REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Quinta
composto dai Signori Magistrati
Dott. Antonio Onorato - Presidente
Dott. Paolo Carpentieri - Componente
Dott. Vincenzo Cernese - Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8580 del 2000, proposto da
Ciro Manzo, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Martoscia e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Diocleziano n. 169,
contro
la Gestione liquidatoria dell’USL n. 27 presso l’Azienda sanitaria locale Napoli 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio,
e
la Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio,
avverso
il silenzio opposto alla richiesta ed alla diffida del ricorrente,
e per
l’accertamento del diritto della stessa parte ricorrente alla liquidazione della differenza tra quanto spettantele e quanto già ottenuto a titolo di spese di trasporto per i controlli sanitari domiciliari effettuati in regime di convenzione,
Visto il ricorso con relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Udita alla camera di consiglio del 5 giugno 2008 la relazione del presidente;
Uditi altresì i difensori delle parti presenti come da verbale,
Ritenuto e considerato in
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente si duole del fatto che, nonostante le sue richieste e la successiva notifica di apposito atto di diffida, non le è stata corrisposta la differenza tra quanto spettantele e quanto già ottenuto a titolo di spese di trasporto per i controlli sanitari domiciliari effettuati nella qualità di medico convenzionato.
Il Collegio rileva che il ricorso, ai sensi dell’art. 26 commi 4 e 5 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, può essere definito con decisione in forma semplificata assunta in camera di consiglio in quanto manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione.
Secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. in particolare le sentenze n. 10960-2001, 532-2000, 4955-1997, 8632-1996), va ancora una volta ribadito, non ravvisandosi e non essendo state prospettate ragioni per discostarsene, che i rapporti tra i medici convenzionati esterni e le Unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 l. 23 dicembre 1978 n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del Servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, sono rapporti di lavoro libero-professionali "parasubordinati", che si svolgono su un piano di parità, non esercitando gli enti pubblici nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, e non potendo tali enti incidere unilateralmente sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, limitandole o degradandole ad interessi legittimi.
Ne deriva che, una volta costituito il detto rapporto di lavoro, le controversie che hanno oggetto i diritti dei quali il medico lamenti la lesione da parte della USL, della ASL o della Regione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non trova deroga a favore del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, spettando al giudice ordinario la loro eventuale disapplicazione.
La esistenza dei diritti dei quali il professionista lamenta la lesione è poi questione che attiene alla fondatezza della domanda.
Nel caso di specie, va dunque affermata la giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria atteso che la controversia concerne esclusivamente l’entità dei rimborsi per spese di trasporto che si assumono dovuti in relazione all’attività svolta in regime di convenzione.
Nulla da statuire in ordine alle spese di giudizio in quanto le Amministrazioni intimate non si sono costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 giugno 2008.