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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 29 febbraio 2008 n. 357


Pubblica Amministrazione – Discrezionalità amministrativa – Discrezionalità tecnica – Sindacato intrinseco – Necessità

Diversamente da quanto affermato dall’orientamento tradizionale, è preferibile che il sindacato del giudice sulla valutazione tecnica operata dall’amministrazione sia di tipo intrinseco, pur se debole (nel senso dell’impossibilità per il magistrato di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione). Ciò comporta che tale sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo, fermo restando che esula dal compito del giudice il riesame delle autonome valutazioni dell’interesse pubblico compiute dall’amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)




ha pronunciato la presente

SENTENZA




Sul ricorso numero di registro generale 165 del 2002, proposto da:
Coppola Maria, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Alberto Quaglia, Fabio Tirio, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Genova, via Roma 3/9;


contro



Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Genova, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
di decreto 23\11\2001 di rigetto istanza di equo indennizzo e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni conseguentemente patiti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/02/2008 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO




Con il gravame introduttivo del giudizio l’odierna ricorrente impugnava il decreto di cui in epigrafe con cui l’amministrazione intimata respingeva la domanda di equo indennizzo presentata dalla esponente, ritenendo il decesso del marito della stessa ricorrente on dipendente da causa di servizio.
All'atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:
- violazione degli artt. 68 dPR 3\57, 97 Cost. 3 l. 241\90, 175 dPR 1092\73, eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione e istruttoria, illogicità, contraddittorietà, violazione dei principi generali in tema di causalità, difetto di presupposti, non avendo adeguatamente l’amministrazione valutato i pareri favorevoli acquisito ne correttamente esplicato e valutato la sussistenza del nesso causale fra evento ed evento lesivo.
Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, chiedeva il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 28\2\2008 la causa passava in decisione

DIRITTO




Il ricorso non può essere accolto.
Gli articolati motivi di gravame contestano sotto tutti i possibili punti di vista l’adeguatezza e la condivisibilità della valutazione tecnica svolta dall’amministrazione.
In generale, il tradizionale orientamento giurisprudenziale ritiene che il giudizio medico legale circa la dipendenza di un'infermità da cause o concause di servizio si fondi su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. IV, 20 settembre 2006 , n. 5539).
Il Collegio condivide quell’orientamento meno rigoroso teso ad estendere, in caso di discrezionalità tecnica, il sindacato nei termini cc.dd. intrinseci, pur se deboli nel senso dell’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione. Ciò comporta che tale sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica della attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo, fermo restando che esula dal compito del giudice il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico compiute dall'amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite (cfr. ad es. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 22 luglio 2005 , n. 1081).
Nel caso di specie, tuttavia, l’analisi del provvedimento e dei pareri richiamati esclude la sussistenza di quei profili di inattendibilità ovvero irragionevolezza paventati da parte ricorrente, lasciando i dubbi sollevati e sollevabili nel campo della condivisibilità o meno della statuizione di merito sotto un punto di vista meramente tecnico. Né emerge alcun elemento da cui trarre un travisamento dei fatti: gli elementi acquisiti secondo un condiviso percorso tecnico hanno portato la prevalente opinione acquisita in sede istruttoria ad escludere la sussistenza del nesso causale in questione; l’unico parere favorevole acquisito risulta disatteso sulla scorta di argomenti tecnici di per sé non irragionevoli né fondati su elementi di fatto errati od incompleti.
Nella direzione auspicata da parte ricorrente nessun elemento utile viene fornito dall’ulteriore parere tecnico privato, non facente parte dell’unico percorso istruttorio ammissibile (quello procedimentale), né dalla decisione del Giudice contabile, prodotta da ultimo dalla difesa ricorrente, adottata in epoca (29\10\2007) ben successiva alla valutazione in contestazione, ma soprattutto concernente un’ipotesi non coincidente, in quanto relativa all’aggravamento della patologia a fini pensionistici, mentre nel caso de quo si tratta della valutazione del nesso causale fra il decesso e il precedente servizio.
In ogni caso, nella presente fattispecie il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo si fonda su di una adeguata motivazione, sotto entrambi i necessari profili: per un verso, attraverso il richiamo per relationem dei pareri tecnici acquisiti nel corso dell’istruttoria procedimentale; per un altro verso, attraverso lo svolgimento di una valutazione di tali risultanze, nel caso di specie tutt’altro che scarna, pur essendo di condivisione di pareri già di per sé esplicativi delle ragioni addotte, tale da ritenere adeguatamente superate le risultanze dell’unico parere favorevole.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in esame appare infondato e, pertanto, va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.




Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28/02/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/02/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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