REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania - Sezione settima -
composto dai Magistrati:
1) dr. Francesco Guerriero - Presidente
2) dr. Arcangelo Monaciliuni - Consigliere, rel.
3) dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli - 1^ Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2112/2008 R.g., proposto da
Esposito Raffaele, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Ferdinando Pinto, Giulio Renditiso e Rosa Persico, con domicilio eletto in Napoli, via Cesareo Console, n. 3, presso lo studio dell’avv. Erik Furno
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege presso il suo Ufficio distrettuale di Napoli, via Diaz, n. 11
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
in una ad ogni altro atto collegato e lesivo, del decreto del 18 gennaio 2008, notificato il 1^ febbraio successivo, emesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Napoli e Provincia e recante l’annullamento del provvedimento n. 71 del 26 ottobre 2007 emanato dal funzionario responsabile del V^ settore del Comune di Piano di Sorrento;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata, quale depositato dall’Avvocatura dello Stato in data 6 maggio 2008;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;
Alla camera di consiglio del 14 maggio 2008, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, relatore il consigliere dott. Arcangelo Monaciliuni ed udite le parti presenti come da relativo verbale;
Ritenuto che, nella specie, sussistano i presupposti di legge per l'immediata definizione del giudizio nel merito con motivazione in forma abbreviata;
Dato atto che a mezzo del gravame in esame il sig. Raffaele Esposito ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Napoli e Provincia (Soprintendenza, d’ora in avanti) che, in data 18 gennaio 2008, ha annullato la determinazione n. 71 del 26 ottobre 2007 cui tramite il funzionario responsabile del V^ settore del Comune di Piano di Sorrento aveva autorizzato “il sig. Esposito Raffaele, ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del d. l.vo n. 42 del 2004, ad eseguire lavori per la costruzione di una copertura in legno da realizzare in via Gottola, n. 14, nel Comune di Piano di Sorrento”;
Che l’intervento assentito a livello locale si sostanzia nella sostituzione con una copertura in legno del pergolato che attualmente copre un “comodo rurale costituito da una cortina muraria di blocchi di tufo dell’altezza di mt. 1,00 sormontato da bancale in pietra vesuviana la cui cortina all’interno non presenta alcuna pavimentazione ed allo stato è sormontato da un pergolato; cortina “su di un lato adiacente ad un locale adibito a cantina e ad una proprietà aliena, su altro lato delimitata da un edificio residenziale e per il resto circondata da un agrumeto”;
Che la Soprintendenza ha annullato il provvedimento che, a livello comunale, aveva autorizzato l’intervento innanzi descritto così motivando: “Considerato che la località interessata dall’intervento abusivo citato nelle premesse del presente decreto ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico, giusto d.m. 15.2.1962 sopracitato, poiché “oltre a costituire un caratteristico complesso di immobili avente valore estetico e tradizionale, forma dei quadrati naturali di non comune bellezza panoramica godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico”;
Considerato che dall’esame degli atti acclusi al provvedimento comunale si rileva che trattasi della realizzazione di una copertura di un fabbricato; Esaminati gli elaborati pervenuti si rileva che il manufatto proposto in sostituzione di un precedente pergolato, costituito da un tetto a doppia falda su struttura in legno e copertura di tegole è di dimensioni eccessive rispetto al volume retrostante e risulta elemento improprio ed in contrasto con i luoghi in cui è inserito con conseguente nocumento per i valori paesaggistici del contesto. Si evidenzia, peraltro, che non è comprovata la legittimità paesaggistica del predetto volume retrostante”;
Che siffatta determinazione, secondo la prospettazione di parte ricorrente, è affetta da più vizi che ne impongono l’annullamento nell’adita sede giurisdizionale;
Che, in particolare, viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. 241 del 1990, non avendo la Soprintendenza rese note in precedenza le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di parte (primo mezzo); eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostanziato dall’autonoma valutazione tecnico-discrezionale qui effettuata in dispregio di legge, ferma l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, comma 3, del d.l.vo n. 42/2004, come sostituito dal d.l.vo n. 157/2006, ove fosse a ritenersi oggi consentito all’Autorità statale di esercitare un sindacato non solo di legittimità, ma anche di merito (secondo mezzo); violazione, falsa applicazione della normativa già indicata nel motivo che precede ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, avuto conto che dalle formule utilizzate traspare evidente la mancanza di riferimenti concreti alla situazione in concreto qui data, come (sarebbe) reso pure palese dall’accenno all’asserita carenza di legittimità paesaggistica del volume retrostante, già invece dall’Esposito comprovata in atti (terzo mezzo); violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 3, 5, 7 e 8 della l. 241 del 1990, in quanto pretermesso il giusto procedimento a seguirsi nella fattispecie data, ossia in quanto omesso l’avviso di avvio del procedimento, non potendo ritenersi adeguato alla bisogna la comunicazione, effettuata al ricorrente dal Comune, della trasmissione alla Soprintendenza della pratica (quarto ed ultimo mezzo);
Precisato che il Collegio aderisce in pieno al principio giurisprudenziale secondo il quale l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica è legittimamente disposto dall’amministrazione statale ove l'autorizzazione rilasciata non contenga alcuna motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento con il vincolo ambientale e non sussista neanche un rinvio per relationem a specifici atti istruttori (ex multis, Cons. Stato, sez. sesta, 8 febbraio 2008, n. 408, 23 giugno 2006, n. 3991; Tar Campania, questa sezione settima, n. 16531 del 28 dicembre 2007);
Che, infatti, poiché il provvedimento autorizzatorio regionale (o, come nel caso di specie, sub-regionale) è atto applicativo di gestione del vincolo e non modificativo di esso e poiché quindi la sua funzione è quella di verificare, esternandone le ragioni, la compatibilità dell'opera con le esigenze di conservazione della bellezza naturale oggetto del vincolo, che ha assunto le caratteristiche ambientali come valori specifici della zona, ne deriva il corollario della legittimità della determinazione della Soprintendenza che annulli autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in difetto di motivazione, sostanziando siffatta omissione un vizio (tipico) di legittimità dell'atto amministrativo, come tale pienamente verificabile in sede di controllo da parte della ripetuta Autorità statale (cfr. sul punto in particolare, Tar Campania, ancora n. 16531/2007 cit.);
Ritenuto, tuttavia, che nella situazione data non si versi in siffatte condizioni avuto presente che, a fronte di un’autorizzazione a livello comunale che costituisce il frutto di una valutazione operata in concreto e debitamente esternata (l’intervento, per tipologia, è consono a quanto già presente nella zona), la giustificazione dell’annullamento pronunciato dalla Soprintendenza si regge su affermazioni inidonee a sostanziare una corretta effettuazione di un puro (se così può dirsi) sindacato di legittimità, oltre che insufficienti alla bisogna anche ad ammettersi una maggiore dilatazione del potere ministeriale ai sensi e per gli effetti dell’art. 159, comma 3, del d.l.vo n. 42 del 2004, nel testo vigente all’epoca di adozione del decreto soprintendizio (18 gennaio 2008) a seguito delle modifiche apportatevi dall’art. 26, comma 3, del d.l.vo n. 157 del 24 marzo 2006, secondo cui il potere di annullamento statale può esser esercitato ogni qual volta la Soprintendenza “ritenga l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio” (inciso che non compare nel più recente decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, quale che ne abbia ad essere il corretto significato);
Che invero -precisato che tale insufficienza consente di prescindere dall’approfondire la portata delle modifiche apportate nel 2006, sotto il cui imperio ratione temporis ricade la fattispecie in esame- nel caso dato, ferme (ed in presenza del)le ragioni a sostegno del rilascio dell’autorizzazione, la Soprintendenza non ha speso parole da cui possa trarsi l’effettuazione di una valutazione in concreto della situazione concreta sotto i profili paesaggistici;
Che cioè, più specificamente, né si colgono denunce di illegittimità dell’agire a livello comunale (di tutela immediata del vincolo), né valutazioni che possano comunque comportare la necessitata rimozione dell’autorizzazione, ammettendosi una più ampia estensione del potere statale all’epoca dei fatti;
Che invero l’unica valutazione spesa (e che qui è il caso di riportare nuovamente) consiste in un: “Considerato che la località interessata dall’intervento abusivo citato nelle premesse del presente decreto ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico, giusto d.m. 15.2.1962 sopracitato, poiché “oltre a costituire un caratteristico complesso di immobili avente valore estetico e tradizionale, forma dei quadrati naturali di non comune bellezza panoramica godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico”;
Che la stessa virgolettatura che racchiude, nel provvedimento della Soprintendenza, la valutazione formulata (“oltre a costituire…”) ne rende visiva l’astrattezza e la sua totale disancorazione dalla situazione concreta relativa al caso dato, appalesandosi come mero riporto delle ragioni poste a monte a supporto dell’assoggettamento dell’area al regime vincolistico, quali evidentemente inserite (e perciò virgolettate) in atti presupposti a natura generale e senza quindi l’effettuazione del passo successivo e necessitato che occorre compiere, consistente nel verificare se l’intervento in concreto da effettuarsi sia compatibile o meno con i valori da tutelare;
Che, quindi, palese emerge la carenza di istruttoria e motivazione adeguata denunciata con il terzo motivo di ricorso; carenza dimostrata anche dal mero, laconico, richiamo effettuato nel provvedimento soprintendizio alla legittimità paesaggistica del “volume retrostante”, asseritamente “non comprovata”;
Che infatti, ed a prescindere dalla portata della locuzione e dagli effetti che ne sono connessi (sul punto, cfr. sempre questa settima Sezione, n. 16531/2007), nel caso dato anche siffatto richiamo si appalesa genericamente formulato, senza peraltro chiarire in che modo il volume retrostante incida sul procedimento concretamente in fieri;
Che, in definitiva, l’evidente parvità della fattispecie (sostituzione di un pergolato su di una cortina muraria alta mt. 1,00) rende del tutto giustificata la pretesa attorea ad una effettiva e concreta specificazione del vulnus che verrebbe recato alle imprescindibili esigenze (così il provvedimento soprintendizio in altra sua parte) di tutela e conservazione dei valori paesistici tutelati dall’effettuazione della ipotizzata sostituzione;
Ritenuto, in conclusione, che il terzo mezzo esaminato sia fondato per quanto fin qui detto e che ne consegue, assorbiti quanti altri mezzi di impugnazione, il necessitato accoglimento del ricorso;
Ritenuto che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza secondo la liquidazione fattane in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione settima, visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l. 1034/1971 e succ. mod. e int., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento soprintendizio impugnato.
Pone le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente e le liquida in Euro duemila/00 (2000,00) a favore di quella ricorrente.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 14 maggio 2008.
dott. Francesco Guerriero, Presidente
dott. Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, est.