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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 10 giugno 2008 n. 5825
Pres., est. C.D’Alessandro
M.Ciliento (Avv. P. Monaco ) c. Comune di Caivano (N.C.)


1. Atto amministrativo – Procedimento – Partecipazione – Omessa comunicazione – Impossibilità di contenuto diverso del provvedimento – Accertamento nel corso del giudizio – Divieto di annullamento dell’atto ex art. 21 octies L. 241/1990 – Applicabilità.

 

2. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione – Art. 7 Legge 47/85- Apprezzamenti discrezionali della P.A. – Non sussistono – Ragioni.

 

3. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Provvedimenti repressivi – Adozione – Competenza del Sindaco – Sussisteva ante L. n. 191/98.

1. Ai sensi dell’’art. 21 octies della legge 241/1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato: (nel caso di specie il TAR Campania ha considerato inevitabile la sanzione repressiva sicchè, anche nelle ipotesi di contestazioni da parte del ricorrente, alcuna alternativa sul piano decisionale si poneva all’Amministrazione procedente.

 

2. Ai sensi dello schema giuridico delineato dall’art. 7 della Legge 47/85 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali da parte della P.A., atteso che l’applicazione della sanzione demolitoria rispetto ad un abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del titolo abilitativo costituisce atto dovuto, per il quale è 'in re ipsa' l’interesse pubblico alla sua rimozione. (1)

 

3. La competenza del dirigente o del responsabile dell'ufficio o del servizio quanto ai provvedimenti sanzionatori, in materia edilizia, è stata introdotta solo con l'art. 2 comma 123, l. 18 giugno 1998 n. 191, di talché in data anteriore alla novella della suddetta disposizione normativa, il Sindaco poteva legittimamente emanare provvedimenti demolitori per abusi edilizi (2) (nella fattispecie il TAR Campania ha ritenuto legittimo il provvedimento emanato dal sindaco in quanto emanato prima della riforma della Legge 191/98).

 

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1. cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 07 febbraio 2008 , n. 603; Consiglio Stato , sez. V, 02 ottobre 2002, n. 5159.

 

2.. cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5556; 4 luglio 2001, n. 3071; Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sezione Seconda



composto dai Signori Magistrati:
dr. Carlo d’Alessandro - Presidente
dr. ssa Anna Pappalardo - Consigliere
dr. Umberto Maiello - Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 7558/1998,
proposto da

Maria CILIENTO, rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Monaco e domiciliata d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria T.A.R.


contro




il Comune di Caivano,
in persona del legale rappresentante pro – tempore, n.c.


per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione



dell’ordine di demolizione n. 169 del 18.5.1998;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 15.5.2008 il dott. Umberto Maiello;
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO



Il Comune di Caivano, con ordinanza di demolizione n. 169 del 18.5.1998, ha contestato alla parte ricorrente l’abusiva edificazione, su un edificio sito alla via Scotta n. 30, di una sopraelevazione con una superficie di ingombro pari a mq. 65 circa.
Avverso il suddetto provvedimento, con il gravame in epigrafe, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1) risulterebbero violate le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990;
2) il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto direttamente firmato dal Sindaco;
3) la demolizione arrecherebbe pregiudizio alle opere regolarmente assentite;
4) la misura sanzionatoria più coerente con la fattispecie di illecito in contestazione sarebbe quella prevista dall’art. 12 della legge 47/1985.
Il Comune di Caivano non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 15.5.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO



Il ricorso è infondato e, pertanto va respinto.
Giusta quanto anticipato nella premessa in fatto, il presente giudizio verte sulla legittimità dell’ordine di demolizione spedito dal Comune di Caivano a fronte dell’abusiva edificazione, su un edificio sito alla via Scotta n. 30, di una sopraelevazione con una superficie di ingombro pari a mq. 65 circa.
Tanto premesso, priva di pregio si rivela, anzitutto, la doglianza con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, la cui cura è imposta all’Autorità procedente dall’art. 7 della legge 241/1990.
Ed, invero, dirimente in senso ostativo alle pretese attoree appaiono anche le previsioni di cui all’art. 21 octies della legge 241/1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’inconferenza della censura in esame discende, invero, dalla ineluttabilità della sanzione repressiva comminata dal Comune di Caivano, anche a cagione dell’assenza – come verrà in prosieguo meglio evidenziato - di specifici e rilevanti profili di contestazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento giustificativo, sicchè alcuna alternativa sul piano decisionale si poneva all’Amministrazione procedente.
Né può essere revocata in dubbio la completezza dell’ordito motivazionale, pienamente idoneo a suffragare il contestato abuso.
A tal riguardo, mette conto evidenziare che la tipologia costruttiva e le dimensioni del contestato manufatto (sopraelevazione di circa 65 mq.) che integra una nuova costruzione, riflettono con assoluta evidenza la sussistenza dell’abuso che, in ragione della innegabile trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che ad esso si riconnette, imponeva il previo rilascio di uno specifico permesso di costruire che valesse ad autorizzarne l’esecuzione.
Di contro, la realizzazione dell’opera in contestazione, in mancanza del suddetto titolo abilitativo, di per se stessa, fondava la reazione repressiva dell’organo di vigilanza, che, nell’ambito della disciplina di settore, assurge ad atto dovuto.
In altri termini, nello schema giuridico delineato dall’art. 7 della legge n. 47/1985 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’applicazione della sanzione demolitoria rispetto ad un abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del titolo abilitativo costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l’interesse pubblico alla sua rimozione ( cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5556; 4 luglio 2001, n. 3071; Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529).
In ragione di quanto evidenziato, del tutto in conferente è, dunque, il riferimento contenuto nell’atto di gravame alla diversa fattispecie di cui all’art. 12 della legge 47/1985 relativa alle opere eseguite in parziale difformità, non configurabile nel caso in esame per la radicale assenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio.
Né – per le medesime ragioni – è possibile prendere in esame le conseguenze asseritamente pregiudizievoli per l’integrità delle opere regolarmente assentite, trattandosi di impedimento che assume rilievo pur sempre nell’economia della diversa fattispecie sopra richiamata ( art. 12 della legge 47/1985) – qui non configurabile - delle opere eseguite in parziale difformità dal titolo abilitativo.
Senza contare che le argomentazioni attoree si rivelano, prima ancora che prive di qualsivoglia riscontro, apodittiche e di dubbia comprensione: viene, invero, in rilievo la demolizione di una sopraelevazione abusiva che, di per se stessa, non svolge anche funzioni di sostegno rispetto ad altri manufatti.
Anche la residua censura di incompetenza deve ritenersi priva di pregio.
Sul punto, è sufficiente ribadire, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, di recente ribadito da questo Tribunale, che la competenza del dirigente o del responsabile dell'ufficio o del servizio quanto ai provvedimenti sanzionatori, in materia edilizia, è stata introdotta solo con l'art. 2 comma 123, l. 18 giugno 1998 n. 191, talché il censurato provvedimento di demolizione adottato dal Sindaco in data 18 maggio 1998 è, sotto tale profilo, legittimo ( cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 07 febbraio 2008 , n. 603; Consiglio Stato , sez. V, 02 ottobre 2002 , n. 5159).
Peraltro, nel caso in esame, il provvedimento risulta sottoscritto anche dal dirigente di settore, sicchè ben può essere imputato, su un piano decisorio, anche al suddetto organo burocratico.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.
Non essendosi costituita l’Amministrazione intimata, nulla è dovuto per le spese di giudizio.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 15.5.2008.



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