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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 11 giugno 2008 n. 5237
Pres. F. Liguori, est. M. Liguori
A. Quaresma (Avv. A. Marra) c. ASL NA 5 (Avv.ti F. Afeltra e E. Martucci) c. Regione Campania (G. Calabrese)


1. Contributi e Provvidenze – Contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti – ex Legge Regionale della Campania 11/84 – Costituisce Obbligazione Pubblica.

 

2. Contributi e Provvidenze - Contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti – ex Legge Regionale della Campania 11/84 -Aspiranti – Posizione di interesse legittimo – Costituisce.

 

3. Contributi e Provvidenze - Contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti - ex Legge Regionale della Campania 11/84 – Mancanza di fondi – Provvede la Regione.

1. Ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale della Campania 16/89, il contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti, costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale (riguardo all’an dell’elargizione finanziaria), reso all’esito di una preventiva verifica, non solo delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, ma anche da una valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati (1)

 

2. Ai fini del contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti, la posizione soggettiva di chi aspira al contributo in discorso non è di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, sicché la previsione di una graduatoria e l’attribuzione di un punteggio non avrebbero senso perché tutti gli aspiranti dovrebbero essere in ogni caso soddisfatti. (2)

 

3. La mancanza di disponibilità finanziarie da parte delle locali strutture sanitarie non giustifica il diniego del contributo di cui alla Legge Regionale della Campania n. 11/84 per le famiglie che provvedono direttamente all'assistenza dei soggetti portatori di handicap, in presenza degli altri presupposti sostanziali indicati dalla legge, in quanto sussiste per la Regione l'obbligo di dotare le ASL delle risorse necessarie per concedere le provvidenze (3)

 

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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872, id. 3 giugno 2002, n° 3056; Cass. sez. un. 7790 del 1992; 3 giugno 2002, n° 3056

 

2. Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872; T.A.R. Campania, Sez. VII, 4 maggio 2007, n° 4753.

 

3. cfr. Cons. di Stato Sez. V, 12 giugno 2007, n° 3125; Cons. di Stato Sez. V, 16 luglio 2002, n° 3959; T.A.R. Campania Sez. V, 21 gennaio 1999, n° 101


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sede di Napoli - Sezione settima




composto dai signori :
Dott. Francesco Guerriero - Presidente
Dott. Michelangelo Maria Liguori - Consigliere rel.
Dott. Carlo Polidori - Primo Referendario
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso R.G. n° 625 dell’anno 2005, proposto da

Quaresima Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Luigi Marra, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, Centro Direzionale, Edificio G1;


CONTRO



la ASL Napoli 5 della Regione Campania, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Saverio Afeltra e Eduardo Martucci, e con costoro legalmente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R.;


nonché CONTRO



la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Calabrese, dell’Avvocatura regionale, nei cui uffici è elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia n. 81;


per l’annullamento



-
della deliberazione del Direttore Generale n.000629 del 12.10.2004 avente ad oggetto: “Adempimenti previsti dalla D.G.R.C. n.3152 del 28.6.2002. Trasmissione elenco disabili aspiranti al contributo ex art.26 L.R. n.11 del 1984”;
-
dell’elenco ex art.26 L.R. n.11 del 1984 allegato alla suddetta delibera;
-
della DGRC n.3152 del 28.2.2002 richiamata negli atti impugnati;
-
della DGRC n.1426 del 1991 richiamata negli atti impugnati;
- di ogni altro provvedimento ad esso connesso o collegato e preordinato,
atti tutti che si assumono né comunicati, né notificati, né pubblicati e nella precisazione che “la graduatoria costituisce un atto interno e che la stessa non ha limiti di impugnativa fin quando non venga emesso un provvedimento notificato ad ogni singolo interessato”, sicché l’odierna impugnativa viene proposta “in via cautelativa, avendone interesse”.

Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di entrambe le Amministrazioni intimate, e la documentazione prodotta;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23 aprile 2008 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi i difensori delle parti, presenti come da relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.


FATTO



1.
Con il ricorso in esame, notificato tra il 28 e il 30 dicembre 2004 e depositato il successivo 26 gennaio 2005, Quaresima Antonio, nella dichiarata qualità di familiare di D’Aniello Emmanuela, per l’assistenza prestata alla quale assume di avere titolo al contributo ex art. 26 della L. Reg. Campania n° 11 del 15.3.1984, si duole dei provvedimenti, in epigrafe elencati, perché il familiare assistito non risulta inserito nell’elenco dei beneficiari aspiranti al contributo.
All’uopo propone le seguenti censure:
- incompetenza - violazione della L.R. n.11 del 1984 e della L.R. n.16 del 1989 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità di causa e contraddittorietà: l’impugnata graduatoria, considerata “provvedimento conclusivo”, sarebbe un provvedimento parziale e non completo, in quanto in essa non risulterebbero compresi gli aventi diritto già inseriti nei vecchi elenchi;
- Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione insussistente e comunque insufficiente, difetto di istruttoria; nonché eccesso di potere sotto più profili, quali falsità dei presupposti, sviamento di potere, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, mancanza di richiamo della scheda e dei presupposti:
i provvedimenti impugnati sarebbero carenti nella motivazione, nei loro elementi essenziali, ed altresì non sarebbero stati anticipati dalle necessarie istruttorie, amministrativa e medico-legale; le UU.SS.LL. alle quali è stata demandata la gestione della concessione del contributo in argomento, avrebbero dovuto procedere, sulla base di idonea istruttoria, ad individuare i criteri soggettivi e oggettivi per emettere il provvedimento di concessione del beneficio in autonomia senza essere limitate dalla Regione, così come invece avvenuto con la delibera di G.R. n. 3152 del 2002;
- Eccesso di potere sotto diversi profili, quali difetto di istruttoria, mancanza di presupposti, mancata convocazione - violazione di legge – eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei requisiti socio-sanitari ex art.26 della L.R. n.11 del 1984
: il provvedimento non sarebbe stato anticipato da necessaria istruttoria e non sarebbe stata effettuata la convocazione a visita medica della disabile per verificare la sussistenza dei requisiti dopo la modifica dei criteri di riconoscimento del beneficio;
- Violazione e falsa applicazione della L.Reg. n.11 del 1984 e della L.Reg. n.16 del 1989, anche in relazione alla D.R. n.3152 del 2002:
la legge demanderebbe alla gestione della ex USL la concessione del contributo in argomento, e, dopo l’attivazione del relativo procedimento, tale potere non potrebbe essere limitato dalla Regione, come invece avvenuto con la delibera di G.R. n. 3152 del 2002.
2. La ASL NA 5 si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Anche la Regione Campania si è costituita e ha controdedotto alle censure attoree, premettendo che “la ASL NA 5 ha proceduto alla corretta individuazione dei beneficiari del contributo, predisponendo conseguentemente gli elenchi dei soggetti disabili gravissimi ritenuti meritevoli, così come graduati, secondo i nuovi criteri per l’effettuazione della visita”, e quindi ponendo in via preliminare eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere e per tardività; nonché, nel merito, contestandone la fondatezza.
Va evidenziato, secondo quanto affermato in corso di giudizio dalla Regione e rimasto incontestato, che detto Ente, con DGRC n° 2166 del 31.12.2005, prendendo atto degli elenchi, ha disposto la provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi (per l’anno 2005 ammontante ad €1.000.000,00); ha dato incarico al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui servizi sociali di ripartire “lo stanziamento annualmente disponibile alle varie AA.SS.LL., in rapporto proporzionale al numero dei soggetti ritenuti idonei alla percezione del contributo”; ha autorizzato le AA.SS.LL., nei limiti della provvista trasferita, “ad erogare il contributo agli aventi diritto nella misura determinata secondo l’ordine di graduatoria unica predisposta da ogni singola A.S.L.”. Con Decreti Dirigenziali n. 125 del 3.3.2006, n. 615 dell’11.9.2006 e n. 192 dell’8.5.2007 la Regione ha quindi impegnato, liquidato e ripartito alle AA.SS.LL. anche ulteriori somme (rispettivamente €1.000.000,00; €1.050.000,00; ed €1.050.000) per i successivi anni.
3. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO



1.
Prima di procedere all’esame del presente ricorso – incentrato essenzialmente sull’impugnazione della deliberazione n. 629 in data 12 ottobre 2004, a firma del Direttore Generale della ASL Napoli 5, con la quale è stato adottato l’elenco dei disabili beneficiari del contributo previsto dall’art. 26 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 - è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, anche alla luce delle disposizioni applicative adottate dalle Amministrazioni interessate.
1.1. L’art. 26 della legge n. 11/1984, recante “Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l’inserimento nella vita sociale”, ha previsto per un periodo transitorio di durata triennale (aprile 1984 - marzo 1987) l’erogazione di un contributo economico da parte delle Unità Sanitarie Locali (oggi sostituite dalle Aziende Sanitarie Locali) in favore delle famiglie che provvedevano “direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicap psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e richiedenti un’assistenza intensa e continuativa”. L’erogazione di tale provvidenza risulta finalizzata, ai sensi del secondo comma dell’art. 26, a consentire il rientro dei portatori di handicap nei propri nuclei familiari, in modo da assecondarne la risocializzazione con l’ambiente circostante, ed a sollevare parzialmente le famiglie dagli oneri economici connessi alla loro assistenza, mentre il comma successivo dispone che “il contributo economico alle famiglie è pari al 25% dell’importo della retta giornaliera di assistenza per l’internato a tempo pieno”.
In seguito l’articolo unico della legge regionale 25 agosto 1989, n. 16, ha fornito un’interpretazione autentica del primo comma dell’art. 26, stabilendo che il contributo “non è destinato alle famiglie di coloro che sono genericamente bisognosi di assistenza, per i quali sono previsti altri tipi di intervento in leggi nazionali e regionali”, bensì che esso deve essere erogato “esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicap, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicap gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense a continuative 24 ore su 24, stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari”.
1.2. A tali disposizioni ha fatto seguito una serie di provvedimenti attuativi adottati dal Consiglio e dalla Giunta regionale della Campania, a partire dalla delibera di Giunta n. 1426 del 19 marzo 1984, recante i primi criteri applicativi per l’assegnazione dei contributi.
Successivamente, la Giunta regionale con la delibera n. 1426 del 19 marzo 1991 ha approvato la circolare n. 12 del 1991, al fine di rideterminare criteri e modalità di applicazione dell’art. 26 della legge n. 11/1984, come interpretato dalla legge n. 16/1989.
La Giunta regionale è quindi intervenuta nella materia, con la delibera n. 3152 del 2002, con la quale è stato, tra l’altro, stabilito di demandare ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Campania (competenti secondo l’accorpamento territoriale delle ex UU.SS.LL.) la formulazione di distinte graduatorie degli aspiranti al contributo ed è stato previsto - al fine di omogeneizzare i criteri e le modalità di valutazione delle richieste di concessione del beneficio - l’utilizzo della scheda prevista dalla delibera n. 1426 del 1991 e dalla circolare n. 12 del 1991.
Tale scheda risulta articolata in sei sezioni, ciascuna delle quali prevede quesiti specifici cui corrisponde l’attribuzione di un punteggio fisso, sicché il punteggio complessivo varia da un minimo di zero ad un massimo di 28,45 punti. All’interno di tale fascia di punteggio, il valore soglia corrispondente all’handicap gravissimo previsto dalla legge regionale n. 19/1989 e dalla delibera di Giunta n. 3152 del 2002 è stato discrezionalmente individuato dall’Amministrazione nel punteggio di 16,00.
Più di recente, con delibera di G.R. n° 2166 del 31.12.2005, prendendo atto degli elenchi predisposti dalle AA.SS.LL., la Regione ha disposto la provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi (per l’anno 2005 ammontante ad €1.000.000,00); ha dato incarico al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui servizi sociali di ripartire “lo stanziamento annualmente disponibile alle varie AA.SS.LL., in rapporto proporzionale al numero dei soggetti ritenuti idonei alla percezione del contributo”; ha autorizzato le AA.SS.LL., nei limiti della provvista trasferita, “ad erogare il contributo agli aventi diritto nella misura determinata secondo l’ordine di graduatoria unica predisposta da ogni singola A.S.L.”. Con Decreti Dirigenziali n. 125 del 3.3.2006, n. 615 dell’11.9.2006 e n. 192 dell’8.5.2007 l’Ente regionale ha quindi impegnato, liquidato e ripartito alle AA.SS.LL. anche ulteriori somme (rispettivamente €1.000.000,00; €1.050.000,00; ed €1.050.000) per i successivi anni, in conformità a quanto stabilito dal legislatore regionale all’art. 27 della stessa legge regione Campania n. 11/1984, ove è stato previsto che l’onere per l’attuazione del precedente art. 26 si sarebbe proiettato anche per gli anni futuri.

2.
Proprio sulla base di tale quadro normativo, la giurisprudenza ha più volte affermato (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872) che il contributo in questione costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale (riguardo all’an dell’elargizione finanziaria), reso all’esito di una preventiva verifica, non solo delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, ma anche da una valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati (cfr. Cass. sez. un. 7790 del 1992; Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2002, n° 3056).
Altresì aspetti di discrezionalità possono essere individuati anche con riferimento al quando della corresponsione, posto che lo stesso legislatore regionale, come già sopra evidenziato, ha preventivato (cfr. art. 27 l. 11/1984) che l’onere per l’attuazione dell’art. 26 si sarebbe proiettato anche per gli anni seguenti, e ha dato indicazione per i futuri stanziamenti in bilancio (cfr. Cons. di Stato Sez. V, 12 giugno 2007, n° 3125; Cons. di Stato Sez. V, 16 luglio 2002, n° 3959).
Pertanto la posizione soggettiva di chi aspira al contributo in discorso non è di diritto soggettivo - nel qual caso la previsione di una graduatoria e l’attribuzione di un punteggio non avrebbero senso perché tutti gli aspiranti dovrebbero essere in ogni caso soddisfatti - bensì di interesse legittimo; posizione che deve dirsi perdurante fino al concreto soddisfacimento degli interessati da parte degli Enti Erogatori (oggi le Aziende Sanitarie Locali – cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872; T.A.R. Campania, Sez. VII, 4 maggio 2007, n° 4753) per conto della Regione, alla quale ultima spetta comunque di assicurare ai primi la necessaria provvista finanziaria (cfr. Cons. di Stato Sez. V, 12 giugno 2007, n° 3125; Cons. di Stato Sez. V, 16 luglio 2002, n° 3959; T.A.R. Campania Sez. V, 21 gennaio 1999, n° 101): e tale ruolo essenziale svolto nell’ambito dell’articolato procedimento dalla Regione, fa sì che gli atti adottati da quest’ultima presentino anch’essi uno specifico rilievo per gli aspiranti al contributo in questione, in quanto in definitiva incidenti sugli interessi di costoro, con conseguente suscettività di lederne le posizioni soggettive.
Appunto una valenza lesiva nei confronti dell’odierno ricorrente deve riconoscersi alla delibera di Giunta Regionale n° 2166 del 31.12.2005, poiché questa, oltre ad aver disposto una provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi sulla base degli elenchi formati dalle varie A.S.L., dei quali ha preliminarmente preso atto (in tal modo confermandoli), ha anche autorizzato le AA.SS.LL., nei limiti della provvista trasferita, ad erogare il contributo agli aventi diritto (nella misura determinata) proprio secondo l’ordine di detti elenchi. E pari valenza lesiva hanno avuto i Decreti Dirigenziali n. 125 del 3.3.2006, n. 615 dell’11.9.2006 e n. 192 dell’8.5.2007, con i quali la Regione, per la medesima causale, ha impegnato, liquidato e ripartito alle AA.SS.LL. anche ulteriori somme (rispettivamente €1.000.000,00; €1.050.000,00; ed €1.050.000) per successivi anni.

3.
Così stando le cose, il ricorrente avrebbe allora dovuto impugnare tali sopravvenuti atti del procedimento (costituenti snodi qualificanti e determinanti di questo), al fine di rimuovere la rinnovata lesione ai propri interessi da essi scaturente (a seguito della ribadita validità degli elenchi predisposti dalle AA.SS.LL., nonché dell’adozione di determinazioni ulteriori appunto su questi fondate). Ciò però non è avvenuto, il ché ha determinato l’effetto di far diventare di nessuna utilità per lui un eventuale annullamento dei provvedimenti in questa sede impugnati (rimanendo comunque quali ostacoli per l’ottenimento del contributo le determinazioni contenute nei citati atti sopravvenuti): di qui l’ulteriore e decisiva conseguenza del venir meno, appunto per parte ricorrente, dell’interesse alla definizione del presente giudizio (cfr. T.A.R. Campania-Napoli n° 20635/2005).
Il ricorso, sotto il profilo di cui si discute, risulta, così, ormai improcedibile, e di tanto va fatta declaratoria in questa sede.

4.
La definizione in rito del giudizio rende equo disporre la compensazione integrale delle relative spese tra le parti.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli, sez.VII^, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui all’epigrafe, proposto da Quaresima Antonio, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2008.



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