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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 14 maggio 2008 n. 1475
G. Petruzzelli Pres P.Grauso Est.
L. Servadio (Avv.ti Prof. M.P. Chiti ed S. Del Tredici) contro l'Azienda U.S.L. n. 5 - Pisa, Gestione Liquidatoria U.S.L. n. 12 - Pisa (non costituita)


Responsabilità amministrativa - Trattamento pensionistico – Quantificazione – Collocamento a riposo per raggiungimento dei quarant’anni di contribuzione - Controllo della p.a. circa la computabilità e ricongiungibilità di tutti i periodi di servizio considerati – Si presume avvenuto - Pensionamento senza avere prima effettuato le dovute verifiche – Responsabilità della p.a. - Sussistenza

In tema di quantificazione del trattamento pensionistico, la circostanza che l’amministrazione abbia ritenuto raggiunta la soglia dei quarant’anni di contribuzione e, di conseguenza, abbia collocato a riposo il proprio dipendente, non può che far presumere espletato il controllo circa la computabilità e ricongiungibilità di tutti i periodi di servizio considerati, giacché, nella specie, la maturazione dell’anzianità contributiva massima viene in rilievo quale presupposto non tanto e non solo del riconoscimento del trattamento pensionistico più elevato, ma anche del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età come prolungati dall’art. 1 l. 50/91. L’aver disposto il pensionamento del ricorrente senza avere prima effettuato le dovute verifiche costituisce pertanto inadempimento di tale obbligo, né ad escludere la colpa dell’amministrazione procedente rileva il ritardo dell’Università nella trasmissione dei dati relativi alla contribuzione versata in favore del ricorrente, posto che il controllo avrebbe dovuto in ogni caso precedere, e non seguire, l’assunzione della delibera di collocamento a riposo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 2234 REG. RIC.
ANNO 2000

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 2234 R.G. 2000 proposto da

 

Servadio Luciano, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Mario P. Chiti e Selvaggia Del Tredici, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83

 

c o n t r o

 

Azienda U.S.L. n. 5 – Pisa, Gestione Liquidatoria U.S.L. n. 12 – Pisa

 

P E R L A D E C L A R A T O R I A
del diritto al risarcimento del danno rappresentato dalla differenza fra l’importo delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito continuando a lavorare fino al raggiungimento del massimo contributivo di cui alla legge n. 50/91 e l’importo da lui percepito a titolo di prestazione previdenziale in misura inferiore a quella massima, oltre ad interessi e rivalutazione.

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 27 marzo 2008, relatore il Referendario dott. Pierpaolo Grauso, l’avv. Chiti per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con ricorso notificato l’11 e depositato il 15 settembre 2000, il Prof. Luciano Servadio, già primario di Chirurgia presso l’Ospedale S. Chiara di Pisa, esponeva che, pur avendo egli raggiunto il 15 agosto 1991 il limite di età previsto per il collocamento a riposo, in applicazione dell’art. 1 co. 1 della legge n. 50/91 l’amministrazione di appartenenza – all’epoca, la U.S.L. n. 12 pisana – lo aveva mantenuto in servizio fino al 1 dicembre 1993, onde consentirgli di raggiungere l’anzianità contributiva occorrente a fargli conseguire il massimo della pensione.
La data di cessazione dal servizio, proseguiva il ricorrente, era stata individuata dalla stessa U.S.L. n. 12 sulla base di una ricostruzione della carriera che, successivamente all’assunzione della delibera di cessazione, si era rivelata errata: in particolare, era emerso che, per i servizi prestati presso l’Università di Perugia come assistente supplente dal 1 dicembre 1053 al 31 maggio 1954, e come assistente incaricato dal 1 giugno 1954 al 15 marzo 1956, egli non risultava essere stato assicurato presso l’I.N.P.S.. Ne era conseguita la inevitabile revisione dell’anzianità contributiva e la corrispondente riduzione del trattamento pensionistico da lire 60.383.400 a lire 55.172.000 annui. Successivamente, avendo l’Università di Perugia provveduto a costituire in suo favore una posizione assicurativa ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/62, la stessa U.S.L. n. 12 aveva presentato all’I.N.P.D.A.P. domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, che era stata però respinta in quanto prodotta oltre la cessazione dal servizio. Inoltre, il trattamento pensionistico riconosciutogli era stato ulteriormente ridotto per effetto del ricalcolo della media ponderata delle retribuzioni, fino a dare luogo ad un trattamento mensile di importo inferiore di circa un milione di lire rispetto a quello che gli sarebbe spettato ove i versamenti contributivi fossero stati regolarmente effettuati.
Tanto premesso, in diritto il Servadio deduceva come la U.S.L.. n. 12, nel collocarlo a riposo, avesse colpevolmente trascurato di verificare la regolarità della sua posizione contributiva ai fini del raggiungimento del massimo della pensione, provocandogli un pregiudizio consistente in una riduzione del trattamento previdenziale oramai irreversibile, in assenza di strumenti giuridici idonei ad eliminare o comunque contenere le conseguenze dannose della negligente condotta dell’amministrazione datrice di lavoro. Concludeva pertanto affinché l’Azienda U.S.L. n. 5 – Pisa, subentrata alla soppressa U.S.L. n. 12, nonché la Gestione Liquidatoria della predetta U.S.L. n. 12, fossero condannate a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, l’importo delle retribuzioni che egli avrebbe percepito continuando a lavorare fino al raggiungimento del massimo contributivo e l’importo del trattamento previdenziale percepito in misura ridotta, con l’aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nella contumacia delle amministrazioni intimate, la causa, istruita documentalmente, veniva discussa e trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 27 marzo 2008.

