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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 16 maggio 2008 n. 1932
G. Mozzarelli Pres - B. Lelli Est.
Hermitage s.r.l. (Avv. G. Mengoli) contro il Comune di Bologna (non costituito) ed il Ministero dei Beni culturali ed Ambientali (Avvocatura dello Stato)


Edilizia ed urbanistica - Accertamento di conformità - Rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 7 della L. n. 1497/1939 da parte dell’Amministrazione preposta – Ammissibilità

Nel procedimento di sanatoria di cui all’art. 13 della L. n. 47/1985, è ammissibile il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 7 della L. n. 1497/1939 da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II




nelle persone dei Signori:
GIANCARLO MOZZARELLI Presidente
BRUNO LELLI Cons., relatore
ALBERTO PASI Cons.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



nell'Udienza Pubblica del 3 Aprile 2008
Visto il ricorso 2529/1992 proposto da:


HERMITAGE S.R.L.



rappresentato e difeso da:

MENGOLI AVV. GIANCARLO



con domicilio eletto in BOLOGNA

P.ZZA DEI TRIBUNALI 6

contro

COMUNE DI BOLOGNA

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

per l'annullamento



del Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 4.9.1992 con cui è stato annullata l’autorizzazione edilizia rilasciata alla ricorrente dal comuna di Bologna il 6.4.1992 in sede di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/1985 nella parte in cui costituisce autorizzazione ambientale di cui all’art. 7 della L. n. 1497/1939;

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI



Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. BRUNO LELLI
Considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO




1. Col ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento del Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 4.9.1992 con cui è stato annullata l’autorizzazione edilizia rilasciata alla ricorrente dal comuna di Bologna il 6.4.1992 in sede di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/1985 nella parte in cui costituisce autorizzazione ambientale di cui all’art. 7 della L. n. 1497/1939.
Vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso.
2. Il provvedimento impugnato si fonda sulla tesi per cui che la sanatoria degli abusi realizzati in aree interessate da vincoli ambientali non è ammissibile, in quanto in tali casi si deve inderogabilmente applicare l’art. 15 della L. n. 1497/19839 che prevede, in alternativa alla demolizione, la sanzione pecuniaria.
Tale tesi peraltro, non ha trovato conferma nella giurisprudenza prevalente del Giudice Amministrativo, a cui si aderisce, che ritiene ammissibile, nel procedimento di sanatoria di cui all’art. 13 della L. n. 47/1985, il rilascio postumo da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 7 della L. n. 1497/1939 (TAR Emilia-Romagna, Bologna, II, n. 1236/08; C. St. VI n. 7475/2004; VI n. 3483/2007).
Nel caso di specie, quindi, l’autorizzazione ambientale rilasciata alla ricorrente dal comune di Bologna nell’ambito del procedimento per l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/1985 appare esente dalle censure di violazione di legge formulate dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali col provvedimento impugnato con cui è stata annullata la suddetta autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 7 della L. n. 1497/1939 rilasciata alla ricorrente dal comune di Bologna il 6.4.1992.
3. In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Valutata la vicenda nel suo complesso e tenuto conto delle problematiche interpretative all’epoca del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese come da motivazione.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Depositata in Segreteria in data 16.05.08



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