T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 21 maggio 2008 n. 4671
Pres. Perrelli, Rel. Vinciguerra
Cracchiolo s.r.l. (Avv.ti A. Tuccini e A. Accardo) c.Comune di Ladispoli (Avv. M. Paggi) |
|
Contratti della PA – Gara – Aggiudicazione - Annullamento – Motivo – Incertezza clausola bando – Illegittimità.
|
|
E’ illegittimo il provvedimento della Commissione che dispone l’annullamento della gara per il servizio di rimozione autoveicoli, già giunta alla fase dell’aggiudicazione, e l’indizione di una nuova gara, quale conseguenza della volontà della stessa Commissione di non dare corso all’applicazione della clausola del bando che a parità di offerta determina l’aggiudicazione alla concorrente per la quale sia minore la distanza tra il deposito degli autoveicoli e la sede del Comune appaltante, avendo ritenuto tale clausola di incerta interpretazione. Infatti, la scelta di annullare la gara a buste aperte comporta la riproposizione delle offerte dopo l’avvenuto esame delle stesse nella prima gara con conseguente inquinamento della genuinità della rinnovata procedura d’appalto e con la compromissione della segretezza delle potenzialità tecnico economiche delle concorrenti.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 7803/07 Reg.Ric.
Anno 2008
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II TER
composto dai Magistrati: Michele PERRELLI - PRESIDENTE; Antonio VINCIGUERRA - COMPONENTE rel.est.; Giuseppe CHINÈ – COMPONENTE |
| |
|
ha pronunciato il seguente
|
| |
|
S E N T E N Z A
|
| |
|
ai sensi dell'art. 23 bis, 1° e 6° comma, della legge 6.12.1971 n. 1034, inserito dalla legge 11.7.2000 n. 205, sul ricorso n. 7803/2007 R.G. proposto da
|
| |
|
Cracchiolo s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Tuccini e Andrea Accardo, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli – 13;
|
| |
|
c o n t r o
|
| |
|
Comune di Ladispoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Paggi, domiciliato ex lege presso la Segreteria della Sezione;
|
| |
|
e nei confronti di
|
| |
|
Trionfo Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Di Brigida, ed elettivamente domiciliata in Civitavecchia, via Filzi - 5;
|
| |
|
per l’annullamento
- della determinazione assunta il 26.7.2007 dalla commissione giudicante della gara per l'affidamento del servizio di rimozione di autoveicoli, di cui ad avviso di asta del marzo 2007, con la quale è stato disposto di non procedere all'aggiudicazione;
- della delibera 9.8.2007 n. 161 della Giunta comunale di Ladispoli, con la quale è stata ratificata la predetta determinazione;
- dell'avviso di gara pubblicato il 24.10.2007;
- dell'aggiudicazione provvisoria alla ditta di Trionfo Salvatore, determinata il 29.11.2007;
|
| |
|
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ladispoli e di Trionfo Salvatore;
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14.4.2008, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, gli avv.ti Alessio Tuccini e Andrea Accardo per la Cracchiolo s.r.l., l'avv. Dimitri Goggiamani, delegato dall'avv. Mario Paggi per il Comune di Ladispoli e l'avv. Massimiliano Di Brigida per Trionfo Salvatore;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
F A T T O
|
| |
|
Con bando pubblicato nel marzo 2007 il Comune di Ladispoli aveva indetto una gara per l'appalto del servizio di rimozione degli automezzi, stabilendo che a parità di offerte l'aggiudicazione sarebbe stata fatta alla ditta che abbia la sede o il deposito operativo più vicino alla sede comunale.
La Cracchiolo s.r.l. ha presentato la migliore offerta a pari merito con la ditta individuale Trionfo Salvatore. In conseguenza la commissione di gara, tramite la polizia municipale, ha disposto la verifica delle distanze rispetto alla casa comunale dei depositi delle due concorrenti classificate ex aequo.
In seguito a tale operazione la commissione, in un primo momento, ha ritenuto minore la distanza del deposito della Cracchiolo e ha disposto l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a suo favore (verbale del 26.4.2007).
Successivamente, dopo un reclamo della ditta Trionfo la commissione ha disposto una nuova verifica e, quindi, disattendendo le osservazioni della Cracchiolo ha aggiudicato definitivamente la gara alla Trionfo (verbale del 20.6.2007).
In seguito a contestazioni della Cracchiolo la commissione,con provvedimento di cui a verbale del 26.7.2007, ha deliberato di non procedere all'aggiudicazione (annullando, quindi, il provvedimento del 20 giugno), dopo aver rilevato un'incertezza interpretativa circa la menzionata clausola del bando sulla misurazione delle distanze depositi-sede comunale.
La società Cracchiolo ha impugnato il provvedimento del 26 luglio, sostenendo che la ditta Trionfo avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché l'attività di rimozione autoveicoli per conto di amministrazioni pubbliche non è compresa nel suo oggetto sociale. In subordine contesta, quale circostanza che inficia la legittimità del provvedimento di annullamento della gara, la disapplicazione da parte della commissione di gara della regola sulle distanze, come sopra descritta.
Con motivi aggiunti formulati ai sensi dell'art. 21, primo comma, della L. 6.12.1971 n. 1034, come modificato da L. 21.7.2000 n. 205, la Cracchiolo ha impugnato con le medesime censure i successivi provvedimenti di ratifica da parte della Giunta comunale della delibera del 26.7.2007, dell'avviso pubblicato il 24 ottobre di riapertura della gara, nonché della nuova aggiudicazione disposta a favore della ditta Trionfo (verbale del 29.11.2007).
Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione comunale di Ladispoli e il controinteressato Salvatore Trionfo, titolare dell'omonima ditta individuale, che hanno controdedotto alle censure e chiesto la reiezione dell'impugnativa.
Le parti hanno presentato memorie conclusionali.
La causa è passata in decisione all'udienza del 12.4.2008.
|
| |
|
D I R I T T O
|
| |
|
Con il motivo principale la società ricorrente contesta a parte controinteressata la mancanza della qualifica utile per lo svolgimento dell'attività – rimozione di autoveicoli – oggetto dell'appalto.
La censura è infondata, giacché la ditta Trionfo è abilitata allo svolgimento di autotrasporto per conto terzi con autogrù presso deposito giudiziale, ossia proprio all'attività di rimozione tipica del servizio appaltando.
Fondato, invece, è il subordinato motivo con il quale parte ricorrente contesta l'illegittimità del provvedimento che ha annullato la gara in conseguenza della dichiarata volontà della commissione giudicante di non dar corso all'applicazione della clausola del bando che a parità di offerte determina l'aggiudicazione alla concorrente per la quale è minore la distanza tra il deposito degli autoveicoli e la sede del Comune.
Contrariamente a quanto sostiene il provvedimento, la clausola non è affatto di incerta interpretazione, attribuendo un chiaro valore ai margini distanziali tra deposito e casa comunale in caso di offerte pari.
È di altrettanta evidenza logica che la distanza deve essere misurata per intero e non parzialmente, sul solo percorso di andata o su quello di ritorno, giacché nessuna limitazione pone in tal senso la clausola, il cui palese scopo è quello di favorire nel loro complesso le comunicazioni tra gli addetti al servizio di rimozione e gli agenti rilevatori dell'ente comunale.
Orbene, come aveva correttamente rilevato la prima verifica della polizia municipale, la distanza minore è relativa al tragitto deposito Cracchiolo-casa comunale, calcolata sul percorso andata e ritorno per complessivi km 4,5, contro i 5,5 km della ditta Trionfo sull'analogo percorso per il suo deposito.
La commissione di gara, pertanto deve procedere all'aggiudicazione dell'appalto alla Cracchiolo s.r.l., che possiede i necessari requisiti, secondo la valutazione compiuta dell'offerta e le regole del bando. La scelta di annullare la gara e indirne un'altra (nuovamente aggiudicata alla trionfo, ma su diversa offerta) oltre che illegittima è inopportuna a buste aperte, giacché la riproposizione delle offerte dopo l'avvenuto esame delle stesse nella prima gara inevitabilmente comporta l'inquinamento della genuinità della rinnovata procedura d'appalto, perché compromette la segretezza delle potenzialità tecnico economiche delle concorrenti, che deve precedere la fase di valutazione.
Il ricorso, pertanto, è fondato nei termini suddetti.
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione II ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.4.2008.
|
|