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n. 6-2008 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 16 maggio 2008 n. 1936
G. Mozzarelli Pres - U. Di Benedetto Est.
ENPA (Avv. C. Angeli) contro il Comune di Ravenna (Avv.ti E. Baldrati, P. Giulianini e G. Donati)


Autorizzazione e concessione – Concessione per la gestione di un canile municipale – Revoca – Presupposti – Rettifica della donazione all’uso del bene in cui si svolge l’attività – Nullità della rettifica – Illegittimità della revoca

In relazione alla rettifica, con atto notarile, di una donazione a favore di terzo è illegittima la sua accettazione da parte del Comune e la conseguente revoca della concessione che ad essa accedeva (relativa ala gestione di un canile municipale). Difatti la donazione, una volta perfezionata, con l’accettazione del donatario, non è revocabile ad nutum bensì soltanto nelle due ipotesi previste dalla legge ossia per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. Inoltre la clausola dell’originaria donazione, che prevedeva la concessione della gestione del bene destinato a canile municipale all’E.N.P.A. costituisce giuridicamente un “modo”. Pertanto, esso non poteva più essere revocato dal concedente in applicazione dell’articolo 1411 del codice civile, costituendo la fattispecie un vero e proprio contratto di donazione a favore di terzo, per la parte concernente la gestione del bene destinato a canile municipale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II




nelle persone dei Signori:
GIANCARLO MOZZARELLI Presidente
ALBERTO PASI Cons.

UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



nell'Udienza Pubblica del 03 Aprile 2008
Visto il ricorso 903/1991 proposto da:

ENPA



rappresentato e difeso da:

ANGELI AVV. CLAUDIO



con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA GUERRAZZI, 15
presso
VITTORI ANTISARI AVV. LUCA

contro

COMUNE DI RAVENNA
rappresentato e difeso da:
BALDRATI AVV. ENRICO
GIULIANINI AVV. PATRIZIA
DONATI AVV. GIORGIA
con domicilio eletto in BOLOGNA
P.ZZA ALDROVANDI 3
presso
LISTA AVV. MARIA CHIARA

per l'annullamento



della delibera del Consiglio Comunale del 19.02.1991 n. 7009/36 nella parte in cui dispone di revocare la concessione in uso di parte del canile comunale a favore dell’E.N.P.A.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI RAVENNA



Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e uditi gli Avvocati presenti come risulta dal verbale di udienza.
Ritenuto e considerato che in fatto e diritto


FATTO E DIRITTO




1.I signori Angela Zappaterra e Giuseppe Zappaterra donarono al Comune di Ravenna una casa oltre ad una somma di danaro. In detta donazione vi era una clausola in forza della quale una parte dell’immobile, destinata alla ristrutturazione ed ampliameto del canile comunale, avrebbe dovuto essere affidata alla gestione della sezione di Ravenna dell’E.N.P.A..
Il Comune accettava la donazione e formalizzava la concessione a favore dell’ENPA.
2.Successivamente decedeva Giuseppe Zappaterra lasciando quale unica erede Angela Zappaterra. Quest’ultima, con atto notarile, rettificava la precedente donazione nel senso di non consentire ulteriormente la gestione del canile municipale da parte dell’E.N.P.A., riservandosi di indicate un altro Ente.
3.Il Comune con deliberazione n. 7009 del 19/02//2001, accettava detta rettifica e revocava la concessione all’E.N.P.A.
Avverso quest’ultimo provvedimento presentava ricorso al T.A.R. l’E.N.P.A. deducendo l’illegittimità della revoca della concessione.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato che controdeduceva alle avverse doglianze e concludeva per il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare veniva accolto con ordinanza n. 285/91 e la causa veniva trattenuta in decisione all’odierna udienza.
4.Il ricorso è fondato.
Va, infatti, osservato che la donazione, una volta perfezionata, con l’accettazione del donatario, non è revocabile ad nutum bensì soltanto nelle due ipotesi previste dalla legge ossia per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.
Inoltre, la revoca nei casi previsti dalla legge, dovrebbe intervenire ad opera di entrambi i donatari. Nel caso concreto, con il decesso di Giuseppe Zappaterra la signora Angela Zappaterra non avrebbe potuto disporre, revocando la donazione, del bene già definitivamente uscito dal patrimonio di Giuseppe Zappaterra, per la quota di pertinenza di quest’ultimo che non era, quindi, rientrato nell’asse ereditario.
5.Sotto altro profilo la clausola dell’originaria donazione che prevedeva la concessione della gestione del bene destinato a canile municipale all’E.N.P.A. costituisce giuridicamente un “modo” che accede alla liberalità effettuata a favore del Comune dal quale erano sorti diritti a favore dell’E.N.P.A.. Con l’accettazione del modo, ossia della concessione della gestione del bene destinato a canile municipale, era ormai definitivamente sorto in capo all’E.N.P.A. il diritto in parole che, quale diritto a favore del terzo. Pertanto, esso non poteva più essere revocato dal concedente in applicazione dell’articolo 1411 del codice civile, costituendo la fattispecie in esame un vero e proprio contratto di donazione a favore di terzo, per la parte concernente la gestione del bene destinato a canile municipale.
5.1.Conseguentemente Angela Zappaterra non poteva revocare il diritto sorto a favore dell’E.N.P.A. ed il Comune non poteva in forza dell’atto di rettifica della signora Angela Zappaterra, da qualificarsi giuridicamente come atto nullo, revocare la concessione a favore dell’E.N.P.A.
6.Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.
7.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale, per l’Emilia Romagna, sede di Bologna Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 3.000 (tremila), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna in data 03/04/2008

Depositata in Segreteria in data 16.05.08



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