REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sede di Palermo, Sezione Seconda,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. N. 539/2005 proposto da
BELARDO Alfio, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Salvatore Cittadino, domiciliato presso la segreteria di questo TAR in via Butera, n. 6;
CONTRO
1. l’assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, in persona dell’Assessore pro tempore;
2. l’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;
PER L'ANNULLAMENTO
1) del provvedimento prot. n. 010541 dell’8 agosto 2003 adottato dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna, avente ad oggetto: “”Regolamento CEE 2328/91 art. 10 e misura 4.07” insediamento giovani in agricoltura – insediamenti avvenuti prima dell’1.1.99 – comunicazione archiviazione istanza anno 1997, pos. 173”;
2) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso e, occorrendo, della nota, non conosciuta, con la quale l’assessorato ha informato l’ispettorato che la commissione europea, con nota del 22 ottobre 2002, n. 111143, aveva trasmesso le osservazioni al complemento di programmazione, tra cui quelle specifiche della misura 4.07.
3)
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza collegiale n. 188 del 3 febbraio 2004;
Visti il primo ricorso per motivi aggiunti;
Vista la seconda memoria dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il secondo ricorso per motivi aggiunti;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 506 del 13 ottobre 2004, eseguita il 15 novembre successivo.
Viste le note difensive del ricorrente;
Viste la terza e la quarta memoria dell’Avvocatura dello Stato;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2171 del 31 dicembre 2004;
Visto il decreto presidenziale n. 8 del 28 febbraio 2005;
Vista l’ultima memoria dell’Avvocatura dello Stato;
Vista la documentazione tutta in atti;
Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;
Uditi, alla pubblica udienza del 24 aprile 2008, i difensori della parti come da verbale;
Ritenuto e considerato:
FATTO
Con ricorso, notificato il 14 novembre 2003 e depositato presso la sede staccata di Catania il 12 dicembre successivo, il signor Belardo Alfio, premesso di avere presentato, in data 22 aprile 1997, istanza per la erogazione dell’aiuto per l’insediamento dei giovani agricoltori, previsto dall’art. 10 del regolamento CEE 2328/91, esponeva che, con nota prot. n. 14278 del 14 novembre 2000 (ovverosia a distanza di oltre tre anni e mezzo), l’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna gli aveva chiesto ulteriori documenti, che aveva tempestivamente presentato.
Con nota prot. n. 010541 dell’8 agosto 2003 (e, pertanto, a distanza di quasi ulteriori tre anni), tale istanza era stata rigettata, facendo riferimento in motivazione alla circostanza che, per effetto di due note della commissione europea, non potevano essere accettare domande, a valere sulla misura 4.07 del POR 2000/2006, provenienti da ditte insediatesi prima del 1999.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento impugnato, per il seguente unico articolato motivo:
Violazione dell’art. 10 del regolamento CEE 2328/91 e della relativa circolare attuativa n. 128/DR dell’11 giugno 1993, come modificata dalla circolare n. 187 del 15 settembre 1995, nonché del bando di gara. Eccesso di potere sotto il profilo della mancata valutazione dei presupposti. Motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica. Violazione della l.r. n. 10/1991.
Il rigetto della istanza in questione, così come motivato, contrasterebbe con le norme rubricate ed, in particolare, con il bando (pubblicato nel 1995), il quale prevedeva espressamente la possibilità di accesso ai contributi in questione per le ditte insediatesi a partire dal 1995 o, comunque, successivamente alla emanazione del regolamento CEE n. 2328/1991.
Il ricorrente ha chiesto, anche, il risarcimento del danno ingiusto conseguente alla violazione delle norme, che disciplinano lo svolgimento del procedimento amministrativo, prevedendo la sua definizione secondo principi di ragionevolezza.
Per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, la quale ha presentato una memoria, con la quale, eccepita preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività, ne ha chiesto il rigetto, in quanto infondato, vinte le spese.
Con ordinanza collegiale n. 188 del 3 febbraio 2004 l’istanza cautelare è stata accolta, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della amministrazione.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 giugno 2004 e depositato il giorno 9 successivo, il ricorrente ha esposto che l’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna, annullato in autotutela, con atto prot. n. 4117 del 22 marzo 2004, il provvedimento prot. n. 10541 dell’8 agosto 2003 (oggetto del ricorso principale), con nota prot. n. 4615 del 29 marzo 2004, gli aveva comunicato l’avvio del procedimento di archiviazione dell’istanza dallo stesso presentata.
Il provvedimento era stato motivato con riferimento alla circostanza cha tale istanza non aveva potuto trovare accoglimento con riferimento alla programmazione del POP 1994/1999 per insufficiente copertura economica, essendosi classificata al posto n. 173 della graduatoria ed essendo state positivamente esitate le domande collocatesi sino al n. 10. Tale istanza non aveva potuto trovare copertura nemmeno nei fondi del POR 2000/2006, in quanto l’assessorato regionale agricoltura e foreste, con nota prot. n. 1305 del 12 febbraio 2003, uniformandosi ad indicazioni provenienti dalla commissione europea, aveva disposto che fossero prese in considerazione solo le pratiche relative a ditte insediatesi tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2001.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
1) provvedimento, non conosciuto, ma menzionato nella nota prot. n. 4615 del 29 marzo 2004, parimenti impugnata, con il quale l’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna ha avviato il procedimento per la adozione di un eventuale ulteriore provvedimento di archiviazione della richiesta di contributo per l’insediamento di giovani in agricoltura;
2) nota prot. n. 1305 del 12 febbraio 2003, con la quale l’assessorato regionale della agricoltura e delle foreste avrebbe impartito istruzione in merito ai procedimenti relativi ai contributi per l’insediamento di giovani in agricoltura;
3) atti antecedenti, susseguenti o comunque connessi.
Il ricorrente si è riservato di impugnare la graduatoria, richiamata dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna nella nota impugnata, non appena conosciuta.
Il gravame è stato affidato, oltre che al motivo di cui al ricorso principale, anche alle seguenti censure:
1) Violazione della l.r. n. 10/1991, dei principi in materia di giusto procedimento e di avviso di avvio del procedimento. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.
Nel bando non sarebbe stata prevista né la formulazione di una graduatoria, né una limitazione dei fondi disponibili.
2) Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 10 del regolamento CEE 2328/91 e della relativa circolare attuativa n. 128/DR dell’11 giugno 1993, come modificata dalla circolare n. 187 del 15 settembre 1995, nonché del bando di gara, delle norme relative al POR 2000/2006 e delle circolari attuative.
Sarebbe fuori luogo il riferimento al POR 2006 ed agli atti relativi all’utilizzo delle somme ivi previste, stante la presentazione della istanza nel contesto di una procedura antecedente a tale documento di programmazione.
Il ricorrente ha chiesto, anche, il risarcimento del danno, evidenziando, ulteriormente, la non correttezza delle modalità di svolgimento del procedimento in questione.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale, premesso che il provvedimento prot. n. 10541 dell’8 agosto 2003, oggetto del ricorso principale, era stato annullato in autotutela, con atto prot. n. 4117 del 22 marzo 2004, ha eccepito l’incompetenza territoriale della sezione staccata di Catania del TAR Sicilia.
Ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 settembre 2004 e depositato il giorno 20 successivo, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
1) nota dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna prot. n. 7923 del 28 maggio 2004, avente ad oggetto il preannuncio della emanazione di un provvedimento di rigetto della richiesta di contributo per l’insediamento di giovani in agricoltura;
2) nota dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna prot. n. 9122 del 24 giugno 2004, avente ad oggetto l’archiviazione della richiesta di contributo per l’insediamento di giovani in agricoltura;
3) atti antecedenti, susseguenti o connessi.
Il gravame è stato affidato alle censure dedotte con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Il ricorrente ha insistito nella richiesta di risarcimento del danno subito.
Con ordinanza n. 506 del 13 ottobre 2004, sono stati disposti incombenti istruttori, i quali sono stati eseguiti il 15 novembre successivo.
Con note depositate in vista della udienza, il ricorrente ha evidenziato il mancato deposito della graduatoria e dei provvedimenti di concessione dei singoli contributi.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha insistito nel chiedere il rigetto del ricorso, in quanto infondato, facendo riferimento, in particolare, alle seguenti circostanze: le istanze di contributo a valere sulle risorse di cui al POP 1994/1999 erano state esitate sulla base di una graduatoria (nella quale la istanza del ricorrente si era collocata in posizione non utile), che era stata redatta, in conformità alle indicazioni contenute nelle circolari n. 187 del 18 settembre 1995 e n. 227 del 14 marzo 1997, seguendo l’ordine cronologico di presentazione; tale istanza non aveva potuto essere accolta nemmeno con l’utilizzo delle risorse di cui al POR 2000/2006, in quanto l’assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, con circolare n. 307 del 5 dicembre 2001, uniformandosi alle indicazioni provenienti dalla commissione europea, aveva disposto l’utilizzo delle somme solo per gli insediamenti realizzatesi tra il 1999 ed il 2001.
