T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 29 maggio 2008 n. 5176
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1. Edilizia e Urbanistica - Abusi edilizi – Impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Successiva Istanza di sanatoria ex D.P.R. 380/01– Determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse. 2. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Impugnazione di ordinanza di demolizione – Successiva presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex D.P.R. 380/01 – Necessità che la P.A. emani un nuovo provvedimento – Sussiste.
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1. La presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (1).
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2. La presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, con la conseguenza che l’Amministrazione deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (2)
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1. cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Liguria, sez. II, 14 dicembre 2000, n. 1310; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902, 2 febbraio 2004, n. 1239, 13 settembre 2004, n. 11983; T.A.R. Campania, Sez. III, 2 marzo 2004, n. 2579.
2. cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 28 novembre 2000, n. 826; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 11 giugno 2002, n. 857; T.A.R. Campania, sez. IV, 26 luglio 2002, n. 4399. |
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
QUARTA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
PASANISI LEONARDO Presidente
IANIGRO EMMA RENATA 1^ Referendario
ROSA PERNA 1^ Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella Pubblica Udienza del 9 Aprile 2008
sul ricorso 1853/2007 proposto da:
DE VITA GIUSEPPE
rappresentato e difeso da:
BIANCARDI BRUNO
con domicilio eletto in NAPOLI , come in atti
contro
COMUNE DI NAPOLI
Rappresentato e difeso da: AVVOCATURA MUNICIPALE NAPOLI
con domicilio eletto in NAPOLI AVV. MUNICIPALE – P.ZZO S. GIACOMO
per l'annullamento della disposizione dirigenziale n. 554 del 6.10.2006 recante diniego di concessione in sanatoria di opere abusive;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI NAPOLI;
Udito il relatore Ref. ROSA PERNA
Uditi altresì i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale di udienza;
RITENUTO che il presente ricorso, essendo di agevole definizione, può essere deciso con "sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R. Campania, Sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);
VISTA la istanza di accertamento di conformità presentata in data 17 ottobre 2007 dalla parte ricorrente, ai sensi del d.p.r. 380/01 per le opere oggetto del provvedimento impugnato;
CONSIDERATO:
- che, secondo l’orientamento giurisprudenziale seguito da questa Sezione, la presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Liguria, sez. II, 14 dicembre 2000, n. 1310; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902, 2 febbraio 2004, n. 1239, 13 settembre 2004, n. 11983; T.A.R. Campania, Sez. III, 2 marzo 2004, n. 2579);
- che, pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all'istanza di accertamento di conformità, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, “spostandosi” l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato, all'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n.67, Palermo, Sez. II, 16 marzo 2004, n. 499; T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559, 22 febbraio 2003, n. 1310);
- che, applicando siffatti principi alla controversia in esame, nella quale la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ai sensi del d.p.r. n. 380/01 segue la proposizione del presente ricorso, deve dichiararsi l'improcedibilità di quest’ultimo, stante la sopravvenuta carenza di interesse, da parte del ricorrente, al conseguimento di una qualche decisione avverso l'atto impugnato, destinato comunque ad essere sostituito dalle determinazioni adottate sulla proposta istanza dovendo l’Amministrazione, nell’ipotesi di rigetto, emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (T.A.R. Lazio, Latina, 28 novembre 2000, n. 826; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 11 giugno 2002, n. 857; T.A.R. Campania, sez. IV, 26 luglio 2002, n. 4399);
- che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. IV, dichiara improcedibile il ricorso n.1853/07 in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2007
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