Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2008 - © copyright

 

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 29 maggio 2008 n. 5173
Pres. Evasio Speranza, est. Carlo Buonauro
G. Lucariello (Avv. A. Lamberti) c. Comune di Aversa (N.C.) c.
G. Cuomo (Avv.ti Antonio Eduardo ed Alessandro Romano)


Giustizia amministrativa – Ricorso avverso il silenzio rigetto – Istanza di riesame dell’atto inoppugnabile o già impugnato - Esclusione – Ragioni

L’amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere al riesame di un'istanza di revoca o riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile: l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza dei privati non sussiste quando essa si sia già espressa con provvedimento divenuto inoppugnabile, posto che, in tale evenienza, la domanda assume la sostanza di una richiesta di riesame della determinazione precedentemente assunta, volta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela, rispetto al quale non è configurabile la procedura del silenzio rigetto

 

___________________
1. cfr. Cons. Stato., Sez. 1352/03; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 2124


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
– Sezione Ottava –




composta dai signori
Evasio Speranza Presidente
Santino Scudeller Componente
Carlo Buonauro Componente relatore
ha pronunciato la seguente

Sentenza



sul ricorso n. 1510/2008 proposto da:
Lucariello Gianpaolo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lamberti, presso il cui studio domicilia in Napoli alla via S. Pasquale a Chiaia 55

contro



Comune di Aversa, in persona del Sindaco p.t., n.c.

Con l’intervento ad opponendum di
Cuomo Giuseppina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio, Eduardo ed Alessandro Romano, presso cui domicilia in Napoli alla piazza Trieste e Trento 48

PER L'ACCERTAMENTO
dell'illegittimità del silenzio rigetto formatosi a seguito di invito e messa in mora notificato all'amministrazione resistente il 30.01.2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Referendario Carlo Buonauro ed udito alla Camera di Consiglio del 12.5.08 i difensori delle parti come da verbale,
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
Con ricorso notificato il 5 aprile 2008 e depositato il successivo 7 aprile 2008 parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rigetto formatosi a seguito di invito e messa in mora notificato all'amministrazione resistente il 30 gennaio 2008.
In particolare il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con quello di proprietà Di Fusco-Marino, lamenta il mancato adempimento da parte del comune in merito alla presentata istanza di emanazione di un provvedimento di annullamento del permesso di costruire n. 262/2005 in ragione dell’insufficienza motivazionale dello stesso anche in relazione alla pregressa vicenda giurisdizionale intercorsa tra le parti.
Non si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale benché ritualmente, mentre si è costituita la sig. Cuomo, quale interventrice ad opponendum insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Disposti due rinvii su richiesta delle parti, alla camera di consiglio del 12 maggio 2008 la causa è stata trattenuta decisione.
Ritiene il collegio di dover respingere il ricorso.
Ed infatti i ricorrenti lamentano sostanzialmente la mancata risposta da parte del Comune in merito alla istanza di riesame dei provvedimenti autorizzatori emessi dall’UTC del Comune resistente per presunte difformità dei relativi titoli abilitativi, concludendo l’atto di diffido e messa in mora con l’espressa richiesta di procedere all’emanazione di un provvedimento di annullamento del permesso di costruire n. 262/05.
Orbene, per giurisprudenza consolidata (per tutte Cons. St.1352/03 e TAR Napoli 2124/04) l'amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere al riesame di un'istanza di revoca o riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile: l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza dei privati non sussiste quando essa si sia già espressa con provvedimento divenuto inoppugnabile, posto che, in tale evenienza, la domanda assume la sostanza di una richiesta di riesame della determinazione precedentemente assunta, volta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela, rispetto al quale non è configurabile la procedura del silenzio rifiuto (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 2124).
Pertanto la amministrazione non è incorsa in nessuna inadempienza, rispetto al sollecito dei ricorrenti, in quanto sulla stessa non grava alcun obbligo di provvedere, ove si consideri l’omessa, tempestiva impugnazione avverso i censurati atti abilitativi.
Né rileva in senso opposto il riferimento alla pregressa vicenda giurisdizionale (conclusasi con la sentenza di questo TAR n. 6829/07 avente ad oggetto l’impugnativa dell’atto di decadenza del citato titolo edificatorio) ed all’ordinanza di demolizione n. 55420 del 7.12.07, in quanto atti che non configurano elementi sopravvenuti ed ulteriori rispetto all’assetto dispositivo emergente dal provvedimento di cui viene ora richiesta la revoca, di tal che, costituendo profili già compiutamente deducibili in sede di (omessa) impugnazione di quest’ultimo, deve ribadirsi l’inesistenza nel caso di specie di un obbligo di provvedere in merito alla relativa istanza. In presenza di simili evenienze, tuttavia, - fermo restando quanto suesposto - non è precluso alla PA di adottare atti in via di autotutela o di riesame, nell'esercizio di un potere discrezionale, e ciò in quanto l'Amministrazione è libera di verificare se l'inoppugnabilità dei propri atti meriti di essere superata da successive valutazioni che tengano conto del decorso del tempo, dell'esigenza di certezza dei rapporti e della complessiva qualificazione delle opere in questione.
Il ricorso pertanto è infondato, e come tale deve essere respinto. Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione VIII, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 maggio 2008.
Evasio Speranza - Presidente
Carlo Buonauro - Componente est.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento