REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna
sez. di Bologna (II sez. interna)
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
-Dr.Giancarlo MOZZARELLI Presidente
-Dr. Paola PULIATTI Consigliere rel.
-Dr. Alberto PASI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1993 del 1990 R.G. proposto dalla
Sig.a Lorenzetto Roberta, rappresentata e difesa dall’ Avv.to Giancarlo Fantini e dall’Avv. Arnaldo Foschi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Bologna, via
CONTRO
Comune di Faenza, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Goffredo Tosi e dall’Avv. Deanna Bellini, elettivamente domiciliato in Bologna, piazza S. Francesco, n. 3, presso lo studio dell’Avv. Alberti;
e nei confronti di
Tsolakos Panajotis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aldo Formaggini e Leonardo Colafiglio, elettivamente domiciliato in Bologna, via Garibaldi, n. 7;
avverso
la concessione edilizia 13.7.1988, n.328 prot. Gen. 68 portante variante alla concessione edilizia n. 431/86 relativa alla costruzione di una strada di accesso a un fabbricato per civile abitazione di proprietà Tsolakos Panajotis.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 6 marzo 2008 il Consigliere Dott.ssa Paola Puliatti;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto
Con atto pubblico del 9 agosto 1973 rep. 16.059, veniva costituita servitù di passaggio su una striscia di terreno larga metri lineari 4, corrente nel terreno di proprietà della ricorrente, distinto coi mappali 94 e 114, in favore del Sig. Tsolakos Panajotis.
Con sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1040 del 5/6 dicembre 1982, confermata dalla Corte d’ Appello di Bologna (sentenza n. 9921 del 16/27dicembre 1983), venivano fissate le modalità di realizzazione della servitù, essendo mancato l’accordo delle parti.
Il Sig. Tsolakos Panajotis otteneva, quindi, dal Comune di Faenza concessione edilizia n. 431 dell’8.10.1986.
Successivamente, in data 26 novembre 1987, presentava domanda di concessione in variante, la quale comportava la realizzazione del tracciato della strada nel medesimo sito e con le stesse caratteristiche di cui alla relazione tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado presso il Tribunale di Ravenna ( relazione Ing. Valentini, tavola II), ma con diverso andamento altimetrico.
Nel corso del procedimento, con lettera del 26 gennaio 1988, il legale della Sig.ra Lorenzetto presentava proprie osservazioni in merito all’eventuale rilascio della variante, rappresentandone la difformità rispetto alla citata relazione tecnica Ing. Valentini.
La concessione in variante veniva, infine, rilasciata dal Comune di Faenza il 30 luglio 1988.
Con ricorso notificato il 20 ottobre 1990, la Sig.a Lorenzetto impugna la concessione edilizia n. 328 prot. gen. n.68, affermando che il percorso della strada difforme rispetto a quello previsto dal giudicato, sarebbe più gravoso per la sua proprietà.
Deduce in diritto la violazione dell’art. 4 della l. 28.2.1977, n.10 e l’eccesso di potere per difetto del presupposto, non avendo il controinteressato altro titolo al rilascio della concessione che la sentenza passata in giudicato di cui sopra, sostanzialmente violata dalla concessione in variante.
Resistono in giudizio sia il controinteressato che il Comune intimato, eccependo tra l’altro la tardività del ricorso.
La modifica del percorso della strada, a dire del Comune, interessa unicamente la proprieta’ del Tsolakos e si e’ resa necessaria per evitare una eccessiva pendenza della strada, oltre il 10%, per cui la variante prevede che la strada arrivi sul piazzale che si trova sul lato sud dell’edificio, anzicche’ sul lato nord, e piu’ in basso di 4 metri in confronto al lato opposto.
Il controinteressato ribadisce, invece, che unico titolo legittimante il rilascio della concessione e’ l’atto costitutivo della servitu’, rogito notaio Mirri in data 9 agosto 1973, e che la concessione ottenuta e’ conforme a quanto il detto titolo prescrive. Richiama, quindi, la piu’ recente sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1711 del 6 dicembre 2002, che, per quanto riguarda le modalita’ di esercizio della servitù, la dichiara regolarmente costituita con la strada costruita.
All’udienza del 6 marzo 2008 la causa e’ stata trattenuta per la decisione.
Diritto
1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di tardivita’ del ricorso.
La ricorrente ha impugnato la concessione in variante a ben due anni dal suo rilascio; tuttavia, ella ha avuto piena e completa conoscenza del provvedimento e del progetto solo a seguito dell’accesso agli atti, avvenuto in data 26.7.1990.
E’ solo a seguito della acquisita piena conoscenza del provvedimento che decorre il termine per l’impugnazione.
Come afferma costantemente la giurisprudenza:
“La piena conoscenza del contenuto della concessione edilizia da parte dei terzi, ai fini dell'impugnazione, non può farsi risalire al semplice inizio dei lavori ovvero al successivo stato di avanzamento dei lavori stessi, occorrendo invece la piena consapevolezza, in forma attuale, certa e diretta, della sua effettiva portata e della sua incidenza lesiva nella sfera di interessi della parte ricorrente”.( per tutte, C.d.S,sez. IV, 11.4.2007, n. 1672).
Pertanto, il ricorso, notificato in data 20 ottobre 1990, deve ritenersi tempestivo.
2. Nel merito, il ricorso non merita accoglimento.
La ricorrente lamenta che la concessione in variante sia stata rilasciata in assenza di titolo e, pertanto, in violazione dell’art. 4 della l. 28.2.1977 n. 10.
Tale violazione discenderebbe dalle difformità denunciate della concessione in variante impugnata rispetto alle modalità attuative del diritto di servitù, come risultanti dalla sentenza del Tribunale di Ravenna del 1982 n. 1040, confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Bologna n.9921/1983, modalità che vincolerebbero il Comune.
Più specificamente, il tracciato stradale costituente la servitù di passaggio sarebbe quello indicato nella tavola II della consulenza Valentini, disposta nell’ambito del giudizio di primo grado, (pag. 31 della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1040 del 1982) anche per quanto riguarda l’andamento altimetrico.
Punto cruciale della questione, dunque, è quello di stabilire se il Comune, nel rilasciare la variante alla concessione edilizia poteva discostarsi dalle prescrizioni del giudicato invocato dalla ricorrente, o se poteva legittimamente approvare il progetto in variante, conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, facendo meramente salvi i diritti di terzi.
Osserva il Collegio che il controinteressato ha titolo al rilascio della concessione ai sensi dell’art. 4 della l. 28.2.1977 n. 10, in quanto titolare di diritto di servitù costituito dal rogito Notaio Mirri del 1973, che testualmente gli attribuisce la disponibilità dell’area di proprietà della ricorrente necessaria ad esercitare il passaggio “per persone, animali e veicoli”, nonchè “per sé i suoi eredi e aventi causa”.
La prescrizione di cui all'art. 4 comma 1, l. n. 10 del 1977 (« la concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla [...] »), e successivamente quella di cui all'art. 11 comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (« il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ») consente a chiunque abbia, in virtù di un diritto reale o di obbligazione sull'immobile, la facoltà di eseguire i lavori in progetto, di conseguire il titolo e costituisce una condizione la cui mancanza impedisce all'ente comunale di procedere oltre nell'esame dell'istanza, anche se va escluso l'obbligo di effettuare complesse indagini dirette a ricostruire tutte le vicende riguardanti l'immobile” (T.A.R. Emilia Romagna Parma, 21 febbraio 2007 , n. 53).
Il rogito stabiliva che il tracciato della strada dovesse avere una larghezza di metri lineari quattro, corrente nel terreno distinto coi mappali 94 e 114 acquistato dalla Sig.ra Lorenzetto, rimettendo la piu’ esatta individuazione del percorso all’accordo delle parti.
In assenza di tale accordo, vi ha provveduto in via giudiziale il Tribunale di Ravenna, con la citata sentenza n. 1040 del 1982, confermata in parte qua dalla Corte d’Appello di Bologna, che rimandava espressamente alla seconda relazione del consulente tecnico Valentini, tavola II.
Il tracciato delineato dal consulente tecnico (fatta eccezione per lo sbocco “a tromba” sulla via Errano, espressamente escluso dalla sentenza del Tribunale di Ravenna) che prevedeva la realizzazione “in rilevato” della strada, costituiva, pertanto, la modalità attuativa della servitù, vale a dire il contenuto del titolo fatto valere dal Sig. Tsolakos.
