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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 16 maggio 2008 n. 1929
G. Mozzarelli Pres - B. Lelli Est.
M. Terzi (Avv.B. Belli) contro la Provincia di Ferrara (Avv. F. Monaldi) e nei confronti di C. Mielati (non costituita)


Concorso - Clausola che preveda quale requisito per l’ammissione il possesso della patente di guida Cat. B – Contrasto con la normativa che disciplina i requisiti di accesso ai concorsi pubblici – Sussiste - Illegittimità

In un concorso per la copertura di 4 posti di Orientatore per i Centri per l’Impiego (Cat. D1) è illegittima, per contrasto con la normativa che disciplina i requisiti di accesso ai concorsi pubblici (art. 2 del DPR n. 487/1994) la clausola che preveda quale requisito per l’ammissione il possesso della patente di guida Cat. B (fattispecie in cui i problemi che la clausola contestata intendeva risolvere si ponevano a valle della fase dell’individuazione dei requisiti di professionalità che costituiva l’oggetto del bando di concorso ed attenevano invece alla fase successiva all’assunzione, vale a dire al concreto utilizzo del funzionario).



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II




nelle persone dei Signori:
GIANCARLO MOZZARELLI Presidente
BRUNO LELLI Cons. , relatore
UGO DI BENEDETTO Cons.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



nell'Udienza Pubblica del 17 Aprile 2008
Visto il ricorso 1114/2007 proposto da:

TERZI MATTEO



rappresentato e difeso da:

BELLI AVV. BEATRICE



con domicilio eletto in BOLOGNA

STRADA MAGGIORE 47
presso
BELLI AVV. BEATRICE

contro

PROVINCIA DI FERRARA
rappresentato e difeso da:
MONALDI AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE 53
presso SEGRETERIA TAR

e nei confronti di
MIELATI CECILIA

per l'annullamento



del bando di concorso indetto dalla provincia di Ferrara in data 29.6.2007 per la copertura di 4 posti di Orientatore per i Centri per l’Impiego (Cat. D1) nella parte in cui (art. 2, punto 6 del bando) prevede quale requisito per l’ammissione il possesso della patente di guida Cat. B.
della determinazione dirigenziale n. 99998/2007 di esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito (motivi aggiunti);

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

PROVINCIA DI FERRARA



Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. Bruno Lelli;
Considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO




1. Col ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento del bando di concorso indetto dalla provincia di Ferrara in data 29.6.2007 per la copertura di 4 posti di Orientatore per i Centri per l’Impiego (Cat. D1) nella parte in cui (art. 2, punto 6 del bando) prevede quale requisito per l’ammissione il possesso della patente di guida Cat. B.
Oltre al bando, con i motivi aggiunti notificati all’Amministrazione ed alla controinteressata, viene impugnata la determinazione dirigenziale n. 99998/2007 di esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito provvisoria e, quindi, da quella definitiva.
Vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
2. Il ricorso, come risulta dalla lettura complessiva dello stesso, è diretto a censurare il bando di concorso solo nella parte in cui (art. 2, punto 6 del bando) prevede quale requisito per l’ammissione il possesso della patente di guida Cat. B.
E’ quindi infondata l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione nel controricorso per difetto originario di interesse, in quanto la domanda di annullamento non riguarda l’intero bando, bensì solo una clausola specifica dello stesso.
3. Nel merito l’Amministrazione evidenzia che la clausola contestata (possesso della patente di guida) trova giustificazione nel fatto che l’Orientatore viene impiegato in sedi diverse della provincia, e serve ad evitare che gli spostamenti fra le varie località, se effettuate solo mediante mezzi pubblici, comportino un’eccessiva penalizzazione della prestazione effettiva resa all’utenza.
Ciò posto si deve osservare che il DPR n. 487/1994 (che regolamenta l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni) all’art. 2 (che prevede i requisiti generali di accesso in continuità col precedente art. 2 del DPR n. 3/1957) non contempla fra i requisiti generali stessi il possesso della patente di guida, pur consentendo (art. 2 comma 2) alle singole amministrazioni di prescrivere ulteriori requisiti per l’ammissione a particolari profili professionali.
Nel caso di specie, peraltro, il possesso della patente di guida non può essere configurato quale requisito indice di una specifica professionalità (tale, ad esempio, sarebbe il possesso di una speciale abilitazione necessaria per lo svolgimento di determinate mansioni), in quanto tale esigenza è soddisfatta dal possesso del titolo di studio richiesto dal bando.
Quindi i problemi che la clausola contestata intende risolvere si pongono a valle della fase dell’individuazione dei requisiti di professionalità che costituisce l’oggetto del bando di concorso ed attengono invece alla fase successiva all’assunzione, vale a dire al concreto utilizzo del funzionario.
Per quanto sopra appare fondata ed assorbente la censura di cui al motivo di ricorso n. 1 con cui si deduce il contrasto della clausola del bando di concorso impugnata (art. 2, punto 6 che prevede quale requisito per l’ammissione il possesso della patente di guida Cat. B) con la normativa che disciplina i requisiti di accesso ai concorsi pubblici.
Per quanto sopra il ricorso in epigrafe ed i motivi aggiunti devono essere accolti con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Valutata la vicenda nel suo complesso e tenuto conto della novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe ed i motivi aggiunti con conseguente annullamento della clausola impugnata col ricorso principale e della determinazione dirigenziale impugnata con i motivi aggiunti.
Spese come da motivazione.

La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Depositata in Segreteria in data 16.05.08



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