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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 10 giugno 2008 n. 5781
Pres. A. Guida, est. M. Buonauro
Centro di Patologia Clinica e Diagnostica Giuseppina Rega (Avv. G. Cavallaro) c. ASL NA 4 (Avv.ti C. Di Biase e g. D’Antonio)


Giurisdizione e Competenza – Pubblici Servizi - Controversie relative a diritti di credito, nelle quali la P.A. non sia coinvolta come Autorità - In base all’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste

Ai sensi dell’art.33 del D. Lgs. n.80/1998 come modificato dall’art.7 della Legge n. 205/2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.204/2004, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi non comprende le controversie riguardanti diritti di credito, nelle quali la Pubblica Amministrazione non sia coinvolta come Autorità (1). Peraltro la suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA
PRIMA SEZIONE




composto dai Signori:
ANTONIO GUIDA Presidente
FABIO DONADONO Cons.
MICHELE BUONAURO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA






Sul ricorso 8009/2003 proposto da: CENTRO DI PATOLOGIA CLINICA E DIAGNOSTICA GIUSEPPINA REGA rappresentato e difeso da: CAVALLARO GENNARO con domicilio eletto in NAPOLI SEGRETERIA T.A.R.

contro



A.S.L. NAPOLI 4 rappresentata e difesa da: DI BIASE CHIARA D'ANTONIO GELSOMINA con domicilio eletto in POMIGLIANO D'ARCO VIA NAZ.DELLE PUGLIE INS.EX L.219 presso la sua sede

per il pagamento di quanto dovuto in relazione a prestazioni sanitarie;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: A.S.L. NAPOLI 4
Uditi altresì alla pubblica udienza del 4 giugno 2008, relatore il referendario MICHELE BUONAURO, i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Premesso che il ricorrente chiede il pagamento di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
Considerato che va preliminarmente verificata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia;
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi non comprende le controversie riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità;
- la suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti ( cfr. Cass., ss. uu., 6.5.2002, n. 6487 );
Ritenuto, pertanto, che sussiste il difetto di giurisdizione del tribunale sul ricorso in esame, il cui oggetto è devoluto alla cognizione del giudice ordinario;
Ritenuto che sussistono di giusti motivi per la compensazione delle spese di causa;

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Compensa interamente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4 giugno 2008.



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