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| n. 6-2008 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 11 giugno 2008 n. 5757
Pres. Baccarini - Est. Lundini
Università degli studi di Perugia (Avv. Stato) c/ Ceccotti F. ed altri (Avv. P. Jaricci). |
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1. Giustizia amministrativa – Ottemperanza- Commissario ad acta – Determinazioni –Ricorso – Ammissibilità – Condizioni.
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2. Giustizia amministrativa – Ottemperanza – Sindacato del G.A. – Limiti – Conseguenze – Pensioni – Giudice dell’ottemperanza – Sindacabilità - Esclusione.
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1. E’ ammissibile la proposizione di un ricorso al G.A. in sede di cognizione contro le determinazioni del Commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo per l’esecuzione di un giudicato nelle ipotesi in cui tale Commissario, esulando dalla mera attività vincolata strettamente riferibile alle statuizioni contenute nel giudicato, agisca in spazi autonomi ed ulteriori, e quindi nella veste di Organo straordinario dell’Amministrazione piuttosto che di longa manus del giudice(1).
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2. Il giudice amministrativo, quando pronuncia in sede di ottemperanza al giudicato, deve comunque contenersi nei limiti della sua giurisdizione. Di conseguenza il giudice dell’ottemperanza non può sindacare sulle controversie relative alla materia pensionistica, ovvero a tutte le questioni relative agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare e alla durata dell'assegno pensionistico poichè, ai sensi degli artt. 13 e 62 del RD 12.7.1934 n. 1214, la giurisdizione in tale materia spetta alla Corte dei Conti.
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1) Cfr. CdS, VI, 30.12.2004, n. 8275 |
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Roma, Sezione III
composto dai Signori:
Stefano Baccarini - Presidente
Domenico Lundini - Cons. rel. est.
Giuseppe Sapone - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 11812 del 2006, proposto, per incidente di esecuzione,
dall’Università degli Studi di Perugia, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici è domiciliata, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
CONTRO
i Sigg.ri Ceccotti Ferdinando, Franceschini Franco, Giuliodori Celestina, Martani Maria Luisa, Pimpinelli Stefano, Rosignoli Luciano e Guaitini Abbozzo Grazietta, i primi sei costituiti in giudizio e rappresentati e difesi dall’Avv. Pietrangelo Jaricci ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52;
E NEI CONFRONTI
del Prof. Paolo Colombo, nella sua qualità di Commissario ad acta nel giudizio di esecuzione del giudicato delle sentenze del TAR lazio, III, n. 2342/98, n. 1120/2000, n. 4813/2001, domiciliato in Roma, Via Boncompagni 71/c;
per l’impugnazione
del provvedimento del Commissario ad acta prof. Avv. Paolo Colombo del 3.4.2003, indirizzato alla Banca dell’Umbria Ag 6 nella qualità di Tesoriere dell’Università e comunicato all’Università degli Studi di Perugia in data 25.7.2003 con allegati i mandati di pagamento con i quali il Commissario ad acta, in riferita esecuzione delle sentenze del TAR Lazio n. 2342/98, n. 1120/2000, n. 4813/2001, nonché della sentenza del Consiglio di Stato n. 649/2003 (ric. n. 5510/2002), ha disposto il pagamento di ingentissime somme a favore dei ricorrenti in epigrafe, nonché per la corretta esecuzione delle sentenze sopra specificate, con richiesta di rideterminare le somme effettivamente dovute dall’Università e di condannare i controinteressati alla restituzione delle somme liquidate in eccesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli intimati Sigg.ri Franceschini, Martani, Pimpinelli, Giuliodori, Rosignoli, Ceccotti;
Viste le memorie e osservazioni difensive delle parti costituite;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 271 del 27.2.2007 e la relazione esplicativa conseguentemente depositata dal Commissario ad acta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, per la Camera di Consiglio del 27.10.2007, il Consigliere D. Lundini;
Uditi, alla Camera di Consiglio predetta, gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO E DIRITTO
1. Con le sentenze specificate in epigrafe è stato dapprima accolto il ricorso proposto da alcuni Direttori amministrativi del ruolo ad esaurimento in servizio presso diverse Università italiane. Indi, ai fini della determinazione del trattamento economico riconosciuto spettante ai predetti dipendenti, in esecuzione delle sentenze stesse, è stato nominato il Commissario ad acta (ora evocato in giudizio), le cui determinazioni, per quanto attiene ai dipendenti in servizio presso l’Università di Perugia, sono già state in passato per alcuni aspetti oggetto di ricorso definito con sentenza TAR Lazio n. 5445/2004, e sono ora ulteriormente contestate, dall’Ateneo perugino, per i motivi di seguito sinteticamente riferiti.
