motivi stessi;
2) quali vizi propri degli atti sopravvenuti, violazione e falsa applicazione art. 47 cod nav. Violazione art. 3 legge n. 241/90: Difetto di motivazione: eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria: Sviamento. Perplessità;
3) Violazione art. 3 legge n. 241/90: Difetto di motivazione. eccesso di potere per carenza di istruttoria;violazione e falsa applicazione art.49 cod. nav.;
4) Violazione e falsa applicazione art. 49 cod. nav., sotto altro profilo: violazione art.3 legge n241/90, difetto di motivazione: eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza.
Viene poi avanzata anche qui istanza di risarcimento danni.
Con i quarti motivi aggiunti depositati il 6 settembre 2006 le ricorrenti hanno impugnato le note comunali prot. N. 49586 del 28/7/2006 e 53926 del 17/8/2006 recanti comunicazione delle operazioni della presa di possesso degli immobili oggetto delle concessioni demaniali marittime in discussione nonché il verbale di presa in consegna dei beni, del 4/8/2006.
A sostegno di tale gravame sono stati dedotti i seguenti mezzi :
1) illegittimità derivata per i motivi indicati nel ricorso e negli atti di motivi aggiunti in precedenza depositati che vengono richiamati e formalmente riproposti.
Anche in questi motivi aggiunti è presentata la richiesta di risarcimento danni.
Infine, con i quinti motivi aggiunti depositati il 22 marzo 2007 le sig.re Fruzza hanno impugnate le note del Comune di Viareggio del 27/2/2007 con cui non sono state accolte le domande delle ricorrenti di affidamento in gestione, ex art. 45 bis del codice della navigazione delle concessioni demaniali marittime nn. 15 e 46 del 2002.
Questi i mezzi d’impugnazione:
1) illegittimità derivata per i motivi indicati nel ricorso principale e nei precedenti atti di motivi aggiunti che sono stati richiamati e formalmente riproposti;
2) quali vizi propri degli atti sopravvenuti, violazione art. 10 bis della legge n. 241/90;
3) violazione e falsa applicazione art.45 bis cod. nav.: violazione art.3 della legge n. 241/90: Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria: sviamento. Perplessità: contraddittorietà con altri atti dell’Amministrazione. Violazione dell’ordinanza cautelare n.751/2006 dell’8/9/2006.
Viene, anche in questa sede avanzata richiesta di risarcimento danni.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Viareggio che contesta la fondatezza del ricorso principale e dei cinque motivi aggiunti, ivi comprese le varie istanze di risarcimento danni, concludendo per la reiezione dei proposti gravami.

 

DIRITTO

 

Va, in primo luogo dato atto della mancanza di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale costituita dalla Capitaneria di Porto e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pure evocata in giudizio, vuoi perché gli atti impugnati, sotto un profilo soggettivo, promanano dal Comune di Viareggio, vuoi perché, come meglio si vedrà innanzi, nella specie vengono in rilievo competenze esclusivamente comunali.
Il problema fondamentale che il Collegio è chiamato a dirimere è quella di accertare, in relazione alle ragioni di doglianza formulate dalla parte ricorrente, la legittimità o meno dei provvedimenti con cui il Comune di Viareggio ha dichiarato la decadenza delle concessioni demaniali marittime a suo tempo rilasciate alle sigg.re Fruzza ai sensi dell’art. 47 cod. nav., per non uso continuato delle stesse.
Ciò precisato, col primo mezzo del ricorso introduttivo, poi riprodotto nei successivi tre motivi aggiunti, parte ricorrente deduce il vizio di incompetenza assoluta dell’Autorità comunale atteso che, a suo dire, le funzioni attinenti le concessioni demaniali marittime in area portuale sono di competenza dello Stato e non rientrano in quelle trasferite alla Regione e delegate al Comune.
La questione è stata risolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89/06 che ha riconosciuto come rientrante nelle competenze trasferite alle Regioni e a loro volte delegate agli Enti locali le funzioni riguardanti le concessioni in questioni e di tanto dà atto la stessa parte ricorrente nell’atto di motivi aggiunti depositato il 22 marzo 2007, con conseguente rinuncia a detto motivo di impugnazione.
Con le censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili dedotte col secondo e terzo motivo (che per ragioni di logica connessione vanno congiuntamente esaminate) parte ricorrente sostiene che il presupposto su cui l’Amministrazione ha fondato i provvedimenti di decadenza, il non uso continuato delle concessioni, non sia stato concretamente accertato, rivelandosi le verifiche all’uopo disposte del tutto inidonee, con conseguente erroneità delle determinazioni decadenziali assunte.
I dedotti profili di illegittimità sono privi di fondamento.
Come in punto di fatto già accennato, la concessione demaniale n. 15 è stata rilasciata al dichiarato scopo di mantenervi un manufatto ad uso magazzino ed ufficio e la concessione n. 46 per mantenere il manufatto ad uso riparazione natanti, ma non risulta, almeno da quanto evincibile dalle risultanze degli accertamenti eseguiti sul punto, che le attività oggetto delle predette concessioni siano state svolte in detti immobili.
In particolare, l’accertamento del presupposto della decadenza contestato dall‘Amministrazione è costituito dai sopralluoghi che il Comune di Viareggio ha disposto ed eseguito allo scopo di verificare l’effettivo e corretto utilizzo dei manufatti in ragione delle concessioni rilasciate.
Ebbene, un’attenta disamina dei verbali dei sopralluoghi effettuati nell’arco di tempo che va dal maggio 2003 al settembre 2003 consente di affermare che le verifiche effettuate contengono elementi di conoscenza idonei ad evidenziare l’assenza di attività proprie all’oggetto delle concessioni.
Invero, nel momento in cui gli accertatori hanno constatato, in sede di sopralluogo presso il manufatto in questione, ubicato in via Paolo Savi 385-387, che “non vi è nessuna presenza di attività”,siffatta rilevazione empirica denota, in negativo, la mancata registrazione di un quale che sia indizio relativo all’esercizio delle attività oggetto delle rilasciate concessioni: in altri termini, le rilevazioni effettuate dagli agenti addetti ai sopralluoghi sono idonei a far constare come in realtà in detti immobili non via stato un uso continuato degli stessi per i fini oggetto delle relative concessioni e tanto è in certo qual modo confermato dal contenuto delle osservazioni fatte pervenire dalle interessate in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, lì dove, sostanzialmente si adducono circostanze impeditive della continuativa utilizzazione degli immobili in questione per i fini di concessione.
L’Amministrazione, quindi ha avuto cura di far svolgere le opportune, adeguate indagini in ordine ai fatti in contestazione, di talchè, una volta inveratasi, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti espletati, la condicio iuris prevista dall’art. 47 del codice della navigazione - il non uso continuato del manufatto per le finalità oggetto di concessione - la determinazione consequenziale non poteva non essere la dichiarazione di decadenza delle concessioni, in corretta applicazione dell’ipotesi normativa recata dal citato art. 47.
Sempre sul punto appare utile far presente che anche successivamente all’adozione degli atti di decadenza qui impugnati l’Amministrazione ha disposto ed effettuato verifiche in ordine all’utilizzo degli immobili e tali accertamenti, eseguiti durante gli anni 2004 (due), 2005 (nove), 2006 (nove) sono tutti di segno negativo, lì dove si dà atto che il manufatto sito in via Paolo Savi 385 “si presenta completamente chiuso, non risulta svolta alcuna attività e non è stata rilevata la presenza di personale”.
Col quarto motivo di ricorso si deduce il vizio di difetto di istruttoria in ragione del breve termine assegnato alle ricorrenti per controdedurre in ordine alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza delle concessioni.
La censura si appalesa infondata.
E’ pacifico in causa che l’Amministrazione procedente ha avuto cura di notiziare, ex art.7 della legge n. 241/90 le sigg.re Fruzza dell’avvio del procedimento avente ad oggetto la decadenza delle concessioni di cui sono titolari, al fine di consentire loro di prendere parte al procedimento stesso con le modalità statuite dal successivo art. 10 e nella specie le interessate hanno esercitato il loro diritto di presentare memorie scritte e documenti, producendo, appunto, delle apposite note difensive.
Vero è che la legge non fissa un termine specifico per la presentazione di scritti difensivi, ma appare ragionevole ritenere come congruo il termine di dieci giorni fissato dal Comune di Viareggio e tanto tenuto conto che le interessate nello scritto difensivo fatto pervenire hanno adeguatamente messo in rilievo le ragioni volte a far recedere l’Amministrazione dai suoi intendimenti.
In concreto, le ricorrenti hanno avuto modo di partecipare direttamente al procedimento amministrativo de quo e soprattutto le osservazioni formulate ex art. 8 e ss sono state oggetto da parte del Comune procedente di specifica valutazione, anche se di segno negativo, come fatto constare nella parte narrativa dei provvedimenti impugnati.
Sempre con il motivo in esame parte ricorrente, allo scopo di smentire la fondatezza del rilievo dell’Amministrazione circa il non uso continuato delle concessioni, deduce la censura di travisamento dei fatti sul rilievo che gli immobili in concessione sarebbero stati utilizzati, sia pure gratuitamente dall’Associazione Polisportiva Canoa Kayak.
Il dedotto vizio di legittimità non sussiste.
Ebbene, a prescindere dal fatto che una siffatta circostanza non risulta comunque evincibile sulla scorta degli accertamenti effettuati, nella specie, come pare di capire, si sarebbe verificato un uso del tutto particolare degli immobili in questione da parte di questa Associazione, nel senso che la Kayak Canoa avrebbe ricoverato le canoe presso i manufatti, ma senza aver alcun titolo giuridico, se non quello di un rapporto di cortesia intercorrente con le titolari delle concessioni e in ogni caso, tenuto conto della natura giuridica di tale Associazione e quale che sia il rapporto instauratosi tra detta Associazione e le ricorrenti, non appare possibile stabilire che nei predetti immobili si svolgesse un’attività di rimessaggio e riparazione natanti del genere di quella oggetto della rilasciate concessioni.
In forza delle suesposte considerazioni, i motivi di ricorso si appalesano tutti privi di fondamento.
Parte ricorrente formula poi una richiesta di risarcimento danni che è del tutto inconfigurabile vuoi perché i provvedimenti in relazione alla cui adozione viene proposta detta azione risarcitoria si rivelano immuni dai vizi di legittimità dedotti (cfr Ad Plen Cons Stato n. 12/07) vuoi perché la suddetta domanda si limita ad enunciare l’esistenza di danni non meglio circostanziati, rivelandosi non supportata da un adeguato corredo assertivo e probatorio.
In forza delle suesposte considerazioni il ricorso si rivela, nella sua integralità, infondato.
Passando all’esame delle ulteriori impugnative, i primi due motivi aggiunti, quelli depositati rispettivamente il 9 maggio 2005 e il 24 marzo 2006 possono essere trattati congiuntamente, in ragione degli innegabili rapporti di connessione tra gli stessi esistenti
Con gli atti impugnati con detti due gravami il Comune di Viareggio ha disposto il recupero a favore dell’erario delle somme dovute a titolo di indennizzo per l’occupazione sine titulo dei beni demaniali marittimi per cui è causa e com’è agevole intuire, siffatte determinazioni costituiscono atti consequenziali all’accertata e dichiarata decadenza delle concessioni stesse.
Ciò precisato, i motivi di illegittimità derivata sono da ritenersi privi di fondamento, attesa l’accertata infondatezza delle censure dedotte col ricorso introduttivo.
Parte ricorrente poi denuncia a carico degli atti sopravvenuti i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, sull’assunto che i calcoli delle somme richieste in pagamento sarebbero errati.
Orbene, le doglianze sono dedotte in maniera del tutto generica, senza che i rilievi siano accompagnati da circostanziati elementi di giudizio, mentre a fronte di tale insufficienza della causa petendi l’Amministrazione ha avuto cura di fornire a giustificazione e dimostrazione degli importi richiesti, come rilevasi dalla documentazione versata in giudizio, specifici prospetti analitici e riepilogativi, recanti altresì i riferimenti normativi posti a base del calcolo di quanto dovuto per i titoli in questione.
Anche per le richieste risarcitorie pure formulate con i suindicati motivi aggiunti, vale, circa la infondatezza della pretesa stessa, quanto già in precedenza osservato a proposito dell’analoga domanda avanzata con il ricorso principale.
I motivi aggiunti in questione sono perciò infondati.
I terzi motivi aggiunti, quelli depositati il 4 agosto 2006 sono rivolti, come già sopra accennato, nei confronti dei provvedimenti con cui l’Amministrazione comunale, constatata l’avvenuta decadenza delle concessioni ordina la”rimozione” dei manufatti stessi, lì dove in realtà, quanto all’oggetto, l’ordine in questione deve intendersi come ha in intimazione allo sgombero dei locali oggetto di concessione.
Essi sono infondati.
Parte ricorrente deduce anche qui, in primo luogo, la censura di illegittimità derivata in ragione dei vizi già denunciati col ricorso principale e con i precedenti motivi aggiunti, ma la doglianza non può trovare accoglimento, attesa l’accertata infondatezza dei profili di illegittimità denunciati con i precedenti gravami.
Quanto ai vizi propri degli atti impugnati, le ricorrenti contestano ancora una volta la sussistenza del presupposto della dichiarata decadenza, rilevando al riguardo una sorta di perplessità a dei predetti atti per il fatto che l’Amministrazione parlerebbe di un uso diverso da quello dell’oggetto di concessione.
La censura si rivela priva di fondamento, in considerazione dell’assorbente circostanza per cui presso gli immobili in questione è stata accertata l’inesistenza di quella attività inerente l’oggetto delle concessioni, per cui anche un uso “difforme” da quello autorizzato non vale a sanare la contestazione mossa dall’amministrazione.
Parte ricorrente poi, con gli altri due mezzi di impugnazione lamenta il fatto che l’Amministrazione non avrebbe motivato l’adozione di una misura così grave, come l’ordine di “rimozione” dei manufatti: anche tale rilievo è insussistente, atteso che la determinazione assunta costituisce, in concreto, una sorta di atto dovuto, da adottarsi quale naturale conseguenza dell’accertata, avvenuta decadenza.
