T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 15 maggio 2008 n. 236
L. Papiano Pres U. Giovannini Est.
T. Ferri Teore (Avv. S. Asmone) contro l’Azienda Ospedaliera di Parma (Avv. A. Avanzini) |
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1. Giurisdizione e competenza - Controversia proposta da un professore universitario svolgente anche attività assistenziale presso una pubblica struttura ospedaliera ed inerente la legittimità o meno di una sanzione disciplinare irrogatagli - Rientra a pieno titolo tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
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2. Pubblico impiego - Sanzione di cui all’art. 5, comma 14, del D. Lgs. n. 517 del 1999 - È riferita esclusivamente all’attività assistenziale svolta dal professore universitario presso le Aziende sanitarie locali – Attività libero / professionale svolta dal docente universitario presso la stessa struttura - Inapplicabilità
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1. La controversia, proposta da un professore universitario svolgente anche attività assistenziale presso una pubblica struttura ospedaliera, ed inerente la legittimità o meno di una sanzione disciplinare irrogatagli da tale ultima amministrazione, proprio sulla base del proprio “status” di dipendente universitario, rientra a pieno titolo tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto la prestazione lavorativa di tali pubblici dipendenti costituisce un “unicum” inscindibile, regolato essenzialmente dalle disposizioni sul personale docente universitario e solo marginalmente da quelle riguardanti il personale del Servizio Sanitario Nazionale
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2. La sanzione di cui all’art. 5, comma 14, del D. Lgs. n. 517 del 1999 è riferita esclusivamente all’attività assistenziale svolta dal professore universitario presso le Aziende sanitarie locali, senza che in alcuna parte della stessa sia fatto cenno alcuno alla diversa ed eventuale attività libero – professionale svolta dal docente universitario presso la stessa struttura, con conseguente inapplicabilità della stessa in tale ultimo caso (fattispecie relativa alla sospensione, ritenuta illegittima, di un professore universitario preposto ad un’unità operativa semplice dell’Azienda Ospedaliera, dall’attività libero professionale svolta presso la stessa struttura, per presunte irregolarità relative alla gestione delle liste di attesa dei pazienti)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 00236/2008 REG.SEN.
N. 00383/2005 REG.RIC.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma - Sezione Prima
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 383 del 2005, proposto da:
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Ferri Teore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Asmone, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, via Cairoli 1;
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contro
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Azienda Ospedaliera di Parma, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Avanzini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, viale Mariotti, 1;
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per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione in data 27/10/2005, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma ha sospeso il ricorrente dall’attività medico professionale per mesi quattro.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 4/3/2008, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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La presente causa verte sulla legittimità del provvedimento con cui il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma ha sospeso per mesi quattro il ricorrente, professore universitario preposto ad un’unità operativa semplice della stessa Azienda Ospedaliera, dall’attività libero professionale svolta presso la stessa struttura.
La presente controversia ha tratto origine dalla nota in data 21/6/2005, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria chiedeva al ricorrente chiarimenti in ordine a presunte irregolarità relative alla gestione delle liste di attesa dei pazienti.
Il ricorrente, ottenuti gli atti sulla base dei quali si era attivato il Direttore Generale, forniva i chiarimenti richiesti, precisando che gran parte dei problemi e degli errori erano ascrivibili alla recente introduzione di procedure informatizzate per la gestione delle liste, ed in particolare all’eccessivo numero di codici di registrazione dei pazienti, taluni dei quali difficilmente comprensibili, ed al fatto che a dette operazioni spesso era preposto il personale infermieristico che sovente non era in grado di ascrivere ai singoli pazienti l’esatto codice di registrazione.
L’Azienda ospedaliera, tuttavia, riteneva di avviare la procedura di cui all’art. 5, comma 14, D. Lgs. n. 517 del 1999, all’esito della quale e nonostante che il Comitato dei Garanti avesse espresso all’unanimità parere negativo, adottava il gravato provvedimento di sospensione.
Secondo il ricorrente, tale atto è illegittimo per violazione, sotto un duplice aspetto, dell’art. 5, comma 14 del D. Lgs. n. 517 del 1999, nonché per violazione dei principi generali dell’ordinamento e per eccesso di potere riguardo ai profili del travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità manifesta e sviamento di potere.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria intimata, costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; nel merito, ritenendo il ricorso infondato, ne chiede la reiezione con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari legali.
Alla pubblica udienza del 4/3/2008, la causa è stata chiamata ed è stata, quindi, trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.
Il Tribunale deve affrontare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente amministrazione ospedaliera in riferimento alla ritenuta competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, a decidere le controversie in materia di impiego del personale del S.S.N..
L’eccezione è infondata, trattandosi di ricorso proposto da professore universitario e, quindi, da soggetto appartenente ad una delle categorie di dipendenti pubblici c.d. “non contrattualizzate”, le cui controversie di lavoro dapprima ai sensi del D. Lgs. n. 80 del 1998 ed attualmente ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 165 del 2001 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel caso in esame, il ricorrente, professore universitario svolgente anche attività assistenziale presso una pubblica struttura ospedaliera contesta la legittimità di una sanzione disciplinare irrogatagli da tale ultima amministrazione, proprio sulla base del proprio “status” di dipendente universitario.
La causa, pertanto, rientra a pieno titolo tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto la prestazione lavorativa di tali pubblici dipendenti costituisce un “unicum” inscindibile, regolato essenzialmente dalle disposizioni sul personale docente universitario e solo marginalmente da quelle riguardanti il personale del Servizio Sanitario Nazionale (v. da ultimo T.A.R. Liguria, sez. I^, 28/9/2007 n. 1574).
Scendendo a trattare il merito della causa, il Collegio osserva che il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo mezzo d’impugnazione, con il quale si rileva violazione dell’art. 5, comma 14, del D. Lgs. n. 517 del 1999.
Detta norma, riferita ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le strutture sanitarie dispone che “ferme restando le sanzioni e i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d’ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, può sospendere i professori e i ricercatori universitari dall’attività assistenziale e dispone l’allontanamento dall’azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza…”.
Dalla semplice lettura della norma risulta evidente che la sanzione è riferita esclusivamente all’attività assistenziale svolta dal professore universitario presso le Aziende sanitarie locali, senza che in alcuna parte della stessa sia fatto cenno alcuno alla diversa ed eventuale attività libero – professionale svolta dal docente universitario presso la stessa struttura.
Né, d’altra parte può essere condivisa la tesi dell’amministrazione ospedaliera, secondo la quale l’applicabilità della norma alla fattispecie in esame discenderebbe dalla deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia – Romagna 28/1/2002 n. 54, laddove al punto n. 5 “Funzioni aziendali” prevede appunto la possibilità, per le strutture sanitarie locali, di sanzionare disciplinarmente anche con la sospensione temporanea dall’attività libero – professionale il proprio personale che svolga anche tale attività, oltre a quella ordinaria assistenziale.
Detta disposizione regionale, infatti, introduce alcune precisazioni in materia di sanzioni disciplinari relative al personale dipendente dalle strutture sanitarie locali e la stessa non può pertanto applicarsi ad un soggetto che pur svolgendo attività assistenziale all’interno della struttura sanitaria, risulta giuridicamente alle dipendenze di altra amministrazione pubblica.
Le considerazioni che precedono trovano ulteriore supporto nell’ultima parte della stessa disposizione regionale, laddove espressamente si prevede che “Ai dirigenti universitari si applicano le disposizioni previste nei commi 13 e 14 dell’art. 5 del D.Lgs. 517/1999”, con la conseguenza che, in riferimento a tali soggetti, il potere disciplinare del Direttore della struttura sanitaria è esercitatile esclusivamente sull’attività assistenziale svolta dai medesimi presso la struttura sanitaria.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato.
La natura assorbente del motivo accolto esime il collegio dall’esaminare gli ulteriori motivi rassegnati in ricorso.
Valutata la peculiarità della causa e delle questioni ad essa connesse, il Collegio ritiene che le spese relative al presente giudizio possano essere integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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