T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 26 maggio 2008 n. 5046
Presa. Tosti, Rel. De Mohac
G. Roscioni (Avv.ti P. d’Amelio e G. Sciacca) c.
Comune di Roma (Avv. G. Frigenti);
S. Menotti (n.c.) |
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1) Processo amministrativo –Patrimonio comunale – Dismissione - Giunta Municipale - Delibera - Impugnazione – Consiglio Comunale – Ratifica – Ricorso – Improcedibilità - Ragioni
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2) Atto amministrativo – Patrimonio comunale – Acquisto - Diritto di opzione – Requisiti conduttore legittimo – Occupazione abusiva – Equiparazione - Illegittimità - Ragioni
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1) E’ improcedibile il ricorso avverso la delibera della Giunta Municipale con cui sia stata data facoltà di acquistare con diritto di opzione le unità immobiliari del patrimonio disponibile residenziale dell’Amministrazione comunale agli utilizzatori di fatto degli appartamenti, oltre che ai conduttori, quando sia sopravvenuta la determinazione di ratifica del Consiglio Comunale, che è l’organo competente in materia di alienazioni del patrimonio comunale, in quanto l’interesse al ricorso si è spostato sul provvedimento sopravvenuto successivamente, adottato dall’Organo competente.
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2) E’ illegittima le delibera del Consiglio Comunale che ai fini dell’acquisizione del diritto di opzione delle unità immobiliari del patrimonio disponibile residenziale dell’Amministrazione comunale abbia equiparato il legittimo conduttore in regola con il pagamento dei canoni, all’occupante abusivo, trasformando un fatto obiettivamente illecito, qual’è l’occupazione sine titulo, in requisito per l’acquisto dell’immobile, con la conseguente inefficacia degli eventuali contratti di compravendita stipulati successivamente ed aventi ad oggetto lo stesso immobile.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I I^
composto dai Signori:
CONS. DOTT. LUIGI TOSTI, PRESIDENTE;
CONS. AVV. CARLO MODICA DE MOHAC, RELATORE;
CONS. DOTT. STEFANO TOSCHEI, COMPONENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. reg. gen. 928-2004, proposto dalla
Sig.ra Ginevra Roscioni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero d’Amelio e Giovanni C. Sciacca, presso lo studio dei quali, in Roma, Via della Vite n.7, sono elettivamente domiciliati;
contro
il Comune di Roma in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Guglielmo Frigenti, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Via del Tempio di Giove n.21;
e nei confronti
del Sig. Sandro Menotti, non costituitosi in giudizio;
nonché, a seguito di ricorso per motivi aggiunti,
nei confronti
- della società CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio,
- del Sig. Carlo Grande, non costituitosi in giudizio;
- e del Sig,ri Giuseppe Tommaso Francavilla e Patrizia Giornelli, non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione
- della deliberazione di G.M. n.650 del 4.11.2003, recante “indirizzo applicativo della deliberazione del Consiglio Comunale n.139 del 10.12.2001”, nella parte in cui estende la facoltà di acquistare con diritto di opzione le unità immobiliari del patrimonio disponibile residenziale dell’Amministrazione comunale, originariamente prevista dalla deliberazione C.C. n.139/2001 per i soli “attuali conduttori se in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori”, agli “utilizzatori residenti negli immobili da almeno cinque anni dalla data di adozione della citata deliberazione C.C. n.139/2001 in regola con il pagamento del canone e degli oneri concessori”;
- in particolare, della estensione del predetto diritto di opzione all’”utilizzatore” dell’unità immobiliare di Via del Colosseo n.62, P.III, interno 9, Sig. Sandro Menotti;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
nonché, su ricorso per motivi aggiunti,
per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n.221 del 22.11.2004 avente ad oggetto “modifiche e integrazioni alla deliberazione del Consiglio Comunale n.139 del 10.12.2001”;
- della determinazione con cui è stata riconosciuta al Sig. Sandro Menotti, quale “utilizzatore” dell’unità immobiliare n.62, p.III. int.9 (già in proprietà del Comune di Roma e trasferita alla società CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L. il 21.6.2005), la facoltà di esercitare il diritto di opzione per l’acquisto di detta unità immobiliare, e disposta la vendita della stessa in suo favore;
- del contratto dell’11.5.2006 con cui la società CAMPIDOGLIO FINANCE S.R.L. ha venduto a Sandro Menotti l’unità immobiliare in questione per l’importo di €.422.730,00;
- del contratto del 5.6.2006 con cui il predetto Sandro Menotti ha venduto al Sig. Carlo Grande la predetta unità immobiliare per l’importo di €.1.000.000,00;
e per la condanna
al risarcimento del danno, mediante reintegrazione in forma specifica dell’interesse legittimo leso; ovvero, in subordine, per equivalente;
nonché, su ulteriore ricorso per motivi aggiunti,
per l’annullamento,
o per la dichiarazione giudiziale della nullità,
del contratto del 21.7.2006, con cui il Sig. Carlo Grande si è obbligato a vendere ai Sig.ri Giuseppe Tommaso Francavilla e Patrizia Giornelli (che in solido si sono obbligati ad acquistare) la già citata porzione immobiliare;
e per la condanna
al risarcimento del danno, mediante reintegrazione in forma specifica dell’interesse legittimo leso; ovvero, in subordine, per equivalente.
Visti gli atti depositati dal ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;
uditi, alla pubblica udienza del 19.3.2008, l’Avv. P. d’Amelio e avv. Magnanelli,.in sostituzione dell’avv. Frigenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
fatto
I. Nel 2001 l’Amministrazione comunale di Roma avviava la dismissione di alcune quote del suo patrimonio al fine di procurarsi fonti di finanziamento per lo sviluppo di programmi di investimento per opere pubbliche.
In particolare, con deliberazione n.139 del 10.12.2001 il Consiglio Comunale autorizzava la vendita di vari appartamenti (indicati nell’elenco ad essa allegato).
L’acquisto era riservato, in primo luogo, ai conduttori che fossero in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. La delibera specificava, poi:
- che per “conduttori” dovevano intendersi sia i titolari dei contratti di locazione, sia i legittimi subentranti in forza di legge;
- e che l’acquisto poteva essere effettuato esclusivamente da chi “risiedesse” nell’appartamento da almeno cinque anni e si impegnasse a non rivenderlo a terzi per un periodo pari ad almeno dieci anni
La ricorrente decideva di avanzare istanza di acquisto per l’appartamento sito in Via del Colosseo n.62, piano III, interno 9 che risultava, al momento del bando, occupato sine titulo dal Sig. Sandro Menotti, il quale - non potendo essere considerato un legittimo conduttore (né un legittimo subentrante) - non poteva esercitare il diritto di opzione all’acquisto previsto dalla citata delibera
Ma con delibera n.650 del 4.11.2003 (avente ad oggetto la formulazione di indirizzi applicativi della deliberazione n.139 del 10.12.2001) , il Comune decideva di estendere la facoltà di esercitare l’opzione di acquisto anche ai semplici “utilizzatori” di fatto degli appartamenti (id est: agli “occupanti abusivi”), purchè “residenti” (id est: stanziati) negli stessi da almeno cinque anni.
In forza di tale delibera il controinteressato, già menzionato Sig. Sandro Menotti, ha chiesto di acquistare l’appartamento che occupava abusivamente.
La ricorrente si è vista pregiudicata ed ha pertanto impugnato, con il ricorso in esame, la delibera in questione innanzi a questo TAR.
Nel chiederne l’annullamento, lamenta:
1) violazione dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, e degli artt. 4 e 67 del Regolamento del Consiglio Comunale, nonché incompetenza, deducendo che con la delibera impugnata la Giunta Municipale ha unilateralmente modificato una decisione adottata dal Consiglio Comunale; e che così facendo ha agito in difetto della necessaria competenza (evidentemente spettante, in materia, all’Organo in ultimo citato);
2) violazione dell’art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, deducendo che l’Amministrazione ha equiparato al “legittimo conduttore” l’”occupante abusivo”, ed ha addirittura avvantaggiato quest’ultimo rispetto a chi ha rispettato la legge; e che ciò contrasta con il principio di legalità, oltrecchè con la logica e con la ragionevolezza, e - in ultima analisi - con l’intero sistema ordinamentale.
L’istanza cautelare è respinta in primo grado, ma successivamente accolta, in grado d’appello, dal Consiglio di Stato con ordinanza n.2070 del 4.5.2004.
II. Nel frattempo, però, il Consiglio Comunale aveva adottato la delibera n.221 del 22.11.2004 con cui ha confermato, in qualità di organo competente (e dunque, in buona sostanza, in funzione ratificante e sanante), le decisioni assunte nella precedente delibera di G.M. n.650.
In attuazione a tale nuova delibera, in data 11.5.2006 l’Amministrazione ha disposto - mediante la società “Campidoglio Finance s.p.a.”, costituita per realizzare le cc.dd. operazioni di cartolarizzazione - la vendita dell’appartamento in favore del Sig. Sandro Menotti per l’importo di €.422.730,00 e stipulato il contratto di compravendita, con il quale la cessione è stata poi perfezionata.
Poco dopo - e precisamente in data 5.6.2006 - il Sig. Sandro Menotti ha (ri)venduto l’appartamento - e ciò in violazione del c.d. “vincolo decennale” che la delibera comunale imponeva - al Sig. Carlo Grande, al prezzo di €.1.000.000,00 (lucrando, cioè, più di €.500.000,00).
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha pertanto impugnato anche la delibera n.221 del 22.11.2004, e ne chiede l’annullamento.
Lamenta, al riguardo (e ciò anche con un secondo ricorso per motivi aggiunti) violazione dell’art. 7 della L. n.241 del 1990 e dell’art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, richiamando - nel merito - le doglianze di cui al ricorso principale.
Il ricorrente chiede altresì, in subordine, il risarcimento del danno “mediante reintegrazione in forma specifica dell’interesse legittimo leso, previa declaratoria della caducazione dei predetti contratti, ovvero, in subordine, per equivalente”.
III. In pendenza del giudizio, il Sig. Carlo Grande (ultimo acquirente) ha stipulato un contratto preliminare con i Signori Giuseppe Tommaso Francavilla e Patrizia Giornelli, contratto mediante cui il primo si impegna a vendere ed i secondi ad acquistare (e sarebbe, questo, il terzo passaggio di proprietà) l’appartamento per cui è causa.
Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti (il terzo) la ricorrente chiede ancora una volta - come già nei precedenti atti difensivi - la condanna del Comune di Roma al risarcimento “mediante reintegrazione in forma specifica dell’interesse legittimo leso, previa declaratoria della caducazione dei predetti contratti, ovvero, in subordine, per equivalente”.
IV. Ritualmente costituitosi, il Comune di Roma ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
I controinteressati intimati non si sono costituiti in giudizio.
V. Infine, all’udienza del 19.3.2008, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
diritto
1. Il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
1.1. Con il primo mezzo di gravame del ricorso principale, la ricorrente lamenta violazione dell’art.42 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, e dell’art.67, comma 4°, del Regolamento del Consiglio Comunale, deducendo:
- che la competenza in materia di alienazioni del patrimonio comunale è del Consiglio Comunale e non della Giunta Municipale;
- e che pertanto la delibera (di GM 4.11.2003 n.650) con cui quest’ultimo Organo ha esteso anche ai cc.dd. “utilizzatori” la facoltà di acquisto degli immobili posti in vendita dall’Amministrazione (mediante precedente delibera di C.C. 10.12.2001 n.139), è viziata da “incompetenza”.
La domanda giudiziale proposta con il motivo in esame è divenuta improcedibile.
Con delibera n.221 del 22.11.2004 il Consiglio Comunale, riappropriandosi dei suoi poteri, ha “approvato”, in funzione ratificante (e dunque sanante) la determinazione (di “estendere” anche ai semplici “utilizzatori” la facoltà di acquistare gli immobili occupati) già assunta dalla Giunta Municipale con la delibera n.650 del 4.11.2003.
Con il che l’interesse alla coltivazione del motivo di doglianza in esame è venuto meno, essendosi esso (interesse) ormai spostato sull’invocato annullamento - ritualmente chiesto mediante ricorso per motivi aggiunti - del provvedimento sopravvenuto successivamente adottato dall’Organo competente.
1.2. Con il secondo mezzo di gravame di cui al ricorso principale la ricorrente contesta la legittimità della delibera di Consiglio comunale n.221 del 22.11.2004.
Lamenta, al riguardo, violazione dell’art.97 della Costituzione (e dei principii di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione), ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, deducendo:
- che l’Amministrazione ha equiparato al “legittimo conduttore” l’”occupante abusivo”, ed ha addirittura avvantaggiato quest’ultimo rispetto a chi ha maturato nel rispetto della legge posizioni di interesse all’acquisto dell’immobile;
- e che ciò contrasta con il principio di legalità, oltrecchè con la logica, con la ragionevolezza, con l’imparzialità e - in ultima analisi - con l’intero sistema ordinamentale.
La doglianza merita di essere condivisa.
Con la delibera impugnata l’Amministrazione ha trasformato un fatto obiettivamente illecito - quale è certamente l’occupazione sine titulo - in requisito per l’acquisto dell’immobile; e cioè, in buona sostanza, in un “titolo di merito”, in una c.d. sanzione premiale.
E ciò senza neanche prescrivere alcun accertamento in ordine alla eventuale sussistenza di cause giustificatrici della condotta (“esimenti” o “scriminanti”).
Con la delibera in esame l’Amministrazione ha inoltre pregiudicato la posizione giuridica della ricorrente, la quale aveva interesse all’acquisto dell’immobile, ma non lo aveva occupato sine titulo.
Sicchè, in pratica, fra chi ha rispettato la legge e chi la ha violata, l’Amministrazione ha mostrato di “preferire” (ed ha “premiato”) chi la ha violata; e ciò senza fornire alcuna motivazione che possa giustificare la prescelta - invero extra ordinem - inversione di valori..
Il che, evidentemente, si concreta in una condotta amministrativa abnorme, viziata in radice perché contrastante con il “principio di legalità” che è il principio cardine su cui si fonda l’Ordinamento.
Tanto sarebbe sufficiente per l’annullamento della delibera, ma sussistono anche altre autonome ragioni per le quali il ricorso merita accoglimento, sulle quali il Collegio intende soffermarsi.
1.3. Con unico articolato mezzo di gravame di cui al primo ricorso per motivi aggiunti (le cui argomentazioni vengono reiterate ed approfondite nel terzo ricorso per motivi aggiunti) la ricorrente lamenta, ancora, la illegittimità sia della delibera n.221 del 22.11.2004, che della delibera (dagli estremi sconosciuti) con cui l’Amministrazione ha riconosciuto al controinteressato (Sig. Sandro Menotti) il diritto di opzione all’acquisto.
Lamenta in particolare:
- violazione dell’art.7 della L. n.241 del 1990, deducendo che l’Amministrazione non le ha dato avviso della decisione di procedere alla vendita in favore del controinteressato, e ciò non ostante fosse a conoscenza della lite giudiziaria in corso (e dell’intervenuto provvedimento cautelare ad opera del Consiglio di Stato);
- ed eccesso di potere per violazione del giudicato cautelare deducendo che la predetta vendita si è risolta in un atto che ha contraddetto l’ordinanza di sospensione del Consiglio di Stato.
Anche tale doglianza merita condivisione.
Il Consiglio Comunale ha adottato la delibera n.221/2004 il 22.11.2004 e cioè dopo (e non ostante) l’ordinanza n.2070/2004 del Consiglio di Stato (che infatti è stata emessa in data 4.5.2004).
Sicchè è evidente che la vendita si è risolta in un atto contrastante con il c.d. “giudicato cautelare”, e la cui illegittimità è aggravata dal fatto che l’Amministrazione ha agito senza consentire alla ricorrente - che aveva uno specifico interesse al riguardo (peraltro riconosciuto e tutelato espressamente dalla predetta ordinanza) - di partecipare e di interloquire.