Con ordinanza n. 2171 del 31 dicembre 2004 l’istanza cautelare è stata rigettata, avuto riguardo all’esaurimento delle risorse previste dal POP 1994/1999.
Con decreto del Presidente del TAR Sicilia n. 8 del 28 febbraio 2005 è stata disposta l’assegnazione del ricorso alla sede di Palermo.
Con memoria depositata in vista della udienza, l’Avvocatura dello Stato ha insistito per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Anche il ricorrente ha depositato, in vista della udienza, una memoria, con la quale ha insistito nelle proprie domande, con particolare riferimento alla istanza risarcitoria, evidenziando ulteriormente la scorrettezza dell’Amministrazione resistente e la lesione dell’affidamento dallo stesso riposto nell’accoglimento della istanza.
Ha, altresì, evidenziato che la insufficienza dei fondi disponibili era da addebitare ad incuria dell’Ispettorato di Enna, che, non aveva fatto alcuna programmazione basata sulle istanze di finanziamento ricevute e non aveva, pertanto, quantificato le somme da richiedere all’Assessorato.
A sostegno delle proprie pretese, ha prodotto una perizia, contenente una stima delle spese sostenute per raggiungere la ULU necessaria al fine di ottenere il contributo di cui al regolamento CEE 2328/1991, che sono state quantificate in € 166.122,73, ai quali vanno detratti “i redditi netti degli investimenti effettuati e i valori residui dei beni immobili oggetto di tali investimenti”.
Alla pubblica udienza del 24 aprile 2008, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, con i quali l’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna ha “archiviato” l’istanza presentata dal ricorrente al fine di ottenere l’aiuto per l’insediamento dei giovani agricoltori previsto dall’art. 10 del regolamento CEE 2328/91, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.
2. Preliminarmente va fatto un sintetico riferimento ai principali fatti di causa:
1) in data 22 aprile 1997, il ricorrente ha presentato una istanza finalizzata ad ottenere l’aiuto in questione;
2) con nota prot. n. 14278 del 14 novembre 2000, ovverosia a distanza di oltre tre anni e mezzo, l’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna gli ha chiesto vari documenti, che ha tempestivamente presentato;
3) con nota prot. n. 010541 dell’8 agosto 2003 (oggetto del ricorso principale) e, pertanto, a distanza di quasi ulteriori tre anni, l’istanza in questione è stata rigettata, facendo riferimento in motivazione alla impossibilità di accettare domande, a valere sulla misura 4.07 del POR 2000/2006, provenienti da ditte insediatesi prima del 1999;
4) tale nota è stata impugnata innanzi al TAR Sicilia sezione staccata di Catania, il quale, con ordinanza n. 188 del 3 febbraio 2004, ha accolto l’istanza cautelare, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della amministrazione;
5) con atto prot. n. 4117 del 22 marzo 2004, in esecuzione della suindicata ordinanza, è stato annullato, in autotutela, il provvedimento prot. n. 10541 dell’8 agosto 2003;
6) con nota prot. n. 4615 del 29 marzo 2004 (oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti) è stato comunicato l’avvio del procedimento di archiviazione dell’istanza del ricorrente;
7) con nota prot. n. 9122 del 24 giugno 2004 (oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti) la istanza del ricorrente è stata definitivamente archiviata.
3. Ciò premesso, il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto il provvedimento oggetto dello stesso è stato annullato in autotutela.
4. Il primo ricorso per motivi aggiunti, il quale ha ad oggetto una comunicazione di avvio del procedimento, ovverosia una atto tipicamente endoprocedimentale, privo di autonoma capacità lesiva e come tale non autonomamente impugnabile, va, invece, esaminato congiuntamente al secondo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il provvedimento finale, successivamente adottato, con il quale l’istanza di contributo è stata definitivamente archiviata.
