REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- SEZIONE III -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4310 del 1998 proposto dalla
Curatela del Fallimento Larca Costruzioni Spa (ex società Iappica Costruzioni spa), in persona del Curatore Fallimentare, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Vetrano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giancarlo Navarra in Roma, Piazzale di Porta Pia n.121;
CONTRO
1) l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;
2) il Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti di:
SCR Società Costruzioni Riunite srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Piero D’Amelio presso il cui studio in Roma, Via della Vite n.7, è elettivamente domiciliata;
per l’annullamento:
del verbale di gara del 27.2.1998 con il quale l’Università ha escluso l’offerta della spa Iappica Costruzioni dall’asta pubblica per l’appalto dei lavori di restauro per la realizzazione di un centro studi e documentazione ed ha aggiudicato gli stessi alla società odierna contro interessata.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università “Tor Vergata” e della srl Società Costruzioni Riunite;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 16 aprile 2008 - relatore il dottor Giuseppe Sapone – gli avvocati della parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui è stata disposta l’esclusione dell’offerta presentata dalla spa Iappica Costruzioni dall’asta pubblica indetta dall’intimata Università per l’appalto dei lavori di restauro per la realizzazione di un centro studi e documentazione, ed i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla società odierna controinteressata.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1)Violazione del bando di gara. Falsa applicazione del disciplinare di gara. Violazione della par condicio. Difetto di motivazione. Eccesso di potere (contraddittorietà, motivazione insufficiente o incongrua);
2) Violazione di legge (art.21, comma 1 bis, della L: n.109/1994; DM 18 dicembre 1997 art.4 preleggi). Eccesso di delega. Illegittimità derivata;
3) Violazione di legge (art.5 della L. n.14/1973 e 21, comma 1 bis della L. n.109/1994).
Si sono costituite sia l’Università Tor Vergata che la società aggiudicataria contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Con ordinanza n.740 del 16 giugno 2006, pronunciata nella camera di Consiglio del 19 aprile 2006, la Sezione ha disposto l’interruzione del processo a seguito del fallimento della società ricorrente.
Il processo è stato ritualmente riassunto dalla Curatela fallimentare, ed alla pubblica udienza del 16 aprile 2008 il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata disposta l’esclusione dell’offerta presentata dalla spa Iappica Costruzioni dall’asta pubblica indetta dall’intimata Università per l’appalto dei lavori di restauro per la realizzazione di un centro studi e documentazione, ed i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla società odierna controinteressata
Al riguardo deve esser evidenziato che essendo l’appalto in questione di importo inferiore a 5 mln di euro, la stazione appaltante ha disposto ai sensi dell’art.21, comma 1 bis, della L. 109/1994, così come modificata dal D.L. 101/1995, convertito con modificazioni nella L. n.216/1995, l’esclusione automatica dell’offerta della Iappica in quanto era risultata anomala.
Con il primo motivo di doglianza è stato fatto presente che la stazione appaltante non poteva in alcun modo applicare il procedimento di esclusione automatica delle offerte risultate anomale in quanto il suddetto procedimento non era stato previsto in alcun modo nel bando di gara.
La dedotta censura non è suscettibile di favorevole esame, atteso che:
a) anche se il bando di gara non aveva previsto l’esclusione automatica delle offerte anomale, tuttavia il suddetto sistema era stato stabilito dal disciplinare di gara, il quale ha previsto che l’aggiudicazione dell’appalto sarebbe avvenuta ai sensi dell’art.21 della L. n.109/1994, e successive modificazioni, il cui comma 1 bis prevedeva l’esclusione automatica delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, e che l’eventuale anomalia delle offerte sarebbe stata valutata ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 18/2/1997;
b) non è seriamente contestabile che il disciplinare di gara abbia una funzione integrativa della lex specialis della gara per gli aspetti non espressamente dal bando di gara, per cui, l’amministrazione era vincolata ad adottare il criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale.
Con il successivo motivo di doglianza è stato contestato direttamente il predetto DM in quanto il limite di anomalia ivi fissato risultava in contrasto con quanto previsto in materia dal comma 1 bis dell’art.21 della L. n.109/1994, così come modificato dalla L. n.216/1995.
Né a giustificare la legittimità del menzionato DM risulta conferente, secondo la tesi ricorsuale, la circostanza che la disciplina dell’art.21 non poteva essere applicata per l’aspetto concernente l’individuazione del limite di anomalia in quanto all’epoca dei fatti di cui è causa non era ancora costituito l’Osservatorio dei Lavori Pubblici, atteso che il suddetto organo, contrariamente a quanto affermato nel contestato DM, il suddetto organo non si limiterebbe a svolgere una mera funziona consultiva, bensì risulta essere, nel procedimento delineato dal menzionato art.21, l’unico titolare di una funzione istruttoria, le cui risultanze assumerebbero la natura di una proposta necessaria.
In sostanza, secondo la prospettazione ricorsuale, la mancata costituzione dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici avrebbero reso inoperante il ripetuto art.21 non solo per quanto concerne le modalità di individuazione del limite di anomalia delle offerte, bensì anche per quanto concerne il criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale, per cui nella fattispecie in esame la stazione appaltante avrebbe dovuto disporre l’esclusione dell’offerta presentata dalla Iappica Costruzioni solamente dopo aver chiesto chiarimenti in merito a quest’ultima.
La censura in trattazione non è suscettibile di favorevole esame.
Al riguardo il Collegio sottolinea che:
I)il comma 1 bis dell’art.21, della L. n.109/1994, come modificato dalla L. .216/1995, prevedeva che dovevano essere considerate anomale quelle offerte che presentavano un “ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio di ogni anno dal decreto del Ministro dei lavori Pubblici, sentito l’Osservatorio, sulla base dell’andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell’anno precedente;
II) contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il termine “sentito” deve essere interpretato, nel senso che nella materia de qua l’Osservatorio svolgeva una funzione meramente consultiva, peraltro non vincolante, e non un’infungibile funzione di istruttoria procedimentale, per cui, come chiaramente evidenziato nel contestato DM, la mancata costituzione del suddetto organo non poteva in alcun modo precludere al Ministero di individuare autonomamente i criteri per il calcolo del limite di anomalia.
Ad abundantiam deve essere fatto presente che l’individuazione del calcolo del limite di anomalia e le modalità di esclusione delle offerte che risultano anomale appartengono a fasi procedimentali nettamente distinte e in nessun modo correlate, per cui non è dato riscontrare come possa sussistere un collegamento tra le stesse, tale per cui un determinato criterio di calcolo per l’individuazione delle suddette offerte debba comportare una determinata modalità di esclusione di quest’ultime.
Pure da rigettare è l’ultima censura dedotta con cui è stato contestato l’operato dell’amministrazione la quale, giusta quanto disposto dall’art.5 della L. n.14/1973, era tenuta a controllare prima dell’aggiudicazione “l’esattezza di tutte le offerte ammesse al fine di consentire la determinazione di una soglia di esclusione non fittizia e l’aggiudicazione della gara a quell’offerta che realmente e non teoricamente risulta la più vantaggiosa” (pag.11).
Al riguardo, come correttamente osservato dalla Difesa erariale, nella fattispecie in esame la lex specialis della gara prevedeva che le singole offerte dovevano prevedere una percentuale unica di ribasso, per cui la Commissione non era tenuta ad effettuare la verifica dei singoli conteggi, ma unicamente a controllare la corrispondenza tra la percentuale del ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4310 del 1998, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Stefano BACCARINI - Presidente
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore
Dr. Cecilia ALTAVISTA - Primo referendario