1.4. Con unico mezzo di gravame di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamenta violazione dell’art.1 della deliberazione di CC n.221 del 22.11.2004, ed eccesso di potere per carenza istruttoria, erroneità dei presupposti, sviamento di potere ed illogicità manifesta, deducendo:
- che l’Amministrazione ha omesso di verificare se l’occupante avesse effettivamente abitato l’appartamento da almeno cinque anni e se lo avesse fatto in modo continuativo;
- e che se avesse svolto l’istruttoria procedimentale in modo adeguato, avrebbe “scoperto” che al momento della richiesta di acquisto l’assegnatario (rectius: l’occupante abusivo) in realtà non abitava più nell’appartamento in questione.
Anche questa doglianza merita accoglimento.
La ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione del “certificato storico-anagrafico” dell’acquirente che quest’ultimo alla data del 17.6.2003 - e cioè ben prima dell’adozione della delibera di C.C. n.221/2004 (e della determinazione con cui gli è stato riconosciuto il diritto di opzione all’acquisto) - non era più residente nell’appartamento per cui è causa, essendosi trasferito in Via Ulderico Sacchetti n.16 (prima di rendersi definitivamente irreperibile).
Ragione ulteriore, questa, per la quale la vendita in suo favore dell’appartamento non poteva essere autorizzata.
1.5. Oltre all’annullamento delle delibere sopra indicate, la ricorrente chiede altresì che questo T.A.R. pronunzi l’”annullamento” o dichiari la “nullità” dei contratti con i quali il primo acquirente (Sig. Sandro Menotti) ha rivenduto l’immobile ed il suo avente causa (Sig. Carlo Grande) ha tentato di alienarlo ulteriormente (stipulando, a tal fine, un contratto preliminare con i Sig.ri Giuseppe Tommaso Francavilla e Patrizia Giornelli).
A sostegno della domanda, la ricorrente deduce:
- che tali contratti sono stati stipulati in violazione della delibera comunale che imponeva di non trasferire la proprietà dell’immobile per un decennio, il che costituisce già di per sé una ragione sufficiente per annullarli o per dichiararli nulli;
- che essi meritano comunque di essere annullati essendo stati stipulati in attuazione di delibere illegittime (e dunque, in buona sostanza, essendo viziati da una sorta di “illegittimità derivata” dal provvedimento autorizzativo presupposto);
- e che l’annullamento costituirebbe una forma di “risarcimento in forma specifica”, perciostesso ormai (dopo l’avvento della L. 205 del 2000) “comminabile” (rectius: “pronunciabile”) anche dal Giudice Amministrativo.
La pretesa della ricorrente può trovare accoglimento nei sensi e limiti di seguito indicati.
Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’annullamento del provvedimento amministrativo sul quale si fonda un successivo contratto di diritto privato, comporta non già l’annullabilità, ma l’automatica inefficacia di quest’ultimo; inefficacia che ben può essere dichiarata anche dal Giudice Amministrativo.
Al riguardo - ed in casi simili (pur se non identici) - è stato infatti affermato:
- che “la violazione delle norme attinenti alla fase di scelta dei contraenti nei procedimenti di formazione di contratti ad evidenza pubblica, con conseguente annullamento della procedura di gara, determina la caducazione del contratto di appalto, per sopravvenuta carenza retroattiva di un presupposto pubblicistico di efficacia, e non già la sua annullabilità” (Consiglio Stato , sez. VI, 04 aprile 2007 , n. 1523);
- che “la caducazione del contratto, sottoscritto in esito ad un'illegittima procedura di affidamento, costituisce una conseguenza diretta dell'annullamento dei prodromici atti dell'evidenza pubblica, purché sussista l'interesse del ricorrente vittorioso a tale caducazione” (Consiglio Stato , sez. V, 30 agosto 2006 , n. 5082);
- che “l'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione comporta la caducazione automatica del contratto stipulato, “sub specie” dell'inefficacia successiva dichiarata dal giudice amministrativo, in quanto il negozio pienamente efficace al momento della nascita, diviene inefficace per il sopravvenire di una inidoneità funzionale in cui viene a trovarsi il programma negoziale per l'incidenza esterna di interessi giuridici preminenti, incompatibili con l'interesse alla conservazione del contratto” (Consiglio Stato , sez. VI, 06 luglio 2006 , n. 4295);
- che “L'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione di una gara d'appalto della p.a. per violazione della normativa di gara non comporta la nullità del contratto (e quindi non pone un problema di patologia dello stesso), bensì la caducazione automatica degli effetti della relativa stipulazione”; che “l'annullamento dell'aggiudicazione fa venir meno retroattivamente detto presupposto condizionante del contratto e ne determina, con effetto caducante, la perdita di efficacia”; e che “si può allora convenire che il meccanismo dell'effetto caducante costituisce espressione di un principio generale che coglie il nesso di connessione inscindibile tra una pluralità di atti iscritti nell'ambito di una vicenda sostanzialmente unitaria” (C.S., VI^, n. 1518/2003; Id., Sez. V^, n. 5194/2005; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 10 maggio 2006 , n. 566);
- che “l'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione comporta la caducazione automatica del contratto stipulato”, o comunque dei suoi effetti (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17 gennaio 2007 , n. 289; conformi: T.A.R. Lazio Latina, 01 settembre 2005 , n. 663; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 dicembre 2006 , n. 14329; T.A.R. Lazio Latina, 02 febbraio 2007 , n. 103; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 29 marzo 2007 , n. 944; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 07 gennaio 2008 , n. 6; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 09 novembre 2007 , n. 1925; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 dicembre 2007 , n. 12769; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 11 maggio 2007 , n. 744; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 20 luglio 2007 , n. 1674; T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006, n. 161);
- che “rientra nella competenza del giudice amministrativo non soltanto l'annullamento dell'aggiudicazione, ma anche la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto concluso a seguito della stessa, in coerenza con le esigenze di concentrazione e pienezza della tutela innanzi il giudice dotato di giurisdizione esclusiva sulla procedura, e tenuto conto che la caducazione del contratto è pur sempre riportabile agli effetti ripristinatori della sentenza di annullamento” (T.A.R. Lombardia Brescia, 15 marzo 2007 , n. 263);
- che “spetta al giudice amministrativo se non un sindacato diretto sul contratto di appalto, almeno il potere di cognizione dell'incidenza dell'annullamento degli atti presupposti, in termini di caducazione automatica del contratto stesso e conseguente cessazione della sua efficacia” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 18 gennaio 2006 , n. 344 );
Sicchè (vista la giurisprudenza richiamata) non resta al Collegio che dichiarare che l’annullamento in sede giudiziale delle delibere impugnate rende automaticamente inefficace (“caduca”) il contratto di compravendita avente ad oggetto l’immobile per cui è causa, stipulato fra l’Amministrazione ed il Sig. Sandro Menotti (nella specie: atto Notaio Silvestro, in Roma, rep. 80006, racc. 18471 dell’11.5.2006); e così pure quello stipulato fra i Sig.ri Sandro Menotti e Carlo Grande (atto Notaio Gaddi, in Roma, rep.9905, racc. 7093).
Quanto al successivo contratto preliminare (rep.10275 del 21.7.2006, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 in data 22.7.2006 al reg. particolare 58036, reg. gen. 97695), è evidente che la ricorrente non ha interesse ad alcuna pronuncia, posto che gli effetti dello stesso - restando delimitati nell’ambito del rapporto giuridico instauratosi fra gli stipulanti - non la pregiudicano.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della delibera n.221 del 22.11.2004 e del conseguente provvedimento (dagli estremi sconosciuti) che autorizza, in applicazione della stessa, la vendita dell’immobile per cui è causa.
Va inoltre dichiarata la sopravvenuta inefficacia dei contratti di vendita aventi ad oggetto l’immobile per cui è causa, stipulati fra l’Amministrazione comunale ed il Sig. Sandro Menotti e fra quest’ultimo ed il Sig. Carlo Grande.
Si ravvisano, infine, giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive €.3.000, oltre I.V.A. e C.P.A.;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^ , accoglie il ricorso; e, per l’effetto:
- annulla la delibera n.221 del 22.11.2004 ed il conseguente provvedimento che autorizza, in applicazione della stessa, la vendita dell’immobile per cui è causa al Sig. Sandro Menotti;
- dichiara la sopravvenuta inefficacia dei contratti di vendita aventi ad oggetto l’immobile per cui è causa, stipulati fra l’Amministrazione comunale ed il Sig. Sandro Menotti e fra quest’ultimo ed il Sig. Carlo Grande;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19.3.2008.
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