Tale ultima determinazione è stata motivata con riferimento alle seguenti circostanze:
1) le istanze di contributo a valere sulla programmazione di cui al POP 1994/1999 (tra le quali rientrava anche quella del ricorrente, in quanto presentata nel 1997) erano state esitate sulla base di una graduatoria redatta, in conformità alle indicazioni contenute nelle circolari assessoriali n. 187 del 18 settembre 1995 e n. 227 del 14 marzo 1997, seguendo l’ordine cronologico di presentazione;
2) la istanza del ricorrente si era collocata alla posizione n. 173 ed erano state esitate solo quelle sino al n. 10;
3) la istanza in questione non aveva potuto essere accolta nemmeno con l’utilizzo delle risorse di cui al POR 2000/2006, in quanto l’assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, con circolare n. 307 del 5 dicembre 2001, uniformandosi alle indicazioni provenienti dalla commissione europea, aveva disposto l’utilizzo delle somme solo per gli insediamenti realizzatesi tra il 1999 ed il 2001.
5. Con il primo motivo si deduce che nel bando non era stata prevista né la formulazione di una graduatoria, né una limitazione dei fondi disponibili.
La doglianza è infondata, essendo evidente che la disponibilità di fondi rappresenta un limite immanente all’attività della Pubblica Amministrazione, soprattutto laddove venga in considerazione la erogazione di contributi, la quale può avvenire solo a condizione che sussistano le relative disponibilità.
Ne deriva che qualora il numero di istanze finalizzate ad ottenere un beneficio economico ritenute ammissibili sia superiore a quello, che può essere soddisfatto con le risorse disponibili, non può che procedersi alla formulazione di una graduatoria.
Configuratasi una tale situazione ed in assenza di specifica prescrizione del bando, ragionevole appare la determinazione dell’Amministrazione procedente di predisporre una graduatoria delle istanze utilizzando un criterio oggettivo, quale è la data di presentazione.
6. Con il secondo motivo si deduce che sarebbe fuori luogo il riferimento fatto dalla Amministrazione al POR 2000/2006 ed agli atti relativi all’utilizzo delle somme ivi previste, stante la presentazione della istanza nel contesto di una procedura antecedente a tale documento di programmazione.
Invero, pur non potendosi che condividere, in linea di principio, tale affermazione, la doglianza non può trovare accoglimento, in quanto la istanza del ricorrente andava esitata non con riferimento alla programmazione dei fondi comunitari relativi al 2000/2006, ma con riferimento a quella antecedente, nel contesto della quale, come detto al punto 4, non poteva trovare accoglimento per insufficienza dei fondi disponibili.
Ne deriva la infondatezza del secondo ricorso per motivi aggiunti relativamente alla istanza di annullamento.
7. Va adesso esaminata la istanza risarcitoria.
Deduce il ricorrente di avere subito un danno ingiusto a causa del comportamento scorretto della Amministrazione, la quale, non rispettando la tempistica ed i principi generali imposti dalla normativa in materia di svolgimento del procedimento, ha leso l’affidamento incolpevole allo stesso facente capo.
Deduce, altresì, senza ricevere sul punto smentita da parte della Amministrazione resistente, che la insufficienza dei fondi disponibili è da addebitare ad “incuria” dell’Ispettorato di Enna, che non ha fatto alcuna programmazione basata sulle istanze di finanziamento ricevute e non ha, pertanto, quantificato le somme da richiedere all’Assessorato.
7.1 Preliminarmente, va rilevato che appare ormai superato l’orientamento, secondo il quale il preventivo accertamento da parte del giudice amministrativo dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa rappresenti il necessario presupposto del diritto al risarcimento del danno, non potendosi ravvisare nel nostro ordinamento principi generali di tutela dell'affidamento nell'espletamento dell'attività provvedimentale (in tal senso, tra le altre, Consiglio di Stato, V, 18 novembre 2002, n. 63).
Fondamentale rilievo, sotto tale profilo, assume la decisione della Adunanza Plenaria n. 6 del 2005, la quale, facendo riferimento ad una ipotesi di revoca degli atti della procedura conclusasi con l'aggiudicazione di un appalto, la quale era stata motivata con riferimento alla mancanza delle relative risorse finanziaria, ha affermato che, pur in presenza di un rigetto della istanza caducatoria, può configurarsi una responsabilità precontrattuale.
