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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 16 maggio 2008 n. 4715
Pres. L. Nappi, est. L. Pasanisi
R. Minopoli e M. Guida (Avv.ti G. Iazeolla e A. Mormone) c.
Comune di Napoli (Avv.ti Tarallo, ed altri).


1. Edilizia ed Urbanistica – Opera abusiva - Ordinanza di demolizione – Emanata ai danni dell’attuale proprietario, non responsabile dell’abuso – Possibilità – Ragioni.

 

2. Edilizia ed Urbanistica – Realizzazione di un balcone – Costituisce opera esterna – titolo abilitativo ex art. 10, comma I, D.P.R. 380/2001 – Necessità – Ragioni.

 

3. Edilizia e Urbanistica – Opera realizzata sine titulo – Ordinanza di demolizione – Motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione – Non necessaria

1. L'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione (1).

 

2. La realizzazione di un balcone, con conseguente modifica del prospetto del fabbricato cui accede, costituisce opera di ristrutturazione edilizia esterna, con la conseguenza che tale intervento esige, ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, il titolo abilitativo del permesso a costruire (2).

 

3.Il provvedimento che ordina la demolizione di manufatti abusivi è atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi abusivamente e dunque non necessita di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, la quale è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (3).

 

_______________________________
1. cfr. Tar Umbria, 01 giugno 2007, n. 477;
2. cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 01 febbraio 2008, n. 468;
3. ex multis C.d.S., VI, 28 giugno 2004, n. 4743; T.A.R. Campania, sez. IV, 4 luglio 2001, n. 3071; 13 giugno 2002, n. 3485; 4 febbraio 2003, n. 617; 20 ottobre 2003, n. 12962



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO>
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEZIONE QUARTA

 


composto dai Signori:
dott. Luigi Nappi Presidente
dott. Leonardo Pasanisi Consigliere est.
dott.ssa Rosa Perna Primo Referendario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 


sul ricorso n. 7360 del 2005, proposto da
Minopoli Raffaele e Guida Maria Patrizia, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanbattista Iazeolla e Alfredo Mormone, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla via San Giacomo n. 15;

contro


Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale;

per l’annullamento, previa sospensione:
a) della D.D. del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli n. 654 del 20 giugno 2005, notificata in data 11 luglio 2005;
b) del verbale di sopralluogo redatto dagli agenti di P.M. dell’U.O.S.A.E. n. 14527/10892/ED in data 13 novembre 2004;
c) di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi se ed in quanto lesivi e gli interessi dei ricorrenti
.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
VISTO l’articolo 26, comma 4°, della legge n. 1034 del 1971;
UDITI alla pubblica udienza del 7 maggio 2008 (relatore il consigliere dott. Leonardo Pasanisi), gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO E CONSIDERATO, in fatto e diritto, quanto segue:

FATTO


Con atto notificato il 14 ottobre 2005 e depositato il successivo giorno 28, i signori Minopoli Raffaele e Guida Maria Patrizia ricorrevano innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Napoli avverso l’ordinanza di demolizione in epigrafe indicata (concernente la realizzazione in Napoli, via Venezia Giulia n. 10, senza il prescritto permesso di costruire, della seguente opera <>), chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.
I ricorrenti, in qualità di proprietari dell’appartamento ove era stato realizzato l’ampliamento in questione, deducevano l'illegittimità del provvedimento impugnato con tre distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge, di difetto di motivazione e di eccesso di potere sotto vari profili.
In particolare, deducevano: 1) la violazione dell’art. 32, co. 25, del D.L. n. 269/03 (conv. L. n. 326/03), in quanto l'ampliamento contestato sarebbe stato realizzato in data anteriore al 31 marzo 2003 (come implicitamente avvalorato dallo stesso richiamato verbale di sopralluogo, ove si legge che le opere sono “di non recente frattura”); 2) violazione dell'articolo 31 D.P.R. n. 380/01, in quanto i ricorrenti non sarebbero i responsabili del presunto abuso, sicuramente realizzato in epoca anteriore all'acquisto dell'appartamento; 3) violazione dell'articolo 33 D.P.R. n. 380/01, in quanto non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione circa la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, in considerazione dell'esiguità dell'abuso.
Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio depositando mandato e delibera. Successivamente, depositava documentazione e memoria difensiva, contestando la fondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2008, il ricorso veniva introitato in decisione.

DIRITTO


Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In relazione alla prima censura, occorre rilevare che, nel caso di specie, l’impugnato provvedimento di demolizione è stato adottato in data 20 giugno 2005, quindi ben oltre il termine del 10 dicembre 2004, fissato per la presentazione dell'istanza di condono ex D.L. n. 269/03 (conv. L. n. 326/03).
Inoltre, non soltanto i ricorrenti non hanno fornito la prova che le opere contestate siano state realizzate prima del 31 marzo 2003, ma non risulta – comunque - che abbiano presentato alcuna domanda di sanatoria.
Pertanto, come rappresentato dal Comune in memoria, non può considerarsi operante, nel caso di specie, la sospensione prevista dall'articolo 44 della legge n. 47/85 e quindi risulta correttamente applicato e richiamato nell'atto gravato l'articolo 32, co. 25, del D.L. n. 269/03 (conv. L. n. 326/03).
La censura in esame non può quindi essere condivisa.
Deve parimenti essere disattesa la seconda censura.
Per pacifico principio giurisprudenziale, l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può infatti essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione (cfr. Tar Umbria, 01 giugno 2007, n. 477).
Anche la terza censura non coglie nel segno.
Si deve in primo luogo rilevare che la realizzazione di un balcone con conseguente modifica del prospetto del fabbricato cui accede costituisce opera di ristrutturazione edilizia esterna, con la conseguenza che tale intervento esige, ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, il titolo abilitativo del permesso a costruire (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 01 febbraio 2008, n. 468).
Ciò posto, l'applicazione dell'invocata disposizione normativa di cui all'articolo 33 D.P.R. n. 380/01 è meramente eventuale, essendo infatti subordinata alla specifica dimostrazione (nella specie del tutto mancante) che la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
Infine, il provvedimento che ordina la demolizione di manufatti abusivi è atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi abusivamente (fra le tante, C.d.S., VI, 28 giugno 2004, n. 4743) e dunque non abbisogna di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, la quale è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (T.A.R. Campania, sez. IV, 4 luglio 2001, n. 3071; 13 giugno 2002, n. 3485; 4 febbraio 2003, n. 617; 20 ottobre 2003, n. 12962).
Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve in conclusione essere respinto.
In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7360/2005 R.G.), lo respinge.
Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2008.
Il Presidente Il Consigliere est.
(dott. Luigi Nappi) (dott. Leonardo Pasanisi)




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