Se così è, appare chiaro che l’ordine in questione risulta sufficientemente supportato e giustificato dal richiamo all’avvenuta conclusione del procedimento di decadenza .
Parte ricorrente osserva, infine, come i manufatti sarebbero stati già acquisiti al demanio, per cui non avrebbe senso ordinarne la demolizione, ma quanto censurato non vale a rendere illegittima la misura adottata, semmai a confermare che, in realtà, nella specie, si è inteso ordinare lo sgombero di locali occupati sine titulo.
Relativamente alla richiesta risarcitoria pure formulata, valgono, in ordine alla palese infondatezza della stessa le osservazioni e conclusioni in precedenza esposte.
Con i motivi aggiunti depositati il 6 settembre 2006, parte ricorrente impugna gli atti con cui l’Amministrazione ha proceduto alla presa in possesso dei manufatti oggetto della dichiarata decadenza: avverso tali determinazioni vengono riproposte le censure già dedotte vuoi, in parte con il ricorso principale, vuoi, in altra parte con i precedenti motivi aggiunti, di talchè quanto già evidenziato e concluso a proposito di tale gravame vale a dimostrare la infondatezza dei presenti motivi aggiunti, ivi compresa la richiesta risarcitoria.
Rimangono, infine da esaminare gli ultimi motivi aggiunti, depositati il 23 marzo 2007, proposti avverso l’atto di diniego datato 27 febbraio 2007 assunto dal Comune di Viareggio in ordine alla richiesta, pervenuta al protocollo comunale il giorno 26 febbraio 2007, di affidamento temporaneo della concessione demaniale di riparazione natanti e guardianaggio alla società Versilia Supply Service.
Anche tale gravame si rivela infondato.
E’ dedotta, in primo luogo, la censura di illegittimità derivata e al riguardo, l’accertata infondatezza dei profili di illegittimità già denunciati nelle precedenti impugnative, evidenzia la non sussistenza del rilievo in questione.
Quanto ai vizi propri, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, per il mancato invio del preavviso di rigetto, ma la censura non coglie nel segno.
Se è vero che il preavviso di diniego mira a dar luogo a un contraddittorio predecisorio (cfr Tar Sicilia Palermo, Sezione II 13/3/2007 n. 785), è altresì innegabile un siffatto adempimento si appalesa non necessario allorchè l’atto finale, quanto al contenuto, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, come statuito dall’art. 21 octies della legge sul procedimento, applicabile anche ai casi di mancato preavviso (cfr Tar Lazio Sezione I 10 aprile 2006 n. 2553; idem TAR veneto, Sezione II 26 marzo 2007 n. 940) e nella specie, l’impossibilità di aderire alla richiesta di affidamento temporaneo è rilevabile ictu oculi dal fatto che, come correttamente rilevato dall’Amministrazione la concessione stessa è stata svuotata del suo oggetto per effetto del non uso continuato che ha dato luogo, appunto, alla dichiarazione di decadenza.
Con l’ultimo mezzo di gravame si riproducono, in sostanza, le censure fondamentali già dedotte in precedenza in relazione alla pretesa insussistenza del presupposto di decadenza e difetto di motivazione e in proposito non può non rinviarsi a quanto diffusamente osservato dal Collegio circa la infondatezza di tali profili di illegittimità infine, parte ricorrente adombra una sorta di violazione dell’ordinanza di sospensiva pure concessa a suo tempo alla parte ricorrente da questo Tribunale,ma il rilievo si appalesa del tutto privo di pregio, attesa la natura meramente cautelare della misura giurisdizionale in precedenza accordata.
Per la pretesa risarcitoria vale quanto alla sua infondatezza quanto già detto a proposito delle analoghe domande formulate con i precedenti gravami.
Le spese e competenze del giudizio vanno posto a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione III,definitivamente pronunziando, così dispone.
a) dispone la estromissione del giudizio degli intimati Capitaneria di Porto di Viareggio e del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ;
b) Rigetta il ricorso 22/04 introduttivo della controversia all’esame e la richiesta risarcitoria ivi formulata;
c) Rigetta i motivi aggiunti depositati il 9/5/2005 e la pretesa risarcitoria ivi fatta valere;
d) Rigetta i motivi aggiunti depositati il 24/3/2006 e la domanda risarcitoria con essi proposta;
e) Rigetta i motivi aggiunti depositati il 4/8/2006 e la contestuale richiesta risarcitoria ivi formulata
f) Rigetta i motivi aggiunti depositati il 28/9/2006 e la domanda di risarcimento danni con essi avanzata;
g) Rigetta i motivi aggiunti depositati il 22/3/2007 e la pretesa risarcitoria ivi fatta valere.
h) Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Viareggio delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00( cinquemila) + IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10/04/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Silvia La Guardia, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento