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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 16 giugno 2008 n. 5849
Pres. ed est. Lundini
Cooperativa Muratori & Cementisti s.r.l. (Avv. A. Clarizia) c. Ministero Infrastrutture, Ministero Economia e Finanze (Avv. Stato)


1. Lavori Pubblici – Prezzo Chiuso – Determinazione – Scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale – Calcolo – Indice FOI – Utilizzo – Legittimità – Ragioni

 

2. Lavori Pubblici – Prezzo Chiuso – Determinazione – Finalità – Aumento dei prezzi dell’appalto – Inconferenza

 

3. Lavori Pubblici – Prezzo Chiuso – Violazione artt. 3 e 36 Cost. – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza - Ragioni

1. Ai fini della determinazione per la determinazione del c.d. prezzo chiuso ex art. 26, co. 4 L. 109/1994 – ora art. 133, co. 3 D.Lgs. 163/2006 – è legittima la scelta della P.A. di calcolare lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sulla base del tasso di inflazione programmata risultante dal Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF) e sul tasso di inflazione effettiva calcolato con l’indice FOI (indice che misura l’aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati). La legge invero non autorizza in alcun modo il riferimento a tassi di inflazione specifici riguardanti il settore dei lavori pubblici ed i relativi elementi di costo eventualmente enucleabili dal D.M. 11.12.1978.

 

2. Nel settore dei lavori pubblici il meccanismo del prezzo chiuso non è finalizzato a ristabilire il rapporto sinallagmatico trai contraenti. Esso, invece, anche nella sua formulazione operata dalla L. 109/1994, appare sganciato da un collegamento effettivo con la variazione dei prezzi specifici dell’appalto, essendo piuttosto finalizzato a garantire certezza di spesa all’Amministrazione, con l’unico temperamento di aumenti eventualmente accettati e convenzionalmente riferiti ad indici inflattivi di carattere generale.

 

3. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, co. 4 L. 109/1994 e 133, co. 3 D.Lgs. 163/2006 per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.. L’istituto del prezzo chiuso risponde infatti a fondamentali esigenze, di rilievo anche costituzionale, di limitazione delle spese pubbliche, di certezza dei bilanci e dunque di buona e corretta amministrazione delle risorse pubbliche. Ne consegue che la scelta delle modalità per tali esigenze di limitazione e contenimento della spesa pubblica rientra nella discrezionalità legislativa, non rilevando nemmeno l’art. 36 Cost., che riguarda la retribuzione del lavoratore e non riguarda gli appalti delle pubbliche amministrazioni, le cui modalità remunerative incidono semmai su problematiche relative alle attività e alle prerogative imprenditoriali, senza che tuttavia possa ipotizzarsi una qualche lesione delle relative garanzie costituzionali, in presenza di vicende ed alee contrattuali comunque liberamente accettate ed a fronte di istituti rispondenti a generali esigenze di risanamento delle finanze pubbliche e di contenimento delle spese.


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