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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 22 maggio 2008 n. 4796
Pres. Baccarini, Rel. Lundini
Securitas Metronotte S.r.l. e altre (Avv.M. Racco) c.ANAS (Avv.St.);A.t.i. Coopservice soc. Coop. p.a. e Barani Group s.r.l. (Avv.ti P. Coli e M. Colarizi)


Contratti della PA – Servizio di vigilanza – Bando – Clausola minimi tariffari - Applicazione – Legittimità – Ragioni – Disapplicazione – Potere della SA – Non sussiste

E’ legittima l’applicazione della clausola del bando che prevede l’esclusione delle offerte per il servizio di vigilanza contenenti tariffe inferiori ai minimi stabiliti dalla tariffa di legalità prefettizia, in quanto, sebbene trattasi di disposizione che viola i principi comunitari di tutela della libertà di circolazione delle prestazioni espressi nella sentenza della Corte di Giustizia CE 13.12.2007, C – 465/05 e recepiti nel D.L. n. 59/2008, entrambi sopravvenuti rispetto all’avvio della procedura concorsuale, tuttavia, nè è riconosciuto al giudice amministrativo un potere di disapplicazione del bando contrario ai principi comunitari, in quanto trattasi di atto amministrativo e non di disposizioni normative interne, né esso rientra nelle ipotesi di nullità degli atti amministrativi previsti dall’art. 21 septies della L. 241/90 e s.m.i.. Peraltro, la disapplicazione sarebbe, essa stessa, non conforme al principio comunitario della tutela concorrenza, da cui discendono il principio di affidamento ingenerato dalle clausole del bando e quello della parità delle condizioni partecipative e pertanto, all’amministrazione che si sia autovincolata al bando di gara o alla lettera d’invito, non resta alcuna discrezionalità nel corso del procedimento al fine di sottrarsi alle regole da essa stessa stabilite, ostandovi il principio comunitario della tutela della par condicio dei concorrenti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Ric. N. 2211/2007

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA, SEZIONE III

 

Composto dai signori : Stefano BACCARINI Presidente; Domenico LUNDINI Cons. rel. est.; Cecilia ALTAVISTA Primo Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 2211 del 2007/Reg. gen., proposto dalle

 

imprese Securitas Metronotte S.r.l., Istituto di Vigilanza Città di Roma soc. coop. a r.l. e Metroitalia Service s.r.l., riunite in costituenda associazione temporanea di imprese, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avv. Mario Racco, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dello stesso, Viale Mazzini 114/b;

 

C O N T R O

 

l’ANAS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;

 

e nei confronti

 

della ATI costituenda tra Coopservice soc. coop. p.a. e Barani Group s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Paolo Coli e Massimo Colarizi ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo dei menzionati difensori, in Roma, Via Panama 12;

 

per l’annullamento
del provvedimento di aggiudicazione provvisoria alla ATI costituenda tra Coopservice soc. coop. p.a. e Barani Group s.r.l. della gara d’appalto a licitazione privata per l’affidamento del servizio di sicurezza, reception, accoglienza e portierato da eseguirsi presso sedi ANAS, per la durata di 24 mesi, rinnovabile per altri 24, del valore di euro 1.320.000, la cui adozione è stata comunicata alle ricorrenti a mezzo fax in data 8 marzo 2007;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e dell’ATI controinteressata;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti i motivi aggiunti depositati dalla parte ricorrente in data 17.4.2007;
Visti gli ulteriori motivi aggiunti, con richiesta di adozione di provvedimento cautelare, depositati il 25.5.2007 e 5.6.2007, con i quali l’ATI ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva, all’ATI costituenda tra Coopservice soc. coop. p.a. e Barani s.r.l., della gara predetta;
Vista la perizia giurata depositata dall’ATI controinteressata in data 6.4.2007 e le controdeduzioni difensive al riguardo espresse dalla ricorrente con memoria depositata il 17.4.2007;
Vista la nota di deposito, da parte delle ricorrenti, in data 16.10.2007, di due perizie giurate;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 719 del 6.6.2007, con la quale è stata disposta una verificazione tecnica, e l’ordinanza n. 2671 del 7.6.2007, emessa sull’istanza cautelare presentata con i motivi aggiunti, con la quale la domanda cautelare stessa è stata accolta “fino all’avvenuto espletamento della verificazione disposta con ordinanza n. 719/2007”;
Vista l’ordinanza n. 1226 del 30.10.2007, di reiterazione di ordine di espletamento di incombente istruttorio;
Visti gli esiti dell’istruttoria e le conseguenti deduzioni e memorie difensive delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 16.4.2008, il Cons. D. Lundini;
Uditi all’udienza predetta gli avvocati come da verbale;
Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 29 del 4 febbraio 2006 è stata indetta una gara d’appalto per l’affidamento di servizi di sicurezza, reception, accoglienza e portierato, da eseguirsi nelle sedi ANAS di Roma, per la durata di mesi 24, rinnovabili per altri 24, del valore di euro 1.320.000, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La gara suddetta, cui ha partecipato anche l’ATI ricorrente (che si è classificata al secondo posto della graduatoria finale), è stata aggiudicata alla costituenda ATI tra Coopservice soc. coop. p.a. e Barani Group srl, dapprima con aggiudicazione provvisoria assunta dalla Commissione valutatrice nella seduta del 6.3.2007 e quindi con successiva determinazione della stazione appaltante di aggiudicazione definitiva comunicata all’istante con nota del 22.5.2007.

 

2. Con il ricorso in esame e con i successivi motivi aggiunti (depositati il 17.4.2007, il 25.5.2007 e il 5.6.2007), viene sostanzialmente dedotta l’illegittimità dell’impugnata aggiudicazione (sia provvisoria che definitiva) di gara di appalto, per difetto assoluto di motivazione in ordine alla regolarità dell’offerta dell’ATI controinteressata, per disparità di trattamento, e perchè soprattutto (ed in estrema sintesi) l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’irregolare formulazione dell’offerta economica da parte dell’aggiudicataria, la quale infatti, in violazione della normativa di gara ed in particolare della lettera invito e del capitolato speciale (art. 5), non avrebbe quantificato, anche nel rispetto delle apposite tariffe prefettizie, i costi per i collegamenti telematici alla propria centrale operativa.
Le parti resistenti sostengono, invece, nelle proprie articolate e documentate difese, che l’offerta aggiudicataria e le modalità dei servizi con essa offerti non evidenziano predisposizione di uno o più servizi tecnicamente qualificabili come “teleallarme”.
A fronte di contrapposte perizie di parte ed al fine di acquisire elementi per dirimere oggettivamente aspetti controversi e contenziosi di natura anche tecnica, il Tribunale, con le ordinanze in epigrafe specificate, ha ritenuto quindi di dover disporre una verificazione tecnica, ai sensi dell’art. 44 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, modificato dalla legge n. 205/2000, e del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, diretta ad accertare se le modalità di esecuzione dei servizi di vigilanza nei siti oggetto di gara, proposte dal RTI costituendo tra Coopservice soc. coop. p.a. e Barani Group s.r.l., dettagliatamente descritte nella relazione tecnica allegata all’offerta, evidenziassero o meno la predisposizione e lo svolgimento di uno o più servizi tecnicamente qualificabili come teleallarme.

 

3. Dell’incombente istruttorio di cui sopra è stata incaricata la Prefettura di Roma, la quale, in ordine agli accertamenti compiuti e alle conclusioni raggiunte ha fatto pervenire, come le era stato richiesto, un’apposita relazione scritta, adeguatamente documentata e depositata l’8.2.2008. In tale relazione si fanno proprie le complessive valutazioni rese sulla vicenda dalla Questura di Roma, attivata al riguardo dalla Prefettura stessa, e si specifica quindi che dagli accertamenti effettuati “risulta che la strumentazione tecnologica utilizzata e le modalità di esecuzione del servizio offerto dall’ATI aggiudicataria della gara d’appalto a licitazione privata indetta dall’ANAS, sono tecnicamente riconducibili nell’ambito del servizio di teleallarme”, con conseguente necessità da parte dell’ATI stessa di precisare la tariffa prevista per lo specifico servizio.
La Questura di Roma, in particolare, riassunti i fatti e le ragioni del contendere, ha rilevato (con nota datata 29.1.2008) la sussistenza dell’obbligo, per i partecipanti alla gara, alla stregua del bando e del capitolato d’oneri (artt. 5 e 6), di offrire per tutti i servizi di vigilanza (anche per quelli offerti mediante sistemi di collegamento alla Centrale operativa e alla struttura aziendale del fornitore, attraverso sistemi telematici e di telecomunicazione), pena l’esclusione dalla gara, una tariffa non inferiore ai minimi stabiliti dalla tariffa di legalità prefettizia. Indi la Questura stessa ha rilevato che l’ATI aggiudicataria (come del resto anche quella ricorrente) ha “offerto (come chiaramente si evince dalla relazione tecnica) una strumentazione tecnologica e dei servizi ad essa connessi rientranti in quelli che il Ministero dell’Interno denomina “Servizi di vigilanza tecnologica” (teleallarme e videosorveglianza) e che il Decreto Prefettizio della tariffa di legalità all’interno dei servizi di Tele-Radio-Allarme connota come collegamenti complessi ad alto contenuto tecnologico (gestione di sistemi di telegestione o sistemi di trasmissioni immagini)”.
Più nello specifico la Questura ha rilevato che “i sistemi di antiaggressione e o antintrusione, descritti nella relazione tecnica dell’Istituto Coopservice da pag. 39, e segg., da installare presso gli obiettivi da vigilare e da collegare con la centrale operativa dell’Istituto di vigilanza che riceve le segnalazioni di allarme, riconducono ad un’attività di teleallarme”, soggiungendo che “la stessa videosorveglianza viene ricondotta dal Ministero dell’Interno nell’attività di teleallarme”.
Ha concluso quindi, la stessa Questura, ritenendo “che l’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto precisare espressamente la tariffa contemplata per lo specifico servizio offerto, non potendo, in ragione della strumentazione tecnologica utilizzata e delle modalità di esecuzione dello stesso, ricondurlo nell’ambito del servizio di vigilanza fissa”.

 

4. Il che, sostanzialmente, è appunto quanto la ricorrente ha contestato nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti.
Ed invero, l’istante ha affermato che tutte le prestazioni comprese nel servizio appaltato ed individuate nel tariffario prefettizio devono essere oggetto di specifica offerta economica, formulata nel rispetto del tariffario stesso, a pena di esclusione dalla gara.
In proposito, dev’essere in effetti rilevato che l’assenza di quantificazione, da parte dell’aggiudicataria, dell’offerta economica con i costi per i collegamenti telematici alla propria centrale operativa e più nello specifico per i servizi di radio-teleallarme predisposti a favore della stazione appaltante, si pone in violazione delle previsioni della normativa di gara, che vincolano le imprese concorrenti al rispetto del predetto tariffario prefettizio (vedi art. 3 lettera invito ed art. 5 del Capitolato d’oneri).

 

5. D’altra parte, quanto alla qualificazione di taluni dei servizi offerti dall’aggiudicataria, come servizi di teleallarme (ovvero, sostanzialmente, come sistemi tecnologici di varia complessità finalizzati alla tutela di beni affidati in sorveglianza, mediante invio, ricezione e gestione a distanza di apposite segnalazioni di pericolo provenienti da impianti remoti di allarme o vigilanza), ritiene il Collegio che le conclusioni di cui sopra, riferite dalla Prefettura e dalla Questura di Roma all’esito della disposta verificazione tecnica, siano condivisibili, anche alla stregua della normativa di gara e della Relazione Tecnica annessa all’offerta della controinteressata circa le modalità di organizzazione e svolgimento del servizio integrato di sicurezza presso le sedi ANAS destinatarie del servizio stesso.
Si consideri, infatti, quanto segue:
a)nella lettera invito (pag. 4) si qualifica, tra l’altro, come “diurno e notturno” il servizio integrato di sicurezza, portierato ecc., da svolgersi presso le sedi ANAS: In talune di queste, peraltro, stando alla prescrizione del capitolato ed alla stessa relazione tecnica dell’aggiudicataria, è previsto mero servizio di portierato, reception, accoglienza ai piani ed attività complementari, limitato ad orari diurni e con esclusione di giorni festivi e/o prefestivi ed orari notturni. In questo modo, appare evidente che l’utilizzo di sistemi telematici di collegamento (di cui peraltro all’art. 6 del Cap.to) alla Centrale operativa e alla struttura aziendale del fornitore, costituisce il naturale strumento per assicurare il pieno e corretto svolgimento dell’attività di vigilanza nelle sedi stesse;
b) a pag 3 della Relazione Tecnica Coopservice sono previsti controlli riguardanti tra l’altro “le modalità di gestione dei servizi e degli allarmi da parte della Centrale Operativa”; nelle sedi destinatarie del servizio è tra l’altro previsto, nella Relazione Tecnica suddetta, tra le attività complementari assicurate presso le sedi stesse, che il personale adibito al servizio deve tra l’altro “attivare i sistemi tecnologici di allarme posti a protezione dei locali” (vedi ad es. pag. 21), il che, particolarmente nelle sedi non oggetto di servizio notturno, sembrerebbe appunto adempimento prodromico ad un servizio di teleallarme con riferimento almeno agli orari notturni; per il personale a maggior rischio è previsto, nella Relazione suddetta (pag. 34) un sistema antiaggressione collegato alla Sala Regia e alla Centrale Operativa Coopservice; si fa poi riferimento (pagg. 40 e segg.) per le varie sedi ad una “periferica radio bidirezionale completa di batteria e antenna, utilizzata per collegare tutti i sistemi antiaggressione e/o antiintrusione presenti con la Centrale Operativa Coopservice”; ancora, alle pagg. 53 e segg e pagg. 62 e segg. della ripetuta Relazione, sono evidenziate le modalità operative tecnologiche delle Centrali Coopservice, anche con riferimento specifico ai servizi di teleallarme.
Si tratta, in definitiva, di una serie di elementi, solo esemplificativamente sopra enunciati, che avallano, ad avviso di questo Collegio, le conclusioni della riferita verificazione tecnica e inducono ulteriormente a ritenere fondate le censure dell’istante.

 

6. Si profilerebbe, alla stregua di quanto sopra, la violazione, nella specie, da parte della stazione appaltante, della normativa di gara, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione della gara stessa all’ATI controinteressata, che invece avrebbe dovuto essere esclusa.
Ciò posto in prima approssimazione, si tratta però di vedere se tale conclusione resista a quanto in contrario affermato dalla controinteressata e dall’Avvocatura dello Stato con riferimento alla sopravvenienza della sentenza della Corte di Giustizia CE 13.12.2007 resa nella causa C-465/05. In tale sentenza la Corte ha in effetti riconosciuto il contrasto del sistema di determinazione prefettizia delle tariffe per gli Istituti di Vigilanza con l’art. 49 del Trattato CE. Si legge tra l’altro nella motivazione di detta sentenza: che la restrizione apportata dalla normativa nazionale “alla libera fissazione delle tariffe è idonea a restringere l’accesso al mercato italiano dei servizi di vigilanza privata di operatori, stabiliti in altri stati membri, che intendano offrire i loro servizi nello Stato in questione. Tale limitazione, infatti, ha, da un lato, l’effetto di privare gli operatori in parola della possibilità di porre in essere, offrendo tariffe inferiori a quelle fissate da una tariffa imposta, una concorrenza più efficace nei confronti degli operatori economici installati stabilmente in Italia e ai quali risulta, pertanto, più facile che agli operatori economici stabiliti all’estero fidelizzare la clientela…… Dall’altro, questa stessa limitazione è idonea ad impedire ad operatori stabiliti in altri Stati membri di inserire nelle tariffe delle loro prestazioni taluni costi che non devono sopportare gli operatori stabiliti in Italia”.
Infine, ha ritenuto la Corte, “il margine d’oscillazione concesso agli operatori non è tale da compensare gli effetti della limitazione così apportata alla libera fissazione della tariffa”, realizzandosi, quindi, “una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 49 CE”.
Con DL 8.4.2008, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9.4.2008, sono state dettate, all’art. 4, disposizioni di modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati, in esecuzione appunto della citata sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007.

 

7. Le parti resistenti sostengono dunque, in relazione a tale sentenza, che essa farebbe venir meno la cogenza nelle gare d’appalto delle tariffe di legalità, di modo che nella specie le disposizioni di gara che fanno ad esse riferimento sarebbero in contrasto con i principi posti dalla normativa comunitaria, peraltro evidenziandosi come il provvedimento di aggiudicazione abbia nel caso in esame disapplicato tale illegittima normativa di gara e dovendosi comunque a questo punto disapplicare il provvedimento regolamentare prefettizio. Ne conseguirebbe in ogni caso la necessità di rigettare la proposta impugnativa.
Osserva in proposito il Collegio che nella specie non si controverte direttamente dell’applicazione del provvedimento prefettizio regolamentare di fissazione delle tariffe per i servizi di vigilanza, bensì del mancato rispetto della normativa di gara, che imponeva la specificazione dei costi dei diversi servizi di vigilanza offerti, sebbene in riferimento a quelli all’epoca previsti dalla tariffa prefettizia vigente (legittima o illegittima che ne fosse la previsione), tariffa dunque, ai limitati fini della gara in questione, da ritenersi recepita e cristallizzata nel bando di gara e cioè in un mero atto amministrativo generale non disapplicabile dall’Amministrazione, in quanto non avente valore normativo.

 

8. Né ritiene il Collegio che le clausole del bando possano essere in parte qua disapplicate da questo Tribunale, perché in contrasto con la normativa comunitaria.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa assolutamente prevalente, dalla quale il Collegio non intende discostarsi, ha sempre affermato che il bando di una procedura concorsuale ed anche di una gara di appalto, benché illegittimo per violazione di norme o principi comunitari, non può essere disapplicato dal giudice amministrativo, come del resto dalla stessa amministrazione, poiché il potere di disapplicazione per incompatibilità comunitaria spetta soltanto con riferimento a disposizioni normative interne contrastanti con norme comunitarie, che dunque sulle prime, in evenienze del genere, prevalgono automaticamente, imponendosene l’applicazione (cfr. CdS, VI, 17.10.2005, n. 5826; IV, 22.9.2005, n. 5005). Invece il bando di gara è un mero atto amministrativo, privo quindi dei caratteri della generalità ed astrattezza, e dunque esso non è disapplicabile, ma solo assoggettabile ad impugnativa di parte o ad annullamento d’ufficio, secondo le modalità consuete previste per i provvedimenti dell’Amministrazione.

 

9. D’altra parte, osserva il Collegio, tali conclusioni trovano anche conforto e riconoscimento nella sentenza 25 febbraio 2003, C-327/00 della stessa Corte di Giustizia, che ha consentito l'elusione del principio di decadenza di cui all'art. 21 L. Tar, e la possibilità di sostanziale disapplicazione delle clausole dei bandi di gara, solo nei particolari casi (cui non appartiene quello in esame) in cui il comportamento non rettilineo e contraddittorio dell'amministrazione, configuri in concreto una violazione del principio dell'affidamento, restando diversamente valido il principio della necessità di impugnazione tempestiva dell’atto, anche se comunitariamente illegittimo, nei termini stabiliti dall’ordinamento nazionale, non potendosi sovvertire i normali principi di decadenza per decorrenza dei termini, certezza e presunzione di validità, necessità di impugnazione delle clausole dei bandi immediatamente preclusive alla partecipazione (cfr. CdS, IV, 25.7.2005, n. 3955).
Nella specie, le disposizioni della gara di cui trattasi, contenute nella lettera invito e nel capitolato d’oneri, andavano semmai impugnate dalle parti resistenti, nei termini di rito, con ricorso incidentale, in difetto del quale esse, per i motivi predetti, non possono essere ora disapplicate da questo Tribunale (come certamente, ad avviso del Collegio, non potevano essere all’epoca disapplicate dall’Amministrazione, che nemmeno del resto ha esercitato alcun potere, che pure le spettava, di annullamento d’ufficio in autotutela).

 

10. Nè il potere di disapplicazione del capitolato e della lettera invito può nella fattispecie giustificarsi facendo leva su un concetto o una nozione di radicale ed assoluta invalidità dell’atto per contrasto con norma comunitaria. Invero, l’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, inserito dall'art. 15 della legge n. 15/2005, stabilisce che è nullo non qualsiasi provvedimento amministrativo contrastante con una qualsivoglia norma imperativa, ma solo quello che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Non è prevista l’ipotesi di nullità per incompatibilità comunitaria.
E del resto è stato correttamente rilevato (cfr. CdS, II, n. 4381 del 15.2.2006) che la questione della disapplicabilità di atti amministrativi nazionali contrastanti con il diritto comunitario (al quale può equipararsi quello interno di derivazione comunitaria) va risolta in senso negativo almeno quando la disapplicazione darebbe essa stessa luogo, per altro verso, ad analoghe difformità, sotto altri profili, dagli stessi principi comunitari, quale quello della concorrenza, di cui il correlato principio di affidamento ingenerato dalle clausole del bando e di parità di condizioni partecipative è espressione. In sostanza, la Pubblica amministrazione che si sia autovincolata al bando di gara o alla lettera d' invito, non conserva al riguardo, nel corso del procedimento, alcuna discrezionalità al fine di sottrarsi, disapplicandole per un caso singolo e specifico, alle regole da essa stessa stabilite (a meno che non intenda radicalmente annullarle), ostandovi il principio della tutela della par condicio dei concorrenti.
Il caso di specie è del resto in proposito emblematico, dal momento che le prescrizioni di cui trattasi sono state applicate nei confronti della ricorrente e, deve presumersi, anche nei confronti degli altri concorrenti alla gara in questione.

 

11. Conclusivamente, ed alla stregua delle esposte considerazioni, va quindi accolto, con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, il ricorso in epigrafe, con annullamento, per l’effetto, dei provvedimenti di aggiudicazione impugnati.
Sono fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione, anche ai fini del possibile esercizio dell’autotutela e della riedizione della procedura secondo i parametri normativi ora sopravvenuti in tema di servizi di vigilanza privata a seguito della ripetuta sentenza del dicembre 2007 della Corte di Giustizia CE. Ciò anche in considerazione del fatto che la gara di cui trattasi, alla stregua del bando e delle altre regole amministrative che la disciplinano, appare informata, anche per aspetti diversi da quelli riferibili al servizio di teleallarme, ad elementi e criteri comunque ispirati o recepiti dalla normativa nazionale di cui la Corte di Giustizia ha dichiarato il contrasto con il Trattato CE.

 

12. Quanto alla domanda risarcitoria, ritiene anzitutto il Collegio che l’avvenuta stipula del contratto, peraltro mai eseguito (stando a quanto incontestatamente afferma la parte ricorrente), non osta nella specie alla possibilità di questo Tribunale di pronunciare sulla domanda stessa, anche ai fini dell’eventuale risarcimento in forma specifica. Sebbene, invero, sia da condividere la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27169/2007 sulla giurisdizione del G.O. per le vicende e la patologia del contratto che abbia fatto seguito alla fase procedimentale pubblicistica preordinata all’aggiudicazione di una gara d’appalto e culminata con l’aggiudicazione stessa, tuttavia tale sentenza va intesa, ad avviso del Collegio, nel senso della preclusione per il giudice amministrativo di una cognizione in via principale e diretta della menzionate vicende contrattualistiche, non potendosi invece escludere una cognizione in via incidentale della sussistenza di vizi o elementi di radicale invalidità del contratto o d’inefficacia dello stesso, conseguenti all’annullamento dell’aggiudicazione, cognizione necessaria ai fini della pronuncia sull’azione risarcitoria, devoluta in base al principio della concentrazione processuale, ex art. 7 della legge n. 205/2000, alla giurisdizione amministrativa. Ove si opinasse, d’altra parte, nel senso di una restrizione in limiti ancora più angusti di quelli sopra cennati, del potere cognitorio al riguardo del giudice amministrativo, non avrebbe davvero alcun significato la giurisdizione esclusiva pure predicata dalla legge in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per altro verso dovendosi rimarcare come l’esclusione delle questioni suddette da quelle conoscibili dal G.A., almeno nei limiti sopra delineati, “determinerebbe l’inaccettabile conseguenza di costringere il ricorrente ad un faticoso, farraginoso e dispendioso itinerario giurisdizionale, dal giudice amministrativo (per l’annullamento dell’aggiudicazione), a quello ordinario (per l’annullamento o la risoluzione del contratto) e, forse, di nuovo a quello amministrativo (per il risarcimento dei danni), per ottenere giustizia di un’unica vicenda sostanziale, con evidente vulnus delle esigenze di economicità, effettività e semplificazione e della tutela giurisdizionale” (cfr. al riguardo CdS, V, 28.3.2008, n. 1328).
Premesso quanto sopra, e ritenuto dunque che nella specie a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, il contratto stipulato per l’espletamento del servizio sia da ritenersi a sua volta automaticamente caducato ed inefficace (cfr. Co. Cass., I, 15.4.2008, n. 9906; CdS, V, 12.2.2008, n. 490), reputa il Collegio che la domanda risarcitoria sia da respingere.
Invero, anzittutto, l’annullamento dell’aggiudicazione pone comunque l’istante in una posizione quanto meno di aspettativa qualificata nell’ambito delle determinazioni, quali che esse siano, che l’Amministrazione dovrà assumere per l’eventuale assegnazione del servizio (anche mediante possibile riedizione della procedura), di modo che il danno paventato dalla parte ricorrente non potrebbe che essere valutato, nella sua sussistenza e consistenza, che all’esito delle determinazioni suddette.
In secondo luogo, non pare al Collegio che possano comunque riconoscersi elementi di danno risarcibile a favore dell’istante, quanto agli effetti già prodottisi, sia per difetto di prova specifica di spese sostenute, sia sotto il profilo del mancato guadagno, dovendosi infatti al riguardo considerare che il servizio di vigilanza presso le sedi Anas è stato comunque espletato, nelle more della causa, dalle imprese ricorrenti, in via di proroga di precedente contratto.

 

13. Le spese e gli onorari, sussistendo motivi di equità e tenuto conto dell’esito complessivo della controversia, possono essere integralmente compensati tra le parti.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie,
per la parte impugnatoria, e per l’affetto annulla gli atti impugnati, come da motivazione.
Respinge la richiesta risarcitoria.
Compensa le spese e gli onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso, in Roma, nelle Camere di Consiglio del 16 aprile 2008 e del 7 maggio 2008.



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