REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Sede di Roma, Sez. I^
composto dai signori magistrati:
Antonino Savo Amodio - Presidente
Silvia Martino - Componente rel.
Mario Alberto di Nezza - Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6847/2007 proposto da
Felicio Monaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Grez, al Lungotevere Flaminio n.46;
CONTRO
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
e nei confronti
- Montagni Sara, n.c.;
per l’annullamento
a) del provvedimento di estremi e contenuti ignoti, con il quale si dispone la non ammissione del ricorrente alle prove scritte relative al concorso, per esame, a 230 posti di notaio, di cui all’avviso pubblicato in G.U. n. 37 dell’11.5.2007, in ragione del punteggio complessivo da questi maturato alla prova preselettiva informatica, e pari a 44572;
b) ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria dei candidati che hanno partecipato alla prova di selezione informatica, relativa al concorso, per esame, a 230 posti di notaio, di cui all’avviso pubblicato in G.U. n. 37 dell’11.5.2007, in parte qua esclude il ricorrente dai soggetti ammessi allo svolgimento delle prove scritte;
c) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi e, per quanto di ragione:
- i verbali della procedura concorsuale;
- il bando di concorso di cui al d.d. 10.7.2006, pubblicato in GURI 18.7.2006;
- il calendario della prova preselettiva, pubblicato in GURI n. 9 del 30.1.2007, in parte qua figura il nominativo del ricorrente;
- la banca dati, contenente i quesiti della preselezione informatica del concorso, pubblicata in GURI n. 87 – IV^ s.s. – del 14.11.2006, nei limiti dell’interesse e, segnatamente, con riferimento al test n. 7258;
- il successivo decreto, pubblicato in GURI del 23.1.2007, recante “errata corrige”, in relazione alla risposta esatta da assegnarsi al test n. 7258.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato alla prova di preselezione informatica del concorso a 230 posti di notaio indetto con decreto del Ministero della Giustizia del 10 luglio 2006, ma non è stato ammesso a sostenere le prove scritte avendo commesso un solo errore.
Deduce:
1) Violazione e falsa applicazione l. n. 166/06 – violazione e falsa applicazione l. n. 328/95 – violazione e falsa applicazione d.m. n. 74/97 – violazione e falsa applicazione l.n. 89/1913 – violazione e falsa applicazione art. 2611 c.c. – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti – contraddittorietà.
Il dr. Monaco lamenta anzitutto l’erroneità, sul piano giuridico, della risposta predeterminata (e quindi ritenuta corretta) al quesito n. 7258 (“E’ causa legale di scioglimento del contratto di consorzio tra imprenditori: a) la volontà unanime dei consorziati; b) la morte anche di uno solo dei consorziati, quale che sia il loro numero; c) l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea anche per due sedute non consecutive; d) l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea per almeno due sedute consecutive”.
Secondo l’Amministrazione la risposta corretta è quella di cui alla lett. a) mentre il ricorrente ha contrassegnato la lett. c).
L’espressione, del tutto imprecisa, utilizzata nella formulazione del quesito, fa riferimento alle cause “tipizzate” dal legislatore tra le quali deve però annoverarsi anche l’ipotesi sub c) in quanto la stessa integra una giusta causa, da annoverarsi tra quelle di cui al n. 4 dell’art. 2611 del codice civile, (“il contratto di consorzio si scioglie [...] per deliberazione dei Consorziati, presa a norma dell’art. 2606, se sussiste una giusta causa”);
2) Violazione e falsa applicazione l.n. 166/06 – Violazione e falsa applicazione l. n. 328 del 1995 – Violazione e falsa applicazione d.m. n. 74/97 – violazione e falsa applicazione l.n. 89/1913 – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti - contraddittorietà.
L’archivio dei quesiti è esclusivamente finalizzato alla preparazione individuale che, in alternativa, ben potrebbe essere costruita anche su una personale e attenta disamina della normativa attinente alle materie oggetto del concorso. Pertanto, la formazione della banca dati ministeriale soddisfa esigenze di organizzazione della prova di preselezione, senza obbligo per il candidato di conoscenza di tale archivio informatico, con la conseguenza che la valutazione delle risposte dei candidati deve essere operata solo ed esclusivamente alla luce dei dati normativi vigenti al momento della pubblicazione del bando concorsuale;
3. Violazione e falsa applicazione l. n. 166/06 – violazione e falsa applicazione l.n. 328/95 – violazione e falsa applicazione d.m. n. 74/97 – violazione e falsa applicazione l. n. 89/1913 – violazione art. 2611 c.c. – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti – contraddittorietà.
A rigore, la risoluzione legale di un negozio è quella che consegue al verificarsi di un evento al quale la legge conferisce efficacia estintiva.
