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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 17 maggio 2008 n. 4450
Pres. P.Giulia - Est. S. Mezzacapo
Vancini Coop. S.c.r.l. (Avv.ti C. Loiaconi e M. Selvaggi) c/ Regione Lazio (Avv. C. Forte).


Giustizia amministrativa – Esecuzione giudicato – Limite – Gara appalti – Revoca atti per sopravvenienza fatti – Violazione ed elusione del giudicato – Non configurabile.

Non è configurabile la radicale nullità per violazione o elusione del giudicato nel caso di revoca di tutti gli atti di gara per motivi inerenti la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove idonee a rendere ineseguibile il comando rinveniente dal giudicato, ferma restando l’esercitabilità di una pretesa (ricorrendone le condizioni) alla corresponsione dell’indennizzo previsto per il pregiudizio eventualmente subito dal soggetto direttamente interessato dal provvedimento di revoca.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
sezione Prima ter

 

composto dai Signori Magistrati: Patrizio Giulia Presidente; Salvatore Mezzacapo Consigliere, est.; Fabio Mattei Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 10991/2007 Reg. Gen., proposto dalla

 

VANCINI Coop. S.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Loiaconi e Marco Selvaggi, presso il cui studio in Roma, via Nomentana n. 76 elettivamente domicilia

 

CONTRO

 

la Regione Lazio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Forte ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27

 

per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione I Ter n. 3735 del 26 aprile 2007.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le difese delle parti costituite;
Viste le memorie difensive per l’udienza di discussione del ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 6 marzo 2008 il magistrato relatore, Consigliere Salvatore Mezzacapo;
Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

F A T T O e D I R I T T O

 

Nell’aprile del 2004, la Regione Lazio ha indetto una gara d’appalto di fornitura (volta all’acquisizione di un ingente quantitativo di uniformi da destinare ai guardaparco delle aree protette e dell’A.R.P.) alla quale hanno partecipato tre ditte operanti nello specifico settore: e, precisamente, la “VANCINI”, la “BRUMAR” e la “TRABALDO GINO”. L’offerta presentata da questi ultimi due soggetti non è stata ritenuta valida dalla Commissione giudicatrice: che, il 13.10.2005, ne ha – conseguentemente – disposta l’esclusione. A distanza di oltre due mesi dalla data in cui il plico contenente la sua offerta era stato ritualmente aperto ed esaminato, la Vancini veniva tuttavia informata della riammissione in gara delle altre concorrenti, una delle quali (la “TRABALDO GINO” s.r.l.) si aggiudicava, poi, la gara. La relativa determinazione veniva immediatamente impugnata sia dalla “VANCINI” che dalla “BRUMAR”. All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 20.4.2006, questo Tribunale riteneva – con la sentenza 24 maggio 2006 n. 3830 - fondato il ricorso proposto dalla “VANCINI” ed improcedibile quello proposto dalla “BRUMAR”. Successivamente alla notifica di detta sentenza, la Regione Lazio – in data 20.12.2006 – adottava un ulteriore provvedimento (protocollato “B5141” – Dip. Territorio, Ambiente e Cooperazione) col quale stabiliva di non aggiudicare l’appalto in questione alla “VANCINI” sul presupposto che questa non avrebbe “raggiunto il punteggio tecnico sufficiente”. Anche tale provvedimento veniva ritualmente impugnato dalla odierna ricorrente. Il nuovo ricorso è stato quindi definito con la sentenza n. 3735 del 26 aprile 2007, della cui esecuzione si tratta nella presente sede, la quale - in accoglimento del proposto gravame - ha quindi annullato il provvedimento con cui la Regione Lazio deliberava di non aggiudicare l’appalto. Deve soggiungersi che nella citata sentenza si osservava come l’annullamento dell’atto avversato costituisse reintegra “in forma specifica” della VANCINI nella posizione che aveva al momento in cui era stata assunta la determinazione oggetto di annullamento.
La sentenza n. 3735 del 2007 è quindi passata in giudicato non essendo stata appellata nei termini di legge e tuttavia la Regione Lazio non ha ad essa ottemperato, non avendo posto in essere alcun atto al fine di dare esecuzione a quanto statuito dal Tribunale. Di qui prima la notifica alla Regione di un atto di diffida e quindi la presentazione del ricorso per esecuzione di giudicato all’esame del Collegio.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio la quale rileva l’intervenuta adozione di determina direttoriale n. B44859 del 14 novembre 2007 con cui sono stati revocati gli atti di gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il che rende infondate – a suo avviso - le pretese di parte ricorrente in ordine all’esecuzione del richiamato giudicato.
Alla camera di consiglio del 6 marzo 2008 la causa è stata rimessa in decisione, in esito alla discussione orale.
Il ricorso in esame per esecuzione del giudicato formatosi con riguardo alla sentenza di questa Sezione n. 3735 del 2007 è improcedibile in ragione della intervenuta adozione della richiamata determina dirigenziale recante revoca degli atti tutti della gara, a cominciare dall’approvazione dello stesso bando di gara. Accanