REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO MOZZARELLI Presidente
BRUNO LELLI Cons., relatore
UGO DI BENEDETTO Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 2095/1992 proposto da:
FIUMANA CATIA
rappresentato e difeso da:
LAURICELLA AVV. GIOVANNI
con domicilio eletto in FORLI'
VIA PRIMAVERA N.35
presso
TALLARICO AVV. GIUSEPPE
contro
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FORLI'
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1857 del 13.4.1987 nella parte in cui non riconosce il servizio pre ruolo svolto dal 74/75 al 77/78 presso scuole d’infanzia comunali e l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FORLI’
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. BRUNO LELLI
Considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1857 del 13.4.1987 nella parte in cui non riconosce il servizio pre ruolo svolto dal 74/75 al 77/78 presso scuole d’infanzia comunali e l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso.
Dalla relazione del 28.7.1993 del Provveditore agli Studi di Forlì allegata al controricorso risulta che il mancato riconoscimento del servizio svolto dall’anno scolastico 74/75 all’anno scolastico 77/78 presso scuole d’infanzia comunali deriva dal fatto che detto servizio mancava dell’approvazione da parte del Provveditore ed è stato prestato col titolo di studio rilascito dall’Istituto Magistrale e non dalla Scuola Magistrale.
Si deve peraltro osservare che il riconoscimento dei servizi pre ruolo è disciplinato dal D.L. n. 370/1970 convertito nella L. n. 576/1970 che prevede (artt. 2 e 3) il riconoscimento dei servizi svolti presso scuole materne comunali senza richiamare l’art. 40 del R.D. n. 577/1928 che prevede l’approvazione delle nomine da parte dell’autorità scolastica.
Pertanto detto articolo, pur non espressamente abrogato, non opera in caso di riconoscimento dei servizi pre ruolo regolati dalla nuova ed organica disciplina recata dal suddetto D.L. n. 370/1970 convertito nella L. n. 576/1970.
Ciò posto il servizio in una scuola materna comunale svolto dalla ricorrente deve essere riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi della suesposta normativa che non pone quale ulteriore condizione del riconoscimento stesso la sussistenza dell’approvazione della nomina da parte del Provveditore, né il possesso del titolo di Scuola Magistrale in luogo del titolo rilasciato dall’Istituto Magistrale.
D’altra parte lo stesso Provveditore di Forlì nella relazione depositata in giudizio riferisce di aver avviato il procedimento per l’estensione del giudicato con riferimento a sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sez. di Parma, del 17.12.1986 che ha ritenuto riconoscibile il servizio pre-ruolo svolto presso scuole materne comunali da insegnati in possesso del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali.
In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto con conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento nel periodo dal 74/75 al 77/78 del servizio pre ruolo svolto presso scuole d’infanzia comunali.
Valutata la vicenda nel suo complesso e tenuto conto delle problematiche interpretative, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva.
Spese come da motivazione.
La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Depositata in Segreteria in data 16.05.08