T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 11 giugno 2008 n. 5773
Pres. Tosti Est. Toschei
Paniconi F., E. e C. (Avv.ti E. Aliberti) c/ Comune di Roma (Avv. Com.) |
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Giurisdizione e competenza – Concessioni – Indennità e canoni – Controversie - Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni.
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In materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi sono riservate, ai sensi dall'art. 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario se presentano un contenuto meramente patrimoniale, per il quale non assume rilievo il potere di intervento della Pubblica amministrazione a tutela di interessi generali. Al contrario nei casi in cui la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della Pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, o investe l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, essa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (1).
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(1) Cfr. Cass. civ., SS.UU., 23 ottobre 2006 n. 22661. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Seconda
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composto dai Signori: Luigi TOSTI Presidente; Silvestro Maria RUSSO Componente; Stefano TOSCHEI Estensore;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. R.g 281 del 2008 proposto da
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PANICONI Fabio, PANICONI Ercole, PANICONI Cinzia, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Aliberti ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via Marianna Dionigi n. 29;
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contro
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il COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ottavi ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
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per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. prot. 61568 del 16.10.2007, comunicata il 19.10.2007, con la quale è stato richiesto il pagamento dell’indennizzo di cui all’art.1, comma 257, della legge n. 296 del 2006 per concessione demaniale marittima n. 197 del 14.04.1999, relativamente al mantenimento di un cottage ad uso residenza estiva all’interno del complesso denominato Maresole sito in Ostia Lido
- di ogni altro atto antecedente, conseguente, comunque connesso.
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Visto il ricorso con i documenti allegati;
Vista la costituzione in giudizio delle parti intimate ed i documenti prodotti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 aprile 2008 il dott. Stefano Toschei; presente per i ricorrenti l’avv. Ernesto Aliberti e per l’Amministrazione Comunale l’avv. Luigi D’Ottavi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso per come specificato in epigrafe parte ricorrente contesta dinanzi a questo Tribunale il provvedimento assunto dal Comune di Roma con il quale vengono avanzate richieste in ordine a presunti indennizzi dovuti per concessione demaniale.
Riferisce parte ricorrente che, all’esito di numerose vicende che hanno caratterizzato il periodo di efficacia della concessione demaniale rilasciata, l’Amministrazione chiedeva il pagamento di un indennizzo ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge (finanziaria per il 2007) 27 dicembre 2006 n. 296.
Sostenendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione di numerosi profili di censura dedotti, parte ricorrente ne chiede il giudiziale annullamento.
Le parti intimate, costituendosi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché il difetto di legittimazione passiva del Comune di Roma. Nel merito hanno contestato analiticamente la fondatezza delle avverse prospettazioni chiedendo la reiezione del gravame.
Alla udienza pubblica del 16 aprile 2008 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.
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DIRITTO
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1. - Viene all’esame del Tribunale lo scrutinio di un ricorso con il quale si contesta la legittimità della decisione assunta dal Comune di Roma di ingiungere alla parte ricorrente,all’esito della individuazione delle modalità di calcolo, anche sulla scorta di linee-guida fornite dalla Regione Lazio, il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di indennizzo con riferimento alla concessione demaniale marittima a suo tempo rilasciata.
La scelta dell’Amministrazione fonda normativamente sulla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 257, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo la quale “Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi”.
I provvedimenti impugnati, a parere di parte ricorrente, sarebbero palesemente affetti da illegittimità sia sotto il profilo dell’inadeguatezza dell’istruttoria che della insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero dovuto assistere le decisioni provvedimentali assunte dal Comune, da qui la richiesta di annullamento degli atti, presupposti e conseguenti, fatti esplicitamente oggetto di gravame.
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2. – Il Collegio deve anzitutto farsi carico della eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione resistente, peraltro rilevabile d’ufficio trattandosi di questione inerente la sussistenza della competenza giurisdizionale in capo al giudice amministrativo in ordine alla causa petendi nella quale si compendia il ricorso proposto.
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3. – Elemento centrale dello scrutinio sulla questione preliminare è costituito dall’individuazione della materia alla quale può ricondursi l’oggetto del gravame qui in esame.
Appare evidente che, sulla scorta dell’indagine in merito ai documenti prodotti e degli atti difensivi depositati, l’espressione decisionale contenuta nell’atto gravato è rappresentata da una richiesta di indennizzo, quindi di una somma di denaro peraltro quantificata, che ha il suo presupposto in un titolo, già rilasciato, di concessione demaniale marittima.
Sul punto giova rammentare che, come rilevato dalla Corte regolatrice della giurisdizione con orientamento rispetto al quale non v’è ragione di allontanarsi, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, dall'art. 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della Pubblica amministrazione a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della Pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull'an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (in tal senso, Cass. civ., SS.UU., 23 ottobre 2006 n. 22661).
In argomento, già in epoca antecedente rispetto all’orientamento sopra riferito, il giudice amministrativo si era determinato nel senso che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento del canone dovuto per l' occupazione abusiva di area demaniale, trattandosi di questione che investe nella sostanza la quantificazione dell' indennizzo preteso dalla p.a. per l' occupazione sine titulo del bene (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 15 novembre 2002 n. 3896 nonché, in epoca più recente, T.A.R. Toscana, Sez. I, 21 agosto 2007 n. 2032).
D’altronde il ridetto orientamento giurisprudenziale si pone in perfetta linea adesiva con quanto fissato ormai definitivamente dalla Corte costituzionale nella sentenza 11 maggio 2006 n. 191, secondo la quale non vi è spazio per la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo laddove la controversia abbia ad oggetto una vicenda rispetto alla quale non viene in emersione alcuna contestazione circa l’esercizio di potestà autoritativa da parte della Pubblica amministrazione.
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4. - Nel caso in esame, dunque, in disparte l’esplicito richiamo offerto dall’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, trattandosi di controversia attinente esclusivamente alla questione del calcolo e della richiesta dell’indennità asseritamente dovuta per la concessione demaniale marittima a suo tempo rilasciata, non si apprezzano momenti riconducibili ad un esercizio di potestà autoritativa, di talché deve dichiararsi l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione giudiziale delle spese di lite tra le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008.
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