REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Anno 2008
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
RomaSezione I quater
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 11341/2001, proposto dalla
sig.ra Daniela Vadala', rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Eligio Liberatore del Foro di Roma e dall’avv. Gabriele Tedeschi del Foro di Sulmona, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Oderisi da Gubbio 78, presso il suddetto avv. Liberatore;
contro
il Ministero della giustizia in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 novembre 2007 il Consigliere Giancarlo Luttazi;
Formulate le difese in udienza, come da verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.1 - La ricorrente, agente della Polizia penitenziaria, prospetta di essere al 163° posto dell’elenco nominativo in ordine di graduatoria dei vincitori di sesso femminile del Concorso pubblico per il conferimento di posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria indetto con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia in data 12 dicembre 1996.
I posti complessivi a concorso - prospetta la ricorrente – erano 448 (350 per uomini e 98 per donne); e di essi 58 posti del contingente maschile e 16 posti del contingente femminile erano riservati al personale del ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
Quei posti - prosegue la ricorrente – sono stati successivamente elevati a 454 (350 per uomini e 104 per donne); ed al termine delle prove di selezione sono risultati idonei 248 uomini e 181 donne (per un totale di 429 posti sui 454 messi a concorso).
La ricorrente rileva che a fronte dei 104 posti riservati al personale femminile il numero delle candidate risultate idonee (181 unità) è di gran lunga superiore, e che invece per la parte riservata agli uomini (350 unità) i 248 idonei determinano una vacanza di oltre 100 unità.
Ciò – ad avviso della ricorrente – determinerebbe una discriminazione ingiustificata e contra legem.
In particolare sarebbero stati violati:
- la legge 9 dicembre 1977, n. 903 [il cui art. 1, vigente alla data del ricorso e nel testo vigente a quella data (l’articolo è stato prima modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 145 e poi abrogato dall'art. 57 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), prevedeva ai primi tre commi: “1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso. 2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa. 3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole «dell'uno o dell'altro sesso», fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione”: n.d.r.];
- l’art. 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125 (vigente alla data del ricorso: la legge n. 125/1991 è stata abrogata, ad eccezione dell’art. 11, dal citato art. 57 del decreto legislativo n. 198/2006: n.d.r.), il quale, nel testo vigente alla data del ricorso (l’articolo è stato sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 e modificato dall’art. 2 della citata legge n. 145/2005: n.d.r.), analogamente prevedeva nei suoi primi tre commi: “1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. 2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole «dell'uno o dell'altro sesso», fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione”;
- l’art. 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale prevede tra l’altro che il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera;
- il successivo art. 14, lettera b), n. 3, della stessa legge n. 395/1990 e l’art. 23 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i quali nel prevedere, tra l’altro, le specifiche attribuzioni e funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori, non prevedono differenze tra uomini e donne.
In base a queste argomentazioni la ricorrente invoca l’art. 15 (vigente alla data del ricorso e nel testo vigente a quella data: vale in proposito quanto già specificato al primo alinea) della citata legge n. 903/1977, e l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiedendo che questo T.a.r., con provvedimento immediatamente esecutivo, ordini all'Amministrazione la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, sospendendo i provvedimenti di cui in narrativa e nominando la ricorrente vice ispettore, avviandola a frequentare il corso e dando comunque ogni provvedimento necessario, opportuno e consequenziale.
1.2 - Col ricorso sono stati depositati documenti.
L’Amministrazione si è costituita.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Con ordinanza n. 982/2001 sono stati disposti incombenti istruttori.
Con ordinanza n. 6930/2001 è stata respinta l’istanza cautelare.
La causa è passata in decisione all’udienza del 6 novembre 2007.
2. – Il ricorso è infondato.
La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (nella formulazione vigente alla data del ricorso: la tabella è stata, nel tempo, oggetto di modifiche) prevedeva per le varie qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti della polizia penitenziaria dotazioni organiche distinte per sesso, e con una netta predominanza numerica di posti in organico maschili (quanto al ruolo degli ispettori n. 4018 uomini e n. 340 donne).
La predominanza numerica di posti in organico maschili della citata tabella A e la predominanza numerica di posti in organico maschili nel contestato concorso (350 per uomini e 104 per donne) sono in evidente rapporto di causa ed effetto (invero la proporzione di 104 su 350 non equivale alla proporzione di 340 su 4018 ed anzi risulta molto più favorevole alla componente femminile; ma deve presumersi che ciò derivi dalle esigenze poste a base del reclutamento e derivanti dalle specifiche esigenze di servizio e dalle cessazioni dal servizio da rimpiazzare).
Ora, poiché la predominanza dei posti maschili messi a concorso origina direttamente da una fonte normativa di rango primario (il decreto legislativo n. 443/1992 e successive modificazioni, al quale è allegata la citata tabella A) tutte le censure di violazione di legge o di viziata applicazione di legge riferite al capo 1.1 risultano infondate.
Né può asserirsi una illegittimità costituzionale della citata tabella A del decreto legislativo n. 443/1992.
La relativa legge delega (la citata legge n. 395/1990) non reca nessuna previsione di totale equiparazione numerica di reclutamento fra uomini e donne.
L’art. 14 della legge delega non pone nessun principio o criterio direttivo sulla distinzione del personale a seconda del sesso. Mentre l’invocato art. 6, comma 1 (“Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera”) non rileva, perché attiene al trattamento giuridico ed economico e non al numero dei posti.
Ha invece rilievo, contro la tesi in ricorso, il successivo comma 2 dello stesso articolo 6.
La disposizione afferma: “Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti”, e palesa quindi l’evidente esigenza di calibrare la scelta della quantità di personale maschile e della quantità di personale femminile in relazione al sesso dei detenuti da custodire e, più in generale, in relazione alle esigenze di servizio, evidentemente diverse a seconda del sesso del personale ristretto in carcere.
Va inoltre esclusa, oltre che una violazione di delega legislativa, anche una violazione dei principi di uguaglianza e di parità fra i sessi (artt. 3 e 37 della Costituzione). Quei principi infatti impongono – in un’ottica di eguaglianza sostanziale e non formalistica - che situazioni diverse siano disciplinate dal legislatore con diverse e adeguate normative.
3. – Il ricorso va dunque respinto.
Si ravvisano peraltro giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 6 novembre 2007 con l’intervento dei