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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 15 maggio 2008 n. 1484
V. Fiorentino Pres Est.
R. Squki (Avv.ti A. Mori e R. Randellini) contro la Questura di Arezzo (Avvocatura dello Stato)


Stranieri - Art. 32, comma 1, del T.U. sull’immigrazione - Va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno va rilasciato anche al minore sottoposto alla tutela ai sensi dell’art. 343 e seguenti del Codice Civile

L’art. 32, comma 1, del T.U. sull’immigrazione (recante “disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età”) va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno va rilasciato quando il minore sia stato sottoposto non solo ad un affidamento “amministrativo” o “giudiziario” (ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983), ma anche alla tutela ai sensi dell’art. 343 e seguenti del Codice Civile. Difatti, l’affidamento e la tutela – pur avendo presupposti diversi – sono entrambi finalizzati ad assicurare le cure al minore. Inoltre la vigente legislazione ha assimilato l’istituto della tutela al vincolo familiare, in quanto originato da situazioni di bisogno anche più gravi di quelle che originano l’affidamento familiare, sicché – nel rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza – la normativa che protegge il minore posto in affidamento va applicato, a maggior ragione, al minore sottoposto a tutela


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01484/2008 REG.SEN.
N. 00654/2008 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 654 del 2008, proposto da:

 

Squki Refat, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Mori e Roberta Randellini, con domicilio eletto presso Rosa Vignali in Firenze, viale Gramsci 22;

 

contro

 

Questura di Arezzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

 

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore di Arezzo emesso in data 18.01.2008 e notificato il 17.03.2008, con il quale è stato disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da esso ricorrente in data 12.10.2007, nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Arezzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/05/2008 il dott. Vincenzo Fiorentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

 

Ritenuto:

 

1) L’attuale ricorrente, cittadino albanese, ha fatto ingresso, clandestinamente in Italia , ed in data 13 marzo 2007, ha ottenuto un permesso di soggiorno per minore età valido fino al 16 ottobre 2007, in virtù della nomina a tutore, con apposito provvedimento dell’attività giudiziaria, di un suo congiunto, presente in Italia, con regolare permesso di soggiorno.
In data 12 ottobre 2007, poco prima del raggiungimento del 18° anno di età, ha presentato istanza volta ad ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno “per minore età” in permesso “per lavoro subordinato”.
Tale domanda è stata presentata con riferimento all’art. 32 del T.U. n. 286/1998.
2) Con il provvedimento impugnato la domanda è stata respinta sul rilievo che, avendo lo straniero chiesto la regolarizzazione della sua posizione nell’imminenza della maggiore età, non avrebbe seguito alcun percorso di integrazione sociale e civile, né corsi di studio, né dimostrato il possesso di un lavoro – così come previsto dall’art. 32 del T.U. n. 286/98.
3) Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del suddetto art. 32 sull’assunto che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso disattendendo che tale art. 32, comma 1 del T.U. (recante “disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età”) avrebbe dovuto essere interpretato tenendo conto dei principii enunciati dalla sentenza n. 198 del 2003 della Corte Costituzionale.
4) Il collegio ritiene fondato quanto dedotto in ricorso.
Il suindicato articolo, al comma 1, ha previsto che possa “essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie e di cura” ai soggetti stranieri che compiono la maggiore età e che siano in condizioni di affidamento ai sensi dell’”art. 31 commi 1 e 2, e di minori comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184”, (sul “diritto del minore a una famiglia”):
Esso, come affermato dal Consiglio di Stato (sezione sesta), con la sentenza n. 1681/05, del 12 aprile 2005, va interpretato nel senso che il permesso va rilasciato quando il minore sia stato sottoposto non solo ad un affidamento “amministrativo” o “giudiziario” (ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983), ma anche (come nella specie) alla tutela ai sensi dell’art. 343 e seguenti del Codice Civile.
Difatti, l’affidamento e la tutela – pur avendo presupposti diversi – sono entrambi finalizzati ad assicurare le cure al minore. Inoltre la vigente legislazione ha assimilato l’istituto della tutela al vincolo familiare, in quanto originato da situazioni di bisogno anche più gravi di quelle che originano l’affidamento familiare, sicché – nel rispetto dei principii costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza – la normativa che protegge il minore posto in affidamento va applicato, a maggior ragione, al minore sottoposto a tutela.
Tale conclusione, come riportato nella suddetta decisione del Consiglio di Stato, non è smentita dall’art. 32, comma 1bis, del T.U. n. 286 del 1998 (come modificato dalla legge n. 189 del 2002), per il quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato “ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico privato”.
Tale disposizione, infatti, ha introdotto una ulteriore e distinta fattispecie in cui può essere rilasciato il permesso di soggiorno, senza incidere sui casi già ammessi dal precedente comma 1:
- il comma 1 si riferisce ai minori sottoposti ad affidamento o a tutela (all’evidente scopo di salvaguardare l’unità familiare);
- il comma 1 bis si riferisce “ai minori stranieri non accompagnati”, che versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dell’ammissione al “progetto di integrazione sociale e civile”.
Atteso che i requisiti previsti dai due commi sono alternativi e non cumulativi, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese ed onorari di causa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, definendo immediatamente la controversia, accoglie il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento con lo stesso impugnato; spese ed onorari di causa compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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