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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 27 maggio 2008 n. 3545
Pres. Tosti, Rel. Rizzetto
Medusa Cinema S.p.a. (Avv.ti L. Perfetti e F. Scanzano) c. Soc. Milanofiori 2000 S.r.l. (Avv.ti E. Stajano e G. Lombardi); Comune di Assago (Avv.ti G. Brambilla Pisoni e L. Manzi); UCI Italia S.p.a. (Avv.ti R. M. Izzo e M.G. Medici)


1. Processo amministrativo – Ricorso – Autorizzazione attività di cinematografo – Impugnazione – Termine – Piano Particolareggiato - Approvazione – Non rileva - Tardività – Non sussiste – Ragioni – Albo esercenti – Iscrizione – Pubblicità – Non rileva

 

2. Processo amministrativo - Autorizzazione attività di cinematografo - Esercente nel Comune confinante – Impugnazione – Legittimazione - Sussiste – Danno - Dimostrazione – Non rileva

 

3. Atto amministrativo - Multisala cinematografica - Autorizzazione - Disciplina del D.M. n. 391/98 – Numero prefissato - Deroga – Condizioni – Sussistenza - Legittimità

1. E’ infondata l’eccezione secondo cui il termine per l’impugnativa del provvedimento ministeriale di autorizzazione ad esercitare l’attività di cinematografo sarebbe tardivo, con riferimento alla data di pubblicazione all’albo pretorio della delibera di approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica che abbia previsto la realizzazione della multisala cinematografica presso cui esercitare la stessa attività autorizzata. Infatti, l’autorizzazione all’apertura dell’esercizio resta atto distinto rispetto a quello contenente le scelte urbanistiche e pertanto al momento della pubblicazione della delibera comunale non si configura ancora l’attualità della lesione dell’interesse commerciale del ricorrente da cui discende la legittimazione al ricorso e peraltro trattasi di atto soggetto unicamente all’iscrizione, priva di qualunque effetto di pubblicità, nel registro informatico Ministeriale in cui viene riportata unicamente la data di adozione del provvedimento e non quella della pubblicazione, con conseguente incertezza della data di inizio della decorrenza del termine di impugnazione.

 

2. Sussiste la legittimazione processuale in capo all’esercente di un cinema di un Comune confinante con quello nel quale viene ad essere autorizzata una nuova sala cinematografica, ad impugnare il provvedimento che autorizza l’impresa concorrente a svolgere analoga attività nell’ambito dello stesso possibile mercato di riferimento , a prescindere dalla dimostrazione del danno.

 

3. E’ legittima la delibera comunale di autorizzazione all’esercizio di una multisala cinematografica in deroga ai criteri di cui all’art. 3 co.2 del D.M. n. 391/98, che prevede la facoltà di autorizzare licenze oltre il numero prefissato, per le ipotesi di complessi multisala collocati in prossimità di strutture adibite a centri commerciali o nell’ambito di parchi permanenti attrezzati con strutture per il tempo libero, quando il nesso di prossimità posto come condizione per la deroga ai criteri previsti dall’articolo richiamato, non debba considerarsi interrotto dalla presenza di un attraversamento stradale (nella fattispecie, tra la multisala ed il centro commerciale vi era una strada a doppia corsia che apparentemente rappresentava una soluzione di continuità tra le due opere, ma in realtà, essendo stata costruita esclusivamente al fine di convogliare gli utenti verso le due strutture, rendeva di fatto possibile l’interscambio reciproco di avventori cui è finalizzata la deroga alla normativa suddetta e non assume rilevanza l’eventualità che le due opere facciano parte di distinti progetti separatamente approvati in procedimenti urbanistici per fini non coincidenti).


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