REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sezione Seconda
composto dai Signori Magistrati:
dott. Carlo d’Alessandro - Presidente
dott. Pierluigi Russo - Consigliere
dott. Vincenzo Blanda - Referendario estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7962/2000 proposto da
Del Mondo Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Maiello, nello studio del quale è elettivamente domiciliato in Napoli, Via Nuovo Tempio, n. 163;
contro
il Comune di Casoria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cresci e Mauro Iavarone dell’Avvocatura comunale, domiciliato ex lege (art. 34 R.D. 1954/24) presso la segreteria del T.A.R. in Napoli, Piazza Municipio n. 64;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di Casoria in data 29 maggio 2000, n. 125, notificata il 2 giugno 2000 con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere edilizie abusive, consistenti nella sopraelevazione di un secondo piano, tompagnato con blocchi di lapil cemento e coperto da lamiere coibentate con canali di gronda e cassa scale, in Casoria, Via L’Aquila, n. 5;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, alla pubblica udienza del 15 maggio 2008, relatore il Ref. dott. Vincenzo Blanda;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, in assenza di concessione edilizia, ha realizzato opere edilizie abusive consistenti nella sopraelevazione di un secondo piano tompagnato con blocchi di lapil cemento e coperto da lamiere coibentate con canali di gronda e cassa scale per una superficie complessiva pari a 132,75 mq., in Casoria, Via L’Aquila, n. 5, in zona h2 del P.R.G.-.
Con ordinanza 29 maggio 2000, n. 125, il Dirigente dell’U.T.C. del predetto Comune ha ingiunto la demolizione delle opere in questione perché ritenute non conformi agli strumenti edilizi vigenti.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto impugnativa l’interessato, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 8, lett. i) del d.l. 285/1996 in relazione all’art. 15 della l. 28.1977, n. 10.
Il provvedimento non darebbe conto dell’esistenza e dell’entità dell’interesse urbanistico o ambientale alla demolizione come prescritto dalle norme citate in rubrica.
2) Carenza assoluta di motivazione.
Il provvedimento impugnato non indicherebbe le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare l’ordine di demolizione;
3) Eccesso di potere per difetto dei presupposti; travisamento, sviamento;
4) violazione di legge.
L’ordinanza di demolizione sarebbe stata adottata senza il prescritto parere della commissione edilizia comunale;
Il Comune di Casoria si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Il ricorrente ha presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria di cui al prot. n. 010417 del 23.5.2000.
Alla camera di consiglio del 4 ottobre 2000, con ordinanza n. 4357, è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla udienza pubblica del 15 maggio 2008, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Casoria ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie realizzate, in assenza di concessione edilizia, dall’esponente in Via L’Aquila, n. 5.
2. In via preliminare il Collegio rileva che il Comune di Casoria ha adottato l’impugnata ordinanza di demolizione (del 29.5.2000) sebbene il ricorrente, in data antecedente (23.5.2000), avesse presentato istanza di sanatoria ex art. 13 della l. n. 47/1985 e ciò senza esprimere alcuna valutazione in ordine alla mancanza di conformità urbanistica delle opere realizzate.
Sulla base di tali premesse deve ritenersi che in presenza di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, depositata dal soggetto interessato nell’ambito del procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di misure repressive degli illeciti edilizi, l’Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla stessa prima di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori.
Siffatta conclusione peraltro è conforme ad un pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, n. 3171/2006), ispirato ad evidenti esigenze garantistiche di tutela della posizione del contravventore e di economia, volto ad evitare che si proceda alla distruzione di beni che potrebbero invece risultare suscettibili di sanatoria, in quanto successivamente accertati come conformi agli strumenti edilizi vigenti.
Sulla base dell’assorbente considerazione sopra svolta il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Nondimeno sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda – accoglie il ricorso in epigrafe R.G. n.7962/2000 e, per l’effetto, annulla il provvedimento di demolizione impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 15 maggio 2008.