Le cause legali, per definizione, si contrappongono a quelle volontarie di talché l’inserimento dell’aggettivo “legale”, nella formulazione del quesito, è riferimento del tutto improprio ed illegittimo;
4. Violazione e falsa applicazione l. n. 166/06 – violazione e falsa applicazione l. n. 328/95 - violazione e falsa applicazione d.m. n. 74/97 – violazione e falsa applicazione l. n. 89/1913 – violazione art. 2611 c.c. – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti – contraddittorietà.
La formulazione del quesito, per quanto in precedenza evidenziato, è ambigua e fuorviante.
5. Violazione e falsa applicazione l. n. 166/06 – violazione e falsa applicazione l. n. 328/95 - violazione e falsa applicazione d.m. n. 74/97 – violazione e falsa applicazione l. n. 89/1913 – violazione art. 2611 c.c. – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti – Illegittimità costituzionale.
Il ricorrente ha superato la prova di preselezione nel concorso indetto con d.d.g. dell’11 maggio 1998. Secondo l’art. 16, comma 1, del d.lgs. 166/06, la partecipazione alle prove scritte è consentita anche a coloro “che hanno superato l’ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 – bis, comma 5 – bis, della l. n. 89 del 1913, introdotto dall’art. 2 del cit. d.lgs. n. 166/2006, “il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all’espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi”.
La deroga prevista in via transitoria risulta illogicamente e immotivatamente estesa ai soli soggetti che abbiano superato la prova per il concorso indetto nel 2004 e non anche agli idonei dei precedenti concorsi, titolari di una situazione soggettiva sostanziale identica ai beneficiari del diritto ex art. 16 della l. n. 166/96.
Si è costituita, per resistere, l’amministrazione intimata.
Il ricorrente ha depositato una memoria, in vista della pubblica udienza del 2 aprile 2008, alla quale il ricorso è passato in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1. Il primo gruppo di censure si fonda sull’improprietà e/o ambiguità di uno dei quesiti sottoposti al ricorrente, nonché sull’argomentazione secondo cui, in sede di correzione delle prove preselettive, alcun valore potrebbe essere attribuito alla risposta, predeterminata come esatta, contenuta nell’archivio informatico pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U., IV^ s.s., del 22 settembre 2006 (cfr. art. 5, comma 4, del bando di concorso in esame).
L’infondatezza di tale ultimo rilievo si desume però dal tenore testuale del bando di concorso e, in particolare, dall’appena richiamata disposizione, secondo la quale le domande poste ai candidati vengono tratte proprio da siffatto elenco.
Il bando risulta conforme, in parte qua, al d.m. n. 74 del 1997 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione della L. 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio (cfr. in particolare gli artt. 5 e 8).
Neppure può dubitarsi della legittimità e ragionevolezza di siffatta previsione, ove si consideri che la correzione della prova di preselezione avviene attraverso un sistema informatizzato, non prestandosi, pertanto, ad un apprezzamento di tipo analitico e ponderato.
Agli inconvenienti derivanti dalle modalità informatizzate di svolgimento e correzione della prova di preselezione sopperisce peraltro proprio la pubblicazione dell’archivio dei quesiti.
Sebbene, infatti, in tale fase venga attribuito preminente rilievo alle attitudini mnemoniche dei candidati, la giurisprudenza è ormai ferma nel considerare legittima la prova in esame (cfr., ex plurimis, Cons.Stato, IV Sez., 18 luglio 2006, n. 4582).
Nella fattispecie, pertanto, pur convenendo con il ricorrente che l’espressione “causa legale di scioglimento del contratto” sia stata utilizzata in maniera impropria (alludendosi con essa semplicemente alle cause “previste” dalla legge) siffatta improprietà non assume, in ragione di quanto appena evidenziato, valenza invalidante.
2.2. Neppure possono condividersi i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina transitoria, contenuta nell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n.166/2006.
Se è vero, infatti, che la Sezione (ordinanza n. 3778 del 27 luglio 2007, confermata in appello da Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 6571 del 14 dicembre 2007) ha espresso dubbi di costituzionalità in ordine a siffatta normativa, è bene precisare che il sospetto di incostituzionalità è stato circoscritto al solo “concorso ancora precedente” rispetto all’ultimo concorso antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 166/06.
Nella fattispecie, invece, il ricorrente (che, è bene ricordare, ha conseguito l’idoneità nel concorso indetto nel 1998) assume che siffatta valenza andrebbe estesa tout court all’idoneità conseguita in precedenti concorsi, laddove, invece, a parere del Collegio, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire sino a quando la stessa possa essere considerata un indicatore utile, perché ancora attuale, ai fini della scrematura dei candidati chiamati a partecipare alle prove scritte di un successivo concorso.
3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.
Motivi di equità inducono però a compensare le spese.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 aprile 2008.