In tale decisione si è, in particolare, affermato che tale responsabilità sussiste qualora siano state violate le regole di correttezza e buona fede, che devono essere rispettate anche dalla Pubblica Amministrazione, con conseguente lesione dell’affidamento incolpevole del privato.
Orbene, nella fattispecie in esame viene in considerazione non una procedura selettiva, relativamente alla quale può configurarsi una fase precontrattuale in senso stretto, ma un procedimento finalizzato alla erogazione di un contributo.
Anche in tale ipotesi (diversa da quella esaminata dalla Adunanza Plenaria e dalle sentenze emanate sulla scia di tale decisione), può, ad avviso del Collegio, pervenirsi alla conclusione della configurabilità di una responsabilità della P.A. per la condotta scorretta dalla stesa tenuta, semprechè non si sostanzi nella mera violazione delle norme sulla tempestiva definizione del procedimento.
In merito a tale ultimo aspetto, va, infatti, richiamata la decisione dell’adunanza plenaria n. 7 del 15 settembre 2005, nella quale si è affermato che gli interessi pretensivi possono accedere alla forma di tutela costituita dal risarcimento c.d. per equivalente solo quando non trovino realizzazione nell'emanazione dell'atto, unitamente all'interesse pubblico ad essa sotteso, con la conseguenza che deve escludersi il risarcimento del danno da ritardo della P.A., qualora i provvedimenti adottati in ritardo risultino di carattere negativo per colui, che ha presentato la relativa istanza di rilascio e le statuizioni in essi contenute siano divenute inoppugnabili.
Ne deriva che il risarcimento per equivalente va negato per il mero ritardo, ma può, ad avviso del Collegio, essere ammesso qualora sussistano ulteriori violazioni delle regole di correttezza, che la P.A. deve seguire nello svolgimento della propria attività sia negoziale, che procedimentale.
Sotto tale ultimo profilo, giova richiamare alcune considerazioni fatte dalla giurisprudenza nel contesto del controverso dibattito sulla natura extracontrattuale o contrattuale (c.c. “da contatto”) della responsabilità della pubblica amministrazione.
Nell’affermare la esistenza di una responsabilità della P.A. da contatto qualificato, si è, in particolare, condivisibilmente ritenuto che, nel nuovo modello di azione amministrativa introdotto dalla legge n. 241/1990, può assumere rilevanza autonoma, rispetto alla pretesa al conseguimento del bene della vita, l’interesse al rispetto dei canoni di correttezza comportamentale posti alla base della disciplina sul procedimento amministrativo, con la conseguente possibilità di tutelare l'affidamento ingenerato dal rapporto procedimentale intercorso tra Amministrazione e privato, indipendentemente dalla acquisizione della utilità finale (vedi Cassazione Civile, III, 22 gennaio 1999, n. 589; III, 10 gennaio 2003, n. 157; e Consiglio di Stato, V, 2 settembre 2005, n. 4461 e 6 agosto 2001, n. 4239; TAR Lazio, III ter, 21 febbraio 2007, n. 1527).
Tali affermazioni ricevono, peraltro, ulteriore sostegno delle innovazioni introdotte in materia di disciplina sul procedimento dalla legge n. 15/2005, la quale, nel modificare l’art. 1 della l. n. 241/1990, ha espressamente introdotto tra i principi generali dell’azione amministrativa, anche quelli di derivazione comunitaria, tra i quali prioritaria importanza assumono i principi di tutela dell’affidamento e di proporzionalità.
Conclusivamente sul punto, ritiene il Collegio che nella fase procedimentale possa configurarsi una responsabilità della P.A. (sulla cui qualificazione in termini di responsabilità da contatto non si ritiene opportuno pronunciarsi, stante la non decisività della questione ai fini della decisione e la incertezza dell’istituto) assimilabile a quella precontrattuale.
7.2 Tutto ciò posto, occorre procedere all’individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie ed, in particolare, stante la indubbia sussistenza del danno e la sua riconducibilità all’operato della P.A., dell’elemento soggettivo.
Sotto tale profilo, occorre rilevare che, secondo un orientamento giurisprudenziale seguito anche da questo Tribunale ed analogo a quello formatosi in materia di responsabilità da “contatto”, il soggetto danneggiato può limitarsi ad indicare elementi costituenti indici presuntivi della colpa della pubblica amministrazione, sulla quale incombe l'onere di provare il contrario ovvero la sussistenza di un errore scusabile (vedi tra le tante Consiglio di Stato, V, 2 settembre 2005 n. 4461 e 6 agosto 2001 n. 4239).