Assume invero l’Università di Perugia:
-che il Commissario ad acta ha erroneamente ricostruito la carriera ai ripetuti dipendenti all’atto del collocamento a riposo, nonostante che gli stessi fossero già stati tutti inquadrati economicamente nel ruolo unico dei dirigenti a decorrere dall’1.1.1996;
-che non si sarebbe dovuto procedere, ex art. 73, 2° comma, del DPR n. 748/72, ad ulteriore ricostruzione di carriera all’atto del collocamento a riposo degli interessati, poiché sarebbe stato sufficiente allineare lo stipendio già percepito dai singoli dipendenti (95% di quello del dirigente unico) all’intero ammontare dello stipendio spettante al dirigente (100%);
-che invece il Commissario ad acta ha provveduto ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera, attribuendo non il 100% della RIA già riconosciuta al 6.2.1997, ma una RIA di gran lunga superiore, illegittimamente valutando tutta l’anzianità come se fosse stata maturata in carriera dirigenziale, ancorché prestata in qualifiche inferiori;
-che la RIA non poteva comunque essere diversa da quella effettiva, legata al reale sviluppo di carriera di ciascuno, e quindi calcolata sulla base della L. 808/77, sommando cioè la RIA afferente ai diversi ruoli ricoperti dai dipendenti, pena una disparità di trattamento abnorme con i dirigenti di ruolo;
-che ad esempio vi è disparità di trattamento con la situazione del Dott. Fantini, per il quale all’atto del collocamento a riposo l’Amministrazione non ha operato una nuova ricostruzione di carriera (valutando tutta la carriera come se fosse stata svolta in quella dirigenziale), ma è stata calcolata la sola anzianità già riconosciuta nella pregressa carriera, sommando cioè la RIA afferente alle diverse qualifiche ricoperte nell’attività di servizio;
-che la determinazione del Commissario ad acta è poi illegittima perché, in sede di determinazione della RIA ai soli fini pensionistici, ha attribuito tale retribuzione agli interessati calcolandola alla data di cessazione dal servizio, nonostante detta data fosse successiva al 6.2.1997;
-che è stato quindi disatteso l’art. 39 comma 1 del CCNL Comparto dirigenza 1994/97, in base al quale il calcolo della retribuzione individuale di anzianità deve cessare alla data del 6.2.1997;
- che quanto sopra ha determinato disparità di trattamento tra il funzionario del ruolo ad esaurimento e il dirigente di pari anzianità, atteso che per quest’ultimo all’atto del collocamento a riposo non viene operata una nuova ricostruzione di carriera, valutando tutta l’anzianità maturata in carriera dirigenziale, bensì la pensione è determinata includendo come RIA l’anzianità già riconosciuta nella pregressa carriera, sommando cioè la RIA afferente alle diverse qualifiche ricoperte nel corso dell’attività di servizio.
In definitiva, per i motivi predetti, l’Università istante chiede l’annullamento in parte qua dei provvedimenti del Commissario ad acta, assumendo che del resto in altro caso (Dott. Millucci) diverso Commissario ad acta ha riconosciuto l’operato dell’Università.
2. In ordine a tali profili di censura il Collegio ha acquisito, in via istruttoria, una relazione di chiarimenti del Commissario ad acta Avv. Prof. Paolo Colombo, nella quale vengono specificati i criteri tecnico-giuridico assunti per procedere alle ricostruzioni economiche di carriera, ai fini pensionistici, dei sopra menzionati dipendenti dell’Università di Perugia, con le motivazioni a base delle relative determinazioni.
3. Posto quanto sopra, va rilevato, anche in relazione alle eccezioni di inammissibilità del ricorso che ne occupa prospettate dalla difesa dei dipendenti universitari intimati dall’istante Ateneo, che le determinazioni del Commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo per l’esecuzione di un giudicato, sono normalmente assoggettate, dalle parti in causa, per ciò che concerne l’attuazione del comando vincolato del giudice (vedi CdS, IV, 3.4.2001, n. 1999), al riscontro, in sede di ottemperanza, del giudice stesso che detto Commissario ha nominato, mediante esame, nei limiti delle domande proposte, di un possibile ricorso per incidente di esecuzione da presentarsi in termini non strettamente decadenziali. Tali principi, sicuramente validi quando il Commissario ad acta agisce come Organo paragiurisdizionale in funzione di ausiliario del Giudice, non sono pacifici, in giurisprudenza, per l’ipotesi in cui il Commissario, esulando nelle sue determinazioni dalla mera attività vincolata strettamente riferibile alle statuizioni contenute nel giudicato, agisca in spazi autonomi ed ulteriori, e quindi nella veste di Organo straordinario dell’Amministrazione piuttosto che di longa manus del giudice. Si ritiene infatti, che in questi casi (vedi CdS, VI, 30.12.2004, n. 8275), debba essere proposto, contro le determinazioni del Commissario ad acta, di esercizio di poteri amministrativi, un normale ricorso in sede di cognizione, nei termini all’uopo previsti (cfr. CdS, V, 17.4.2002, n. 2006).
4. Nella specie, il giudicato riguardava, nel suo contenuto dispositivo e conformativo (desumibile dalle sentenze specificate in epigrafe), il diritto dei dipendenti universitari del ruolo ad esaurimento, al mantenimento e determinazione del trattamento economico ad essi spettante, per come ancorato a quello dirigenziale, con attribuzione delle relative componenti retributive, ricostruzione del maturato economico ed erogazione delle corrispondenti differenze retributive. Nessuna statuizione del giudicato stesso si riferiva invece al trattamento pensionistico dovuto agli interessati collocati a riposo nelle more dell’emanazione della pronunzia giurisdizionale e della sua concreta esecuzione.
Ebbene, i provvedimenti del Commissario ad acta, per la parte che in questa sede contesta la ricorrente Università di Perugia, concernono non il trattamento economico di servizio degli interessati, ma la base retributiva valida ai fini esclusivi del loro trattamento di quiescenza. Questo Tribunale ha già affermato, in altre decisione assunte nell’ambito di precedenti fasi del complesso giudizio di ottemperanza di cui trattasi, che il mandato del Commissario ad acta, di stretta esecuzione del giudicato, non riguardava il trattamento pensionistico (cfr. TAR Lazio, III, nn. 1672/2005 e 8970/2005). E’ proprio a tale trattamento che si riferisce invece l’art. 73 comma 2 del DPR n. 748/1972, di cui il Commissario ad acta ha fatto applicazione negli atti impugnati.
In base a tale disposizione, “le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'art. 62”. Si tratta di una norma di perdurante applicabilità per gli impiegati pubblici che hanno mantenuto, anche solo ad personam, la qualifica ad esaurimento (vedi Corte Conti, Sez. giur.le Marche, n. 591 del 26.9.2005). Tale disposizione, poi, comportando il diritto degli impiegati predetti alla determinazione del trattamento di quiescenza sulla base del trattamento retributivo dei dirigenti, attribuisce un beneficio di natura meramente pensionistica. L’equiparazione infatti alla superiore qualifica dirigenziale, prevista dalla norma suddetta, non configura, in alcun modo, un’ipotesi di passaggio dal ruolo ad esaurimento al ruolo dirigenziale, ma rappresenta soltanto, attraverso una fictio iuris, un beneficio economico che si concreta all’atto della cessazione dal servizio, con esclusiva incidenza sul trattamento di quiescenza che la legge ha riservato a favore di tale categoria di personale del ruolo ad esaurimento (v. Corte Conti, sez. contr., 19.5.1988, n. 1952).
Va poi precisato che la determinazione della base retributiva valida a fini pensionistici nella specie è stata assunta (nel 2003) nei riguardi di dipendenti già da anni collocati a riposo, conseguendone ulteriormente, anche per tale specifico aspetto, l’esclusiva rilevanza pensionistica della questione (vedi CdS VI, n. 3066 del 23.5.2006).
5. Peraltro, in materia appunto pensionistica, ovvero per tutte le questioni relative agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare e alla durata dell'assegno pensionistico, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del RD 12.7.1934 n. 1214, e non al giudice amministrativo.
Al riguardo quest’ultimo, anche quando pronuncia in sede di ottemperanza al giudicato, deve comunque contenersi nei limiti della sua giurisdizione. E’ ben vero, infatti, che in sede di giudizio per esecuzione del giudicato il G. A. deve enucleare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza, chiarendone il significato reale potendo anche arrivare, quando emergono problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione, ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione. Detto potere incontra tuttavia il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa la cui soluzione gli sia sottoposta in sede di verifica dell'esatto adempimento del giudicato, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo (vedi Co. Cass., SS. UU. n. 16469 del 19.7.2006 e n. 17633 del 20.11.2003).
Alla stregua di quanto sopra, deve quindi dichiarasi nella specie inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso in epigrafe, esulando lo stesso dall’ambito cognitorio di questo Tribunale, anche in sede di ottemperanza.
6. Peraltro, se pure si volesse considerare la questione –ma non è questa l’opinione del Collegio- come riguardante non materia pensionistica ma di pubblico impiego, il ricorso in esame, in quanto comunque involgente tematica che esula dal contenuto delle sentenze da eseguire e quindi dai limiti di stretto adempimento del giudicato, sarebbe pur sempre inammissibile, ai sensi dell’art. 69 comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto, pur essendo stato notificato alle controparti, esso risulta comunque prodotto in riferimento a tematiche lavorative insorte, stando alla data di adozione dei provvedimenti del Commissario ad acta, successivamente al 30.6.1998, ed il ricorso in questione è stato poi notificato nel 2006 e quindi ben oltre il limite del 15.9.2000 fissato dalla suddetta disposizione.
7. Va conclusivamente dichiarato inammissibile il ricorso in epigrafe, ma le spese, sussistendo giustificati motivi, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione III, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 24.10.2007 e del 7.5.2008.
Stefano Baccarini – Presidente
Domenico Lundini –Estensore
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