T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 12 maggio 2008 n. 266
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Contratti della PA – offerta economicamente più vantaggiosa - poteri della commissione – graduazione di importanza dei criteri previsti dal bando e disciplinare – legittimità.
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I criteri di valutazione devono essere previsti dal Bando e precisati dal Disciplinare, e la Commissione si limita - come è in suo potere - a graduare, in ordine di importanza, i singoli elementi che deve prendere in considerazione ai fini della valutazione. L’attività svolta dalla Commissione deve limitarsi alla determinazione dei “criteri motivazionali”, cioè una indicazione degli elementi - tra quelli contenuti nella documentazione che i concorrenti dovevano presentare - che essa valuta ai fini dell’attribuzione del punteggio, ricompreso tra il minimo ed il massimo prestabilito dal Bando (nel caso di specie , ad esempio, per quando concerne la “professionalità desumibile dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva”, che il disciplinare fa discendere dai tre “progetti analoghi significativi della propria capacità progettuale”, la Commissione ha stabilito di prendere in considerazione - “nell’ordine” - “le caratteristiche strutturali, le soluzioni tecniche adottate, il grado di rispondenza della capacità progettuale in relazione alle opere da progettare oggetto dell’appalto, i livelli di sicurezza, gli aspetti architettonici e di impatto ambientale”, quindi esattamente gli elementi indicati dal Disciplinare, di cui la Commissione si è limitata ad operare la graduazione di importanza.)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464707, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Studio Mele Bureau D'Etaudes, in proprio e quale Capogruppo R.T., Michel Virlogeux, Societa' Jean Muller International S.A., Societa' Architecture Et Ouvrages D'Art S.a.r.l., Societa' Mca Advanced Engineering S.r.l., Societa' Ingegneri Zuccolo S.r.l. Costruzioni, Societa' Pigreco S.r.l., Societa' Soil S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Giudo Alberto Inzaghi, Federico Rosati e Vanessa Boato, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, via Donota n. 3;
contro
Autovie Venete S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Renato Fusco e Marco Antonio Monaco, con domicilio eletto presso il primo,. in Trieste, via Donota n. 3;
nei confronti di
Technital S.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mazzoleni, con domicilio eletto presso l’avv. Bruno Belleli, in Trieste, via Ginnastica n. 24; nonché Idroesse Infrastrutture S.p.a., Cooprogetti S.c.r.l., Studio di Ingegneria Civile Matildi, Ipros Engineering S.r.l.;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento dd. 30.7.2007 di aggiudicazione definitiva, in favore dell'Impresa Technital S.p.A. in A.T.I. con Cooprogetti S.c.r.l., con Idroesse Infrastrutture S.p.A., Studio di Ingegneria Civile Matildi e Ipros Engineering S.r.l., della procedura aperta relativa alla "Realizzazione III corsia autostrada A4, lotto Quarto d'Altino - San Donà di Piave, servizi di ingegneria per la progettazione preliminare e definitiva del ponte sul fiume Piave e degli adeguamenti delle opere d'arte della A4, esclusi i cavalcavia della sede stradale";
-della nota prot. n. u/29658 dd. 20.7.2007;
-dei verbali di gara del 18.5.2007, dell' 8.6.2007, del 21giugno 2007, del 22 giugno 2007, del 10 luglio 2007 e delle relative schede di valutazione;
-del bando di gara per l'affidamento della "Realizzazione III corsia autostrada A4, lotto Quarto d'Altino-San Donà di Piave”, del relativo Disciplinare, dell'allegato disciplinare tecnico prestazionale, nelle parti in cui individuano, in maniera generica, i criteri attraverso cui aggiudicare il contratto; nonché per la declaratoria di caducazione automatica degli effetti del contratto eventualmente stipulato tra Autovie Venete S.p.A. ed il raggruppamento controinteressato; e per la condanna al risarcimento del danno patito.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, depositati in data 27.11.2007, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autovie Venete S.p.a.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Technital S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 19/03/2008, il cons. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente (che agisce in proprio e quale capogruppo mandatario di un costituendo R.T.) espone che Autovie Venete s.p.a. (di seguito: Autovie) ha indetto una gara pubblica, a procedura aperta, per l’affidamento - da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - della realizzazione della III corsia dell’Autostrada A4, lotto Quarto d’Altino - San Donà di Piave, per i servizi di ingegneria relativi alla progettazione preliminare e definitiva del ponte sul fiume Piave e degli adeguamenti (allargamenti e ricostruzioni) delle opere d’arte della A4 medesima, esclusi i cavalcavia della sede stradale.
Le modalità di partecipazione venivano individuate dal disciplinare di gara, ed i criteri (e la ponderazione) per la valutazione delle offerte dal Bando, il quale indicava i seguenti elementi (non meglio specificati dal disciplinare):
1) caratteristiche qualitative e metodologiche (ponderazione 40)
2) merito tecnico (ponderazione 30)
3) riduzione dei tempi di consegna (ponderazione 15)
4) offerta economica (ponderazione 15)
Alla gara partecipavano 13 concorrenti, tra cui la controinteressata ATI TECHNICAL s.p.a. (di seguito: Technical), che sarebbe poi risultata aggiudicataria.
1.1. - Nella seconda seduta pubblica - in data 8.6.07 - la Commissione aggiudicatrice, anziché fissare in via generale i “criteri motivazionali”, arbitrariamente individuava sub-criteri per l’attribuzione dei punteggi, relativi agli indicati elementi di valutazione.
Seguiva (nelle successive tre sedute riservate) l’esame delle offerte tecniche, col metodo del confronto a coppie, al cui esito, per quanto qui rileva, alla ricorrente venivano attribuiti 65,140 punti ed alla controinteressata 82,195 punti.
Dopo aver preso in esame l’offerta economica, la ricorrente otteneva, complessivamente, 78,700 punti - classificandosi seconda - e la controinteressata 89,680 punti, ponendosi così al primo posto.
All’aggiudicazione provvisoria - compiuti gli ulteriori adempimenti di legge - seguiva quella definitiva, confermativa del precedente risultato, che il ricorrente ritiene illegittimo, per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 83 del D.Lg. 163/07, della Direttiva CE 2004/18 e dell’art. 97 della Costituzione. Difetto di motivazione, illogicità e disparità.
Autovie ha scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi tramite confronto a coppie.
Il richiamato art. 83 del D.Lg. 163/07, stabilisce che i criteri di valutazione e gli eventuali sub-criteri, nonché la relativa ponderazione, devono essere contenuti nel Bando di gara o nel Documento Descrittivo (anche redatti, ove particolarmente complessi, da esperti, come il comma 4 di tale disposizione consente), mentre alla Commissione resta il solo potere di fissare, in via generale e prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta, i “criteri motivazionali, cui dovrà attenersi per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo ed il massimo prestabiliti dal Bando”.
Secondo l’istante, nella specie, il Bando non contiene tali - “specifici, obiettivi, puntuali ed analitici criteri”, i quali sarebbero stati, invece, dettagliati dalla Commissione. Lo proverebbe la circostanza che, raffrontando i criteri con le schede del confronto a coppie, non è possibile individuare l’iter logico seguito dai Commissari per accordare il grado di preferenza ai singoli partecipanti.
Neppure il Disciplinare di gara sopperisce a tale mancanza, dato che si limita ad integrare i criteri, tramite il semplice richiamo alla documentazione richiesta a corredo dell’offerta, ma senza aggiungere significativi elementi.
La genericità dei criteri non consente di capire le ragioni della preferenza accordata alla controinteressata.
1.2 - Un ulteriore profilo di illegittimità deriva dall’illogica e immotivata preferenza accordata dalla Stazione Appaltante all’offerta tecnica (cui sono stati assegnati, complessivamente, 85 punti) rispetto a quella economica (solo punti 15).
Questa suddivisione snatura il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dato che l’elemento economico è così sottovalutato che - in definitiva - la gara si risolve nella sola valutazione dell’offerta tecnica.
E, infatti, benché il ricorrente abbia proposto un ribasso pari al 36,20% (coefficiente 0,904), e la controinteressata solo del 20% (coefficiente 0,499), ciò non gli ha consentito di recuperare lo svantaggio rispetto al punteggio conseguito per l’offerta tecnica. Neppure se l’istante avesse ottenuto tutti i 15 punti a disposizione, avrebbe potuto sopravanzare la controinteressata. Ciò conferma che riservare solo 15 punti all’elemento prezzo è illogico.
2) Violazione dell’art. 83 del D.Lg. 163/07, della Direttiva CE 2004/18 e dell’art. 97 della Costituzione. Difetto di motivazione, illogicità e disparità.
La Commissione ha integrato i criteri - individuando nuovi elementi non previsti dal bando, quali il grado di sicurezza, gli aspetti architettonici e di impatto ambientale, e la multidisciplinarità - in evidente carenza di potere.
La Commissione, infatti, può solo dettare i “criteri motivazionali”, cioè specificare la suddivisione del punteggio tra il minimo e massimo previsto.
3) Violazione degli artt. 3 della L. 241/90 e 97 della Costituzione. Difetto di istruttoria e di motivazione.
La Commissione ha indicato, tra i criteri da tenere in considerazione relativamente al punto “b1) professionalità (massimo 30 punti)”, i “livelli di sicurezza”; e con riferimento al punto “b2) caratteristiche quantitative e metodologiche, desumibili dalla relazione tecnica”, il grado di sicurezza che la proposta progettuale è in grado di produrre anche con un innalzamento del livello di sicurezza e degli aspetti architettonici e di impatto ambientale”.
Premessi cenni sul significato proprio delle espressioni utilizzate, e sui metodi accettati e comunemente usati per effettuare tali valutazioni, il ricorrente rileva che, per esaminare correttamente tutte le proposte progettuali in gara, la Commissione avrebbe dovuto impiegare non meno di 100 ore, quindi almeno 10 sedute, laddove dalla documentazione risulta che detta attività è stata svolta in sole 3 sedute, quindi con estrema superficialità.
4) Errata applicazione di metodi di calcolo e contraddittorietà.
La valutazione delle offerte tecniche appare inattendibile. Infatti, il divario di ben 17 punti tra l’offerta del ricorrente e quella della controinteressata non è giustificato.
Dall’esame delle schede tecniche relative al confronto a coppie il ricorrente ritiene di poter riscontrano diverse incongruenze, che espone dettagliatamente.
2. - Autovie Venete s.p.a., costituita, puntualmente controdeduce nel merito de ricorso, concludendo per la sua reiezione.
In limine, eccepisce l’inammissibilità (rectius: irricevibilità) del primo motivo di ricorso, proposto avverso asserite manchevolezze del Bando di gara, che, ad avviso della resistente, doveva essere opposto immediatamente ed in termini.
2.1. - Anche la controinteressata Technical si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, essa pure, la tardività dell’impugnazione della lex specialis della gara.
3. - Con motivi aggiunti, dichiaratamente resisi necessari a seguito dell’accesso ai documenti di gara della controinteressata, il ricorrente solleva ulteriori doglianze, ed esattamente:
1) violazione della lex specialis. Violazione della par condicio. Difetto di istruttoria e motivazione.
L’offerta tecnica doveva contenere - a pena di esclusione - una Relazione tecnica-metodologica di 15 pagine. Quella presentata da Technical è composta di 16 pagine. E contiene, anziché una sola (come prescritto), più proposte progettuali.
Inoltre, i curricula dovevano essere predisposti in conformità degli allegati G) e H) del D.P.R. 554/99 (e composti unicamente da quanto ivi indicato), e “integrati da una brochure personale o della Società di appartenenza dei professionisti”.
La controinteressata ha presentato due curricula di soggetti non facenti parte della costituenda A.T.I., in difformità da quanto prescritto. Conseguentemente, andava esclusa.
2) Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione dell’at. 97 della Costituzione e della par condicio. Violazione degli artt. 91 e 118 del D.Lg. 163/06.
Dalla documentazione dimessa risulta che la controinteressata si avvarrà (benché abbia reso una dichiarazione di segno opposto) del subappalto, in quanto è previsto il coinvolgimento di soggetti esterni al raggruppamento (arch. Cucinella e Evangelisti, ed ing. Dezi), di cui sono stati dimessi i curricula, senza che gli stessi abbiano peraltro reso le prescritte dichiarazioni.
Le prestazioni de quibus non sono tuttavia subappaltabili, a tenore degli artt. 91 e 118 del D.Lg. 163/06.
Laddove non si configurasse un’ipotesi di (illegittimo) subappalto, si sarebbe comunque in presenza di un’ evidente lesione della par condicio, in quanto è stato attribuito un maggior punteggio all’offerta tecnica della controinteressata, tenendo in considerazione i curricula e l’apporto professionale di consulenti esterni, anziché dare atto che tali elementi non dovevano essere considerati, non consentendo la lex specialis di avvalersi di consulenti esterni.
3) Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Erronea valutazione di elementi qualificanti dell’offerta.
Sia la Relazione tecnico-metodologica che i curricula presentati dal ricorrente sono migliori di quelli della controinteressata, quindi non è ragionevole la preferenza accordata a quest’ultima.
4. - Tutte le parti presentano memorie, con cui ampliano e precisano le già rassegnate conclusioni.
5. - Il ricorso ed i motivi aggiunti non sono fondati, il che dispensa il Collegio dall’esame delle proposte eccezioni di irricevibilità parziale del ricorso, per tardiva impugnazione della lex specialis della gara.
Il procedimento di cui si controverte è un appalto (da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa) per l’affidamento di servizi di progettazione, che trova la sua disciplina, in principalità, negli artt. 50, e seguenti, del D.P.R. 554/99 (e, in specie, nell’art. 64).
L’art. 64 del D.P.R. 554/99 stabilisce che “le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo”.
Il Bando, per quanto concerne i criteri di aggiudicazione (e la relativa ponderazione), richiama:
1) le caratteristiche qualitative e metodologiche (pond. 40)
2) il merito tecnico (pond. 30)
3) la riduzione sui tempi di consegna del progetto (pond. 15)
4) l’offerta economica (pond. 15).
A sua volta, il Disciplinare di gara, integra - in perfetta conformità con la disposizione citata - i criteri succintamente esposti nel bando, precisando che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta tenendo presenti i seguenti elementi:
a) professionalità desumibile dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva riferita a servizi di ingegneria, nel complesso analoghi alle classi dell’appalto, con riferimento al precedente punto b1) …..punteggio massimo 30
b) caratteristiche qualitative e metodologiche desumibili dalla relazione tecnica di offerta (punti 25) e dal curriculum dei professionisti che svolgeranno i servizi oggetto dell’appalto (punti 15) con riferimento al precedente punto b2)…..p.m. 40
c) riduzione sui tempi di consegna del progetto, desumibile dalla relazione contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni che effettivamente e concretamente dimostrino la capacità di riduzione dei tempi contrattuali con tempo minimo 100 giorni, con riferimento al precedente punto b3) e di cui alla scheda 6)…p.m. 15
d) offerta economica di cui alla scheda 7)….p.m. 15.
Il richiamo ai precedenti punti b1), b2) e b3) (che si riportano parzialmente) vale ad ulteriormente precisare il contenuto dei criteri; il primo concerne le “notizie” circa i tre progetti relativi ad interventi significativi della propria capacità progettuale che ciascun concorrente doveva dimettere; il secondo fa riferimento alla relazione tecnica-metodologica, contenente non il progetto, bensì “un’adeguata analisi dei problemi da affrontare”, l’individuazione “dell’approccio progettuale con riferimento alle metodologie da applicare, alle caratteristiche tecnico costruttive funzionali ed estetiche delle opere”, alle problematiche della cantierabilità, al rispetto dei vincoli ambientali, agli eventuali processi innovativi che si intende proporre, l’organizzazione e lo sviluppo temporale delle diverse fasi e, in chiusura, “ogni altra circostanza operativa e tecnica che, a giudizio del concorrente rende ottimale la prestazione”; nonché i curricula dei progettisti che svolgeranno il servizio; ed il terzo si riferisce alla riduzione dei tempi di consegna del progetto “che dimostrino la reale capacità di ridurre i tempi contrattuali”
Risulta quindi per tabulas che i criteri (effettivamente alquanto scarni) indicati dal Bando sono stati correttamente ed adeguatamente precisati dal Disciplinare, che ha avuto cura altresì di scomporre in due il punteggio - di 40 punti - previsto, in generale, per le “caratteristiche qualitative e metodologiche”.
A quanto esposto, consegue che l’attività svolta dalla Commissione, nella sua seconda seduta, è stata un’ordinaria determinazione dei “criteri motivazionali”, cioè una indicazione degli elementi - tra quelli contenuti nella documentazione che i concorrenti dovevano presentare - che essa avrebbe valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio, ricompreso tra il minimo ed il massimo prestabilito dal Bando.
Quindi, ad esempio, per quando concerne la “professionalità desumibile dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva”, che il disciplinare fa discendere dai tre “progetti analoghi significativi della propria capacità progettuale”, la Commissione ha stabilito di prendere in considerazione - “nell’ordine” - “le caratteristiche strutturali, le soluzioni tecniche adottate, il grado di rispondenza della capacità progettuale in relazione alle opere da progettare oggetto dell’appalto, i livelli di sicurezza, gli aspetti architettonici e di impatto ambientale”, quindi esattamente gli elementi indicati dal Disciplinare, di cui la Commissione si è limitata ad operare la graduazione di importanza.
Lo stesso può dirsi degli altri elementi di valutazione.
I criteri, quindi, vi sono, sono stati correttamene previsti dal Bando e precisati dal Disciplinare, e la Commissione si è limitata - come è in suo potere - a graduare, in ordine di importanza, i singoli elementi che avrebbe preso in considerazione ai fini della valutazione.
5.1. - Si duole, peraltro, il ricorrente del fatto che la Commissione abbia, a suo dire, “aggiunto” ai criteri del Disciplinare anche il “livello (o grado) di sicurezza”, gli “aspetti architettonici” e la “multidisciplinarità”, non espressamente previsti.
La doglianza non coglie nel segno.
Infatti, il Disciplinare, ove precisa i contenuti della Relazione tecnica-metodologica (punto b2.1) - richiamata quale elemento di valutazione - dispone che essa deve contenere “l’analisi dei problemi da affrontare nelle diverse fasi della progettazione”, “le metodologie da applicare, le caratteristiche funzionali ed estetiche delle opere, le problematiche della cantierabilità, il rispetto dei vincoli ambientali e prescrittivi imposti dal CIPE”, elementi che già contengono in sé - quale “oggetto interno” - la necessità di valutare il livello di sicurezza delle opere, il loro aspetto architettonico (che altro non è se non la valutazione estetica di quanto viene proposto), e la multidisciplinarità, intesa quale capacità di armonizzare le diverse discipline applicabili alla progettazione di cui trattasi.
Anche se non espressamente indicati dalla lex specialis, questi elementi costituiscono momenti imprescindibili della valutazione, che la Commissione avrebbe dovuto comunque prendere in esame.
5.1.1. - Anche la seconda parte del primo motivo è infondata. Infatti è nella discrezionalità dell’Amministrazione che bandisce la gara determinare, all’interno degli intervelli previsti dalla legge, il “peso” da attribuire all’elemento economico.
Per quanto qui rileva, l’art. 64, al comma 3, del D.P.R. 554/99, stabilisce che ”i fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare:
per l'elemento a) (professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva): da 20 a 40;
per l'elemento b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curricula dei professionisti che svolgeranno il servizio): da 20 a 40;
per l'elemento c) (ribasso percentuale indicato nell'offerta economica): da 10 a 30;
per l'elemento d) (riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo): da 0 a 10”.
Ne consegue che, correttamente, la Stazione Appaltante ha attribuito il valore 15 all’elemento economico, potendo essa scegliere qualsiasi valore compreso tra 10 e 30. Il significato della disposizione è chiaro: è la P.A., nel suo prudente apprezzamento, che - in ragione delle peculiarità dell’opera - stabilisce quanto rilevi il prezzo e quanto la qualità e le caratteristiche del bene oggetto dell’appalto; cui potrebbe essere attribuito anche il valore minimo previsto dalla legge (10) senza che ciò snaturi - come vorrebbe il ricorrente - la logica dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, né provochi alcun effetto distorsivo. In questo caso, significherebbe solo che la P.A. annette grandissima (e di gran lunga prevalente) rilevanza all’aspetto tecnico piuttosto che a quello economico.
5.2. - Il terzo motivo - con cui l’istante si duole del poco tempo che la Commissione ha dedicato alla valutazione dell’elemento “grado di sicurezza” - è parimenti infondato, se non anche inammissibile per genericità.
Infatti, da un lato, come correttamente osservano resistente e controinteressata, l’oggetto della gara consiste in una progettazione “preliminare e definitiva” contenuta nella Relazione tecnica-metodologica, quindi non un progetto compiuto (che sarà oggetto della prestazione contrattuale) di cui si debba valutare in dettaglio il grado di sicurezza, e, dall’altro, che esistono comunque programmi in grado di semplificare di molto gli eventuali calcoli da verificare.
Ma, a prescindere da ciò, vi è - in fatto - un elemento risolutivo per la reiezione del motivo: e cioè che il ricorrente si è limitato ad un’astratta censura di carenza di istruttoria dovuta al poco tempo (a suo dire) impiegato dalla Commissione per le operazioni di verifica, senza tuttavia precisare quali specifici elementi - previsti dalla lex specialis - la Commissione abbia omesso di approfondire e come questo sarebbe refluito nelle singole valutazioni.
5.3. - Infondato (se non anche inammissibile), è pure l’ultimo motivo del ricorso introduttivo, afferendo la censura al merito della scelta, dato che non è sindacabile il “grado di preferenza” accordato dalla Commissione ai singoli concorrenti.
Quanto alla dedotta illogicità, va ricordato che il confronto a coppie - come più volte ribadito dalla giurisprudenza - avviene, per l’appunto, tra due soggetti per volta, cosicché se A risulta migliore di B e C migliore di D, non necessariamente A è anche migliore di C. L’errata distribuzione del termine medio vizia irrimediabilmente il ragionamento del ricorrente, che peraltro, anche in questo caso, si limita ad enunciare il vizio senza in alcun modo darne puntuale dimostrazione.
6. - Destituiti di fondamento sono anche i motivi aggiunti.
6.1. - Col primo, il ricorrente lamenta che la Relazione tecnica- metodologica presentata dalla controinteressata sia composta di 16, anziché di 15, pagine come prescritto dal Bando, a pena di esclusione.
In realtà, detta Relazione è effettivamente composta di 15 pagine + un indice, per una più agevole consultazione, non vietato dalla lex specialis.
Eccepisce, ancora, l’istante che detta Relazione contenga non una (come prescritto), ma più soluzioni progettuali.
Il motivo è infondato in fatto, dato che essa contiene esattamente quanto indicato dal Disciplinare con riferimento alle sole opere indicate dal Bando..
Da ultimo, lamenta l’irregolarità dei curricula dei professionisti che svolgeranno il servizio. Afferma il ricorrente che detti curricula sarebbero stati redatti “per esteso e in forma diversa da quella richiesta dalla lex specialis della gara”. Anche in questo caso, tuttavia, il vizio è meramente enunciato, senza alcuna puntuale dimostrazione delle difformità che inficerebbero detti curricula rispetto agli all. G) ed H) del D.P.R. 554/99.
6.2. - Il secondo motivo aggiunto contesta che Technical, avendo espresso la volontà di utilizzare anche consulenti esterni, ha in realtà effettuato un subappalto, nella specie vietato (e di cui la stessa ha espressamente dichiarato di non volersi avvalere)
Come deciso dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (provvedimento 26.7.07 n. 268), tra il personale tecnico atto a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica possono essere ricompresi anche liberi professionisti legati da contratto di collaborazione professionale con il partecipante alla gara; in questo caso, tra l’impresa che se ne avvale e detti liberi professionisti - indicati quali consulenti esterni - non ricorre alcun contratto di appalto (e, quindi, subappalto; a meno che non ne siano ravvisabili gli specifici presupposti), ma un mero contratto d’opera intellettuale.
Nel caso di specie, il ricorrente, anche questa volta, si limita ad enunciare il vizio, non supportandolo da alcun elemento dimostrativo.
Peraltro, va aggiunto, ad abundantiam, che l’art. 118, comma 22, lett. a) del D.Lg. 163/06, espressamente prevede che “non configurano come attività affidate in subappalto: l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi”.
Precisa, sul punto, Technical che il prof. Dezi e gli architetti Cucinella ed Evangelisti avranno il compito, se richiesti dal R.T., di “eseguire, correggere o perfezionare gli elaborati specialistici e di dettaglio, il primo nell’ambito della modellazione strutturale del ponte sul Piave, gli altri, sotto il profilo architettonico”.
Dall’ammissibilità dell’affidamento di opere specifiche a professionisti esterni, deriva la possibilità della Stazione Appaltante di valutare anche i curricula di tali professionisti.
6.3. Il terzo motivo aggiunto è palesemente inammissibile. Infatti lamenta che la Commissione abbia “penalizzato” l’offerta tecnica del ricorrente, nonostante la stessa dovesse considerarsi superiore per capacità professionali dei partecipanti, della Relazione tecnica- metodologica presentata, e dei curricula.
Va da sé, che la valutazione di merito di un’offerta è insindacabile in questa sede, se non per macroscopici vizi di logicità e ragionevolezza, nella specie insussistenti.
In ricorso ed i motivi aggiunti vanno, in definitiva, respinti.
7. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti tutte, delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso e motivi aggiunti in epigrafe, li respinge.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
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