 

D I R I T T O

 

La controversia ha per oggetto la domanda proposta dal Prof. Luciano Servadio, già primario di Chirurgia presso l’Ospedale S. Chiara di Pisa, per il risarcimento del danno procuratogli dall’amministrazione di appartenenza – la U.S.L. n. 12 – nel momento in cui, collocandolo a riposo, avrebbe omesso di effettuare le dovute verifiche preventive circa la effettiva titolarità, in capo al lavoratore, di una posizione contributiva idonea a garantirgli il massimo del trattamento pensionistico. Sostiene in particolare il ricorrente che, essendo egli rimasto in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 l. n. 50/91, la delibera di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere assunta soltanto previa acquisizione – dalle amministrazioni alle cui dipendenze egli aveva prestato servizio – dei documenti probanti l’effettiva consistenza contributiva dell’interessato, da valutarsi adeguatamente; questo avrebbe fatto emergere in tempo utile l’omesso versamento dei contributi relativamente al servizio da lui prestato presso l’Università degli Studi di Perugia tra il 1 dicembre 1953 ed il 15 marzo 1956, consentendogli di protrarre la sua permanenza in servizio fino al conseguimento dell’anzianità contributiva massima e, comunque, di evitare o contenere il pregiudizio consistente nella percezione di un trattamento di quiescenza irreversibilmente inferiore al massimo (va precisato che il ricorrente quantifica il danno in misura pari alla differenza fra l’importo delle retribuzioni che avrebbe percepito permanendo in servizio fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima e l’importo percepito nello stesso periodo a titolo di pensione).
La domanda è fondata, e può essere accolta, nei termini e con le precisazioni che seguono.
L’art. 1 della legge n. 50/91, applicabile ratione temporis alla fattispecie (la disposizione è stata abrogata dall’art. 13 D.Lgs. n. 299/99), stabiliva che i primari ospedalieri di ruolo, i quali non avessero raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione, potessero chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età: il ricorrente Servadio, avendo tempestivamente esercitato la facoltà riconosciutagli dalla legge, è stato pertanto mantenuto in servizio anche dopo il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, per essere collocato a riposo con decorrenza dal 1 dicembre 1993, data individuata dall’ente di appartenenza quale termine di maturazione dell’anzianità contributiva occorrente al conseguimento del trattamento pensionistico massimo.
In prima approssimazione, deve rilevarsi che l’efficacia precettiva del citato art. 1 l. n. 50/91 si esaurisce nel derogare alla previsione dell’obbligatorio collocamento a riposo per raggiungimento del limite dei sessantacinque anni di età, sancito per il personale sanitario laureato delle UU.SS.LL. dall’art. 63 del D.P.R. n. 761/79, mentre va escluso che da esso sia ricavabile, nei confronti dell’amministrazione procedente, il vincolo invocato dal Servadio relativamente alla verifica preventiva delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento della pensione massima, vale a dire della regolarità della posizione contributiva dell’interessato: rispetto a tale profilo, la norma si presenta infatti del tutto neutrale, non contenendo alcuna previsione che radichi in capo alla P.A. uno speciale obbligo di controllo preventivo.
La fonte di tale obbligo deve allora essere rinvenuta altrove, tenendo presente che – secondo quanto risulta dalla relazione del 9 ottobre 2000 indirizzata dall’Azienda Ospedaliera Pisana alla U.S.L. n. 5, in atti – la decorrenza del collocamento a riposo del Prof. Servadio è stata determinata sul presupposto dell’avvenuto raggiungimento dei quarant’anni di servizio “utile a pensione”, ivi compreso il periodo di servizio reso dal sanitario presso l’Università di Perugia dal 1 dicembre 1953 al 15 marzo 1956: periodo che, dalla allegata determinazione INPDAP di conferimento della pensione, risulta oggetto di ricongiunzione ai sensi della legge n. 523/54.
Al riguardo, merita innanzitutto osservare che tanto la legge n. 523/54, dianzi menzionata, quanto il D.P.R. n. 1092/73 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, applicabile ai dipendenti delle U.S.L. in virtù del rinvio operato dall'art. 83 D.P.R. n. 761/79), prevedono che la ricongiunzione dei servizi resi allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sia effettuata a domanda dell’interessato, da presentarsi contestualmente alla dichiarazione dei servizi prestati e comunque almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio (artt. 11 e 147 D.P.R. n. 1092/73); analogamente, richiede la domanda dell’interessato la ricongiunzione onerosa ex art. 2 della legge n. 29/79, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, mentre l’art. 6 della medesima legge n. 29/79, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 74 co. 2 D.P.R. n. 761/79, prevede che la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza avvenga d’ufficio.
Ciò posto, dagli elementi a disposizione non emerge se e quando il ricorrente abbia presentato domanda di ricongiunzione del periodo di servizio prestato presso l’Università di Perugia, ovvero se alla ricongiunzione si sia proceduto d’ufficio. Si è visto però, e per espressa ammissione dell’amministrazione di appartenenza, che in sede di delibera di collocamento a riposo tale periodo è stato utilmente computato nell’anzianità contributiva del Servadio, ed ha perciò contribuito al suo innalzamento fino al limite massimo dei quarant’anni; questo, alla luce delle disposizioni che la stessa amministrazione asserisce di aver applicato ai fini della ricongiunzione (si veda, ancora una volta, la relazione del 9 ottobre 2000), comporta che l’ufficio competente ad effettuare la liquidazione del trattamento pensionistico abbia, sia pure per implicito, vagliato favorevolmente la computabilità a fini pensionistici di tutti i servizi pregressi resi dal ricorrente ed, in particolare, di quelli resi presso l’Università di Perugia: secondo il sistema delineato dal legislatore, la verifica avrebbe dovuto tuttavia precedere non solo la liquidazione del trattamento di pensione, ma anche la delibera di cessazione dal servizio, in tal senso particolarmente significativa apparendo la previsione di cui all’art. 155 co. 1 D.P.R. n. 1092/73, secondo cui la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto.
In altre parole, la circostanza che l’amministrazione abbia ritenuto raggiunta la soglia dei quarant’anni di contribuzione e, di conseguenza, abbia collocato a riposo il Prof. Servadio, non può che far presumere espletato il controllo circa la computabilità e ricongiungibilità di tutti i periodi di servizio considerati, giacché, nella specie, la maturazione dell’anzianità contributiva massima viene in rilievo quale presupposto non tanto e non solo del riconoscimento del trattamento pensionistico più elevato, ma anche del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età come prolungati dall’art. 1 l. 50/91.
Da un lato, il dovere dell’amministrazione di pronunciarsi sulla ricongiunzione implica dunque la necessaria verifica della regolarità dei versamenti contributivi con riguardo a tutti i periodi oggetto della ricongiunzione medesima, in conformità con la complessiva ratio della disciplina legislativa della materia; per altro verso, siffatto dovere si sovrappone a quello di disporre d’ufficio il collocamento a riposo del dipendente una volta raggiunti i limiti di età, a sua volta implicante il riscontro della effettiva maturazione del presupposto, di modo che – in relazione ad entrambi i profili considerati – a carico della P.A. datrice di lavoro è senz’altro configurabile un obbligo giuridico di controllo preventivo, cui corrisponde un legittimo ed incolpevole affidamento dell’interessato in ordine alla correttezza della propria posizione contributiva ed alla maturazione dell’anzianità contributiva massima. L’aver disposto il pensionamento del ricorrente Servadio senza avere prima effettuato le dovute verifiche costituisce pertanto inadempimento di tale obbligo, né ad escludere la colpa dell’amministrazione procedente rileva il ritardo dell’Università di Perugia nella trasmissione dei dati relativi alla contribuzione versata in favore del ricorrente, posto che, lo si ripete, il controllo avrebbe dovuto in ogni caso precedere, e non seguire, l’assunzione della delibera di collocamento a riposo.
L’accertata violazione dell’obbligo di verifica preventiva della regolarità dei versamenti contributivi non equivale, peraltro, ad affermazione di responsabilità, occorrendo in primo luogo indagare se tra la condotta omissiva della U.S.L. n. 12 e la lesione patrimoniale lamentata dal ricorrente sussista un apprezzabile rapporto causale, ovvero se il danno debba essere esclusivamente imputato all’omissione contributiva in cui è a suo tempo incorso l’ateneo perugino.
Ora, il danno, pur prospettato come consistente nel godimento di un trattamento pensionistico inferiore al massimo, viene quantificato dal Servadio in misura pari alla differenza fra l’importo delle retribuzioni che egli avrebbe percepito continuando a lavorare fino al raggiungimento del massimo contributivo, ed i minori importi percepiti a titolo di pensione. In questi limiti, non vi è dubbio che il pregiudizio dedotto si pone in rapporto di derivazione causale diretta dal comportamento della U.S.L. n. 12, la quale, ove avesse tempestivamente verificato la non computabilità a fini pensionistici del periodo 1 dicembre 1953 – 15 marzo 1956, avrebbe dovuto e potuto consentire al ricorrente di trattenersi in servizio oltre la data del 30 novembre 1993 e fino al conseguimento dell’anzianità contributiva massima, essendovi tenuta in forza della domanda presentata dal Servadio ai sensi dell’art. 1 l. 50/91, ed a ciò non ostando l’età anagrafica del dipendente: se, infatti, alla data del collocamento a riposo a costui sono stati riconosciuti trentasette anni e sette mesi di servizio utile, i due anni e tre mesi mancanti a coprire il quarantennio di contribuzione sarebbero maturati al febbraio del 1996, vale a dire prima del compimento del settantesimo anno di età da parte dell’interessato; e poiché non vi è dubbio che, nonostante la pregressa omissione contributiva in suo danno, il trattenimento in servizio nei termini indicati gli avrebbe senz’altro consentito di godere del trattamento pensionistico massimo, a maggior ragione non può negarsi che la differenza fra le retribuzioni che il Servadio avrebbe avuto diritto di percepire rimanendo in servizio fino al febbraio 1996 ed il trattamento previdenziale effettivamente percepito nello stesso periodo a seguito dell’anticipato collocamento a riposo rappresenti una voce di danno certa, risarcibile a titolo di lucro cessante.
Quanto alla titolarità passiva dell’obbligo di risarcire il danno sofferto dal ricorrente, è sufficiente rinviare all’oramai pacifico indirizzo, secondo cui con la soppressione delle unità sanitarie locali e l'istituzione delle aziende sanitarie locali non si è verificata la successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime, perché l'art. 6 co. 1 l. n. 724/94 e l'art. 2 co. 14 l. n. 549/95 hanno individuato nelle regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i pregressi debiti delle UU.SS.LL. attraverso apposite "gestioni stralcio", rimaste di competenza regionale anche quando queste ultime sono state trasformate in "gestioni liquidatorie" e affidate ai direttori generali delle neoistituite AA.SS.LL. (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2004, n. 1546). Ne discende che la domanda può essere accolta nei soli confronti della Gestione Liquidatoria della soppressa U.S.L. n. 12 pisana, cui l’obbligazione risarcitoria si riferisce, mentre va esente da responsabilità la parimenti intimata A.S.L. n. 5.
Per effetto delle considerazioni che precedono, la Gestione Liquidatoria della U.S.L. n. 12 – Pisa deve essere condannata a corrispondere al ricorrente l’ammontare della differenza fra le retribuzioni che questi avrebbe avuto diritto di percepire rimanendo in servizio fino al mese di febbraio 1996 (compreso) ed il trattamento previdenziale percepito dal ricorrente nello stesso periodo, con l’aggiunta della rivalutazione da computarsi a decorrere dalle singole scadenze mensili, nonché degli interessi “compensativi”, da calcolarsi (non sugli importi delle singole differenze mensili già rivalutati, ma) sulla base costituita dalla semisomma di ciascun importo al suo valore attuale e dello stesso importo al suo valore al momento della maturazione del diritto. In mancanza della prova di un danno maggiore, il tasso d’interesse annuo applicabile viene determinato in via equitativa - tenuto conto delle variazioni del tasso legale - nella misura del 4%.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Gestione Liquidatoria, e sono liquidate come in dispositivo. Nulla è dovuto nei rapporti fra il ricorrente e la A.S.L. n. 5, stante la contumacia di quest’ultima.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto condanna la Gestione Liquidatoria della U.S.L. n. 12 – Pisa a corrispondere in favore del ricorrente l’ammontare della differenza fra le retribuzioni che il ricorrente Prof. Servadio avrebbe avuto diritto di percepire rimanendo in servizio fino al mese di febbraio 1996 (compreso) ed il trattamento previdenziale da lui percepito nel medesimo periodo, con l’aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso e nei limiti di cui in parte motiva;
condanna la Gestione Liquidatoria della U.S.L. n. 12 alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 27 marzo 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Vincenzo FIORENTINO - Presidente
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere
Pierpaolo GRAUSO - Referendario



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