T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 17 maggio 2008 n. 1391
Antonio Cavallari - Presidente, Silvio Lomazzi - Estensore.
Monticava Strade s.r.l. (avv. F. Cantobelli) c.Comune di Caprarica (n.c.),IGECO Costruzioni s.p.a. (avv. V. Pellegrino) [interventore ad opponendum]. |
|
Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Lavori di adeguamento al d.lg. n.152 del 1999 di opere terminali della rete di smaltimento delle acque meteoriche di un centro abitato – Affidamento – Progetto – Competenza esclusiva degli ingegneri – Sussiste.
|
|
In caso di progetto, da presentarsi nell’ambito di una gara per l’affidamento di lavori di adeguamento al d.lg. 11 maggio 1999 n.152, delle opere terminali della rete di smaltimento delle acque meteoriche di un centro abitato, si verte in tema di opere idrauliche di tipo fognante, sicché per i relativi lavori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51, 52 e 54, r.d. 23 ottobre 1925 n.2537, è prevista la competenza professionale esclusiva degli ingegneri.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Registro Sentenze: 1391/08
Registro Generale: 154/2008
|
| |
|
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE - TERZA SEZIONE
|
| |
|
nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente; TOMMASO CAPITANIO Primo Ref.; SILVIO LOMAZZI Ref., relatore
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2008
|
| |
|
Visto il ricorso 154/2008 proposto da:
|
| |
|
MONTICAVA STRADE S.R.L. rappresentata e difesa da: FRANCESCO CANTOBELLI con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI, 60
|
| |
|
contro
|
| |
|
COMUNE DI CAPRARICA in persona del Sindaco pro temporenon costituito
|
| |
|
e
|
| |
|
IGECO COSTRUZIONI S.P.A. interventore ad opponendum rappresentata e difesa da: VALERIA PELLEGRINO con domicilio eletto in LECCE VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
|
| |
|
per l'annullamento,
previa sospensione, dell’atto n.33 del 3 gennaio 2008, di esclusione dalla gara per l’affidamento di lavori, di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e collegato, in particolare, ove occorra, del relativo bando, del disciplinare di gara, di tutti i verbali della procedura, degli eventuali atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva e di stipula del conseguente contratto e
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno derivante.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di IGECO COSTRUZIONI S.P.A.
Visti gli atti tutti di causa;
Udito il relatore Ref. Silvio Lomazzi e uditi, altresì, per la parte ricorrente l’Avv. Cantobelli e per la parte controinteressata l’Avv. Pellegrino;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO e DIRITTO
|
| |
|
In data 30 marzo 2007 il Comune di Caprarica pubblicava il bando di gara (con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) per l’affidamento dei lavori di adeguamento al D.Lgs. n.152 del 1999 delle opere terminali della rete di smaltimento delle acque meteoriche del centro abitato.
La Monticava Strade s.r.l., partecipante alla procedura concorsuale, con determinazione in data 3 gennaio 2008, veniva esclusa dalla stessa perché il progetto contenuto nell’offerta era stato sottoscritto da un architetto anziché da un ingegnere come richiesto, ex artt.51, 52 e 54 del R.D. n.2537 del 1925, per le opere idrauliche, e dunque in difetto della specifica competenza professionale.
La Società interessata impugnava pertanto il cennato atto di esclusione, unitamente, nei limiti dell’interesse e per quanto necessario, al bando di gara, al disciplinare, ai verbali della procedura, agli eventuali atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva e di stipula del conseguente contratto eventualmente sopravvenuti.
La ricorrente deduceva l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità manifesta e sviamento, per violazione del bando, per illegittimità derivata degli atti successivi alla sua esclusione.
La Monticava Strade s.r.l. ha in particolare fatto presente, con riferimento alla gravata determina del 3 gennaio 2008, che il bando prevedeva la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del legale rappresentante dell’impresa; che parimenti il bando non richiedeva la presentazione di un progetto (migliorativo di quello posto a base di gara dall’Amministrazione comunale), ma soltanto una descrizione del medesimo che avrebbe dovuto poi essere richiesto all’aggiudicatario; di aver prodotto attestazione SOA fino all’VIII classifica; che la sottoscrizione dell’Arch. Ennio Montinaro era stata effettuata dallo stesso in qualità di direttore tecnico e non di progettista; che ove il bando di gara avesse preveduto la firma di un ingegnere, sarebbe stato da considerarsi ambiguo e lacunoso in parte qua, dovendosi dunque ammettere la ditta ricorrente alla gara per il principio del favor partecipationis.
La Società interessata richiedeva inoltre la condanna del Comune al risarcimento del danno in forma specifica, attraverso la ripetizione delle operazioni di gara, o per equivalente, con riparazione della perdita di chances.
Si costituiva in qualità di interventore ad opponendum la Igeco Costruzioni s.p.a. - nel frattempo divenuta aggiudicataria in via provvisoria della gara in esame, per effetto della determinazione comunale n.29 del 31 gennaio 2008 -, la quale richiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
La predetta Ditta, in controdeduzione, ha in particolare sostenuto che, ai sensi degli artt.51, 52 e 54 del R.D. n.2537 del 1925, i progetti aventi ad oggetto opere idrauliche ed igieniche rientrano nella competenza esclusiva degli ingegneri; che per principio il progetto d’opera deve essere sottoscritto da un tecnico abilitato, anche in assenza di una espressa previsione in tal senso nel bando di gara o nel disciplinare (arg. ex art.90 del D.Lgs. n.163 del 2006), a garanzia della serietà, affidabilità e realizzabilità del progetto stesso; che nel caso di specie l’offerta aveva ad oggetto un progetto esecutivo (cfr. art.10.2 del disciplinare in rapporto all’art.93 del D.Lgs. n.163 del 2006); che non è sufficiente all’uopo l’attestato SOA fino all’VIII classifica; che non può ravvisarsi lacunosità o ambiguità nella previsione del bando contestata, atteso che lo stesso deve intendersi eterointegrato dalla legge sul punto della sottoscrizione del progetto da parte del professionista in possesso della specifica professionalità; che ne discende l’infondatezza della pretesa risarcitoria.
Nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, ricorrendone i presupposti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.21, comma 10 e 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034 del 1971, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Invero ed in primo luogo va rilevato che, ai sensi dell’art.10.2 del disciplinare di gara, posto a raffronto con le previsioni di cui all’art.93 del D.Lgs. n.163 del 2006, l’offerta tecnica rimanda ad un vero e proprio progetto.
Infatti è ivi fatto riferimento ad una soluzione progettuale migliorativa del progetto base dell’Amministrazione comunale, da descriversi in modo dettagliato, con l’indicazione tra l’altro dei costi raggruppati per categorie di lavori e per la sicurezza, la produzione di elaborati grafici, l’evidenziazione dell’elenco dei prezzi unitari, la redazione della relazione di sostenibilità ambientale, documentando sui materiali di rifiuto, nonchè del rapporto sull’organizzazione del cantiere e sulle modalità esecutive.
Inoltre occorre evidenziare che il predetto progetto, da presentarsi nell’ambito di gara per l’affidamento di lavori di adeguamento al D.Lgs. n.152 del 1999 delle opere terminali della rete di smaltimento delle acque meteoriche del centro abitato, attiene ad opere idrauliche, di tipo fognante (cfr. punto 5 del bando e del disciplinare e all.A del D.P.R. n.34 del 2000).
Orbene per i suddetti lavori, ai sensi del combinato disposto degli artt.51, 52 e 54 del R.D. n.2537 del 1925, è prevista la competenza professionale esclusiva degli ingegneri.
Pertanto non risulta sufficiente la sottoscrizione del progetto in argomento da parte dell’Arch. Ennio Montinaro, in qualità di rappresentante legale della Società ricorrente ovvero di direttore tecnico.
Né può assumere alcun rilievo nello specifico l’aver prodotto attestato SOA fino all’VIII classifica, dal momento che lo stesso, in ogni caso, attiene agli importi delle opere e non alla loro tipologia (cfr. art.3 D.P.R. n.34 del 2000).
Del pari non può considerarsi ambiguo o lacunoso il bando di gara sulla questione in argomento, giacchè, come esposto dalla parte controinteressata, lo stesso deve intendersi integrato dalle previsioni normative richiamate nonché da quelle contenute nell’art.90 del D.Lgs. n.163 del 2006, in adesione al principio della personalità della prestazione professionale e a garanzia della serietà, affidabilità e realizzabilità del progetto.
Ne discende che il provvedimento impugnato è esente dai vizi di legittimità dedotti.
Ne deriva altresì l’infondatezza della domanda, formulata peraltro in modo del tutto generico, di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.154/2008 indicato in epigrafe.
Respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2008.
|
| |
|
Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 17.05.2008
|
|