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n. 6-2008 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 5 maggio 2008 n. 234
L. Papiano Pres - I. Caso Est.
E. Redouane (Avv. A. Baldrati) contro l’Ufficio territoriale del Governo, la Prefettura di Reggio Emilia e la Questura di Reggio Emilia (Avvocatura dello Stato)


Stranieri – Conversione permesso di soggiorno – Onere di verifica della Direzione provinciale del Lavoro circa l’osservanza dei limiti numerici di ingresso – Compete alla Questura

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per «lavoro stagionale» in permesso di soggiorno per «lavoro subordinato», compete alla Questura richiedere la verifica della Direzione provinciale del Lavoro circa l’osservanza dei limiti numerici di ingresso, non potendosi tale adempimento porre a carico del richiedente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



sul ricorso n. 28 del 2006 proposto da

Essadiki Redouane, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Baldrati, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;


contro




l’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Reggio Emilia e la Questura di Reggio Emilia, in persona dei rappresentati legali p.t., difesi e rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria “ex lege”; il Ministero dell’Interno;


per l'annullamento



del provvedimento cat. A12/2005 - Imm/mgl in data 6 agosto 2005, con cui la Questura di Reggio Emilia ha revocato il permesso di soggiorno del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Reggio Emilia e della Questura di Reggio Emilia;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso, alla pubblica udienza del 1° aprile 2008;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Titolare di un permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato” in scadenza l’11 marzo 2007, il ricorrente, cittadino marocchino, si vedeva revocare dalla Questura di Reggio Emilia il titolo di soggiorno (v. provvedimento cat. A12/2005 - Imm/mgl in data 6 agosto 2005). A fondamento dell’atto di autotutela l’Amministrazione poneva il rilievo che l’autorizzazione al «lavoro stagionale» in precedenza rilasciata al ricorrente era stata “medio tempore” revocata dalla Direzione provinciale del Lavoro di Macerata e che gli atti relativi all’assunzione in data 13 maggio 2004 presso la ditta “Di Berardo Ercole” non erano stati accompagnati dalla documentazione necessaria a confermare che il rapporto di lavoro rientrasse nelle quote fissate a norma dell’art. 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 – condizione legale per legittimare la conversione del permesso di soggiorno per «lavoro stagionale» in permesso di soggiorno per «lavoro subordinato» –.
Avverso tale provvedimento ha proposto impugnativa l’interessato, imputando all’Amministrazione di non avere indicato le ragioni per le quali le osservazioni dallo stesso presentate non meritassero di essere accolte, di non averlo ammesso all’audizione personale, di avere assunto a riferimento una revoca della Direzione provinciale del Lavoro di Macerata mai comunicatagli e neppure preceduta dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento, di non avere tenuto conto della circostanza che il permesso di soggiorno per «lavoro stagionale» era stato in ogni caso già convertito in permesso di soggiorno per «lavoro subordinato», di averlo ritenuto responsabile dell’omessa dimostrazione dell’ascrivibilità del nuovo rapporto di lavoro alle quote del “decreto flussi” laddove un onere di tale tipo incombeva semmai sulla stessa Questura, di non averlo informato dei vizi formali riscontrati onde consentirgli di rimediarvi tempestivamente, di non avere tenuto conto dell’insussistenza dei presupposti per la revoca di un permesso di soggiorno – quali desumibili dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 –, di non avere applicato la regola generale della sopravvenienza degli elementi che autorizzano il rilascio del titolo abilitativo in presenza di irregolarità amministrative sanabili, di avere motivato la revoca in modo insufficiente e contraddittorio rivelando al contempo l’illogicità delle determinazioni conclusive, di avere provveduto ad un’istruttoria inadeguata.
Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Reggio Emilia e la Questura di Reggio Emilia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare del ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio in data 21 febbraio 2006 (ord. n. 41/2006).
All’udienza del 1° aprile 2008 la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto.
Appare a tale scopo assorbente la censura fondata sull’indebita attribuzione allo straniero dell’onere di comprovare il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dai decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato. Come è stato, infatti, rilevato in giurisprudenza (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 19 aprile 2007 n. 1894), ai fini della conversione del permesso di soggiorno per «lavoro stagionale» in permesso di soggiorno per «lavoro subordinato», compete alla Questura richiedere la verifica della Direzione provinciale del Lavoro circa l’osservanza dei limiti numerici di ingresso, non potendosi tale adempimento porre a carico del richiedente.
Nella fattispecie, pertanto, a fronte della sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che avrebbe consentito di superare eventuali irregolarità pregresse – ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 –, avrebbe dovuto d’ufficio l’Amministrazione promuovere la verifica della capienza delle quote di ingresso, anziché sbrigativamente addebitarne al ricorrente la mancata prova.
Il ricorso, in conclusione, viene accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Valutata complessivamente la controversia, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 1° aprile 2008, con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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