Orbene, nella fattispecie in esame, la condotta lesiva appare caratterizzata da negligenza, in quanto: l’istanza è stata esitata a ben sei anni dalla sua presentazione e dopo che erano stati richiesti documenti integrativi; il primo provvedimento, motivato con riferimento alla data dell’insediamento, è stato successivamente ritirato e sostituito con un successivo, motivato con riferimento alla carenza di fondi; non è stata resa disponibile – nemmeno a seguito degli incombenti istruttori disposti da questo Tribunale – la graduatoria asseritamente redatta, nonché i singoli provvedimenti di erogazione dei contributi.
Rilevante appare altresì la circostanza (dedotta dal ricorrente e non contestata dalla Amministrazione) che la insufficienza dei fondi disponibili è verosimilmente dovuta ad incuria dell’Ispettorato di Enna, che, non ha fatto alcuna programmazione basata sulle istanze di finanziamento ricevute e non ha, pertanto, quantificato le somme da richiedere all’Assessorato.
Dimostrata appare, pertanto, ad avviso del Collegio, la colpa della Amministrazione, la quale è venuta meno ai propri doveri di correttezza ed ha leso l’affidamento incolpevole del ricorrente.
7.3 Va adesso quantificato il danno risarcibile, in merito al quale vanno richiamati i criteri relativi alla responsabilità precontrattuale, anche in considerazione del fatto che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prima richiamato, la responsabilità da contatto è a questa funzionalmente omogenea.
Ne deriva che il danno risarcibile va circoscritto al c.d. interesse negativo, ovverosia alle spese sostenute e documentate dal ricorrente per partecipare al procedimento (Consiglio di Stato, V, 14 aprile 2008, n. 1667, IV, 4 ottobre 2007, n. 5174, TAR Lazio prima citato).
Orbene, nella perizia versata in atti, le spese sostenute dal ricorrente per raggiungere i requisiti necessari al fine di ottenere il contributo in questione sono state quantificate in complessivi € 166.122,73.
A tale somma si è pervenuti, facendo riferimento all’acquisto di un altro fondo ed alla trasformazione di parte di quello già posseduto, nonché alle spese sostenute in relazione agli stessi.
In merito a tale quantificazione va rilevato che nella stessa perizia si evidenzia che:
1) tali investimenti sono stati effettuati non solo per raggiungere l’obiettivo minimo della ULU richiesta dal reg. CEE, ma anche “per dare corpo ad una attività concreta di crescita e sviluppo aziendale”;
2) al totale dei costi sostenuti vanno detratti “i redditi netti degli investimenti effettuati e i valori residui dei beni immobili oggetto di tali investimenti”;
3) gli investimenti relativi alla trasformazione del fondo già posseduto sono stati parzialmente rendicontati, in quanto è stato ottenuto un finanziamento di circa £. 7.500.000, a valere sulle risorse del POP 94/99, attraverso la misura 4.06 del POP Sicilia, in relazione ad una istanza del 1998.
Ne deriva che, per stessa ammissione del ricorrente, le spese indicate nella perizia non sono state sostenute solo ed esclusivamente per ottenere il contributo in questione.
Orbene, indipendentemente dalla entità della somma da detrarre in quanto non costituente spesa connessa alla partecipazione al procedimento in questione, si ritiene che l’entità del risarcimento, in quanto costituente ristoro per equivalente, non possa essere superiore al beneficio che il ricorrente avrebbe avuto nel caso di accoglimento della sua istanza.
Il Collegio, facendo uso dei propri poteri equitativi, quantifica, pertanto il risarcimento in € 12.000, 00 (dodicimila).
Concludendo, in forza di quanto suesposto, il ricorso è in parte improcedibile e per la restante parte fondato, cosicchè va accolto per la parte relativa alla istanza risarcitoria.
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi, per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, dichiara in parte improcedibile il ricorso in epigrafe, che, per la restante parte è fondato e va accolto in parte.----------
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle somme indicate in motivazione. ---------------------
Spese compensate.-----------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. ----------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2008, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- NICOLO’ MONTELEONE - Presidente
- CALOGERO FERLISI - Consigliere
- AURORA LENTO - Primo Referendario, estensore.