Tuttavia, i titoli edilizi vengono rilasciati innanzitutto nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche e, sempre, “fatti salvi i diritti di terzi”, clausola che esonera il Comune dallo svolgimento di indagini eccessivamente farraginose o comunque complesse ricognizioni giuridico-documentali, ovvero accertamenti in ordine ad eventuali pretese prospettabili da soggetti estranei al rapporto concessorio, essendo sufficiente per l'Amministrazione l'acquisizione del titolo formalmente abilitante alla concessione(TAR Emilia Romagna, Bo,II 19.12.2006, n. 3260).
Nel caso si specie, l’accertamento delle pretese della ricorrente sarebbe stato particolarmente complesso essendo “sub iudice” le questioni relative alla determinazione delle modalità di esercizio del diritto di servitù.
Inoltre, anche se, nella specie, il Comune era edotto della esistenza del giudicato e del vincolo dallo stesso nascente a carico del fondo servente, per avere la ricorrente, partecipando al procedimento, con lettera del 26 gennaio 1988, fatto riferimento al giudicato e alla progettazione della strada predisposta dal consulente tecnico d’ufficio Ing. Valentini, tuttavia, il vincolo nascente dal detto giudicato non poteva interferire con le valutazioni di tipo tecnico-edilizio che il Comune è tenuto a svolgere nell’interesse pubblico, la cui cura gli è affidata.
Il Comune di Faenza, in verità, si è attenuto al detto giudicato per quanto concerne le modalità esecutive della servitù, tranne che per la caratteristica altimetrica della strada, prevista “in rilevato” anzicchè “ a raso”, come invece consentito con la variante impugnata, e ciò in considerazione di ragioni di tipo tecnico, attinenti alla buona esecuzione del manufatto, quali la “pendenza” della strada, nonché in virtù di ragioni concernenti profili di carattere edilizio-urbanistico che il Comune è senz’altro tenuto a valutare, in via prioritaria, nell’esercizio del potere de qua.
La scelta del Comune di consentire il diverso andamento altimetrico della strada, è stata tra l’altro recentemente, da altra sentenza del Tribunale di Ravenna, n. 1711 del 13.11.2002, ritenuta la migliore soluzione praticabile nell’interesse delle stesse parti private e della medesima ricorrente, venendosi a realizzare “un danno molto minore al fondo servente”, nel rispetto dei principi dettati in proposito dal codice civile( pag. 9 e 10). Anzi, il Tribunale di Ravenna con la citata sentenza n. 1711/2002 arriva a disconoscere l’interesse della Lorenzetto ad agire per la riduzione in pristino e per la realizzazione della stada “in rilevato”, “giacchè è pacifico che l’interesse della Lorenzetto è quello di ottenere un minor pregiudizio al valore ed all’utlizzo del proprio fondo” e “la costruzione a raso realizzata dal Tsolakos ha occupato minor terreno del fondo servente ed ha reso l’utilizzo del terreno stesso, diviso dalla strada di servitù, di gran lunga migliore di quel che poteva essere se la strada fosse stata costruita “in rilevato”, occupando meno terreno ed incidendo in misura minore sul valore del terreno stesso e comportando minori spese” (pag. 12).
A parte tali considerazioni, che esulano da questa giurisdizione, il Collegio ribadisce che nessun onere ulteriore incombe sul Comune in relazione al rilascio di titoli concessori, se non l’accertamento dell’esistenza di un diritto reale o di godimento dell’area di sedime e della compatibilità del progetto delle opere con le norme urbanistiche ed edilizie.
Va dunque affermato, conclusivamente, che la legittimazione del controinteressato al rilascio della concessione in variante si fonda unicamente su quel diritto di servitù la cui conformazione, come si è visto, risulta dal rogito notaio Mirri del 1973, ma anche dalle statuizioni del giudice civile, le quali statuizioni tuttavia vincolano il Comune solo compatibilmente con la loro conformità alle prescrizioni edilizio-urbanistiche.
Conclusivamente, il ricorso va accolto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna - sezione di Bologna (Sez.2°), rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 6 marzo 2008.
Depositata in segreteria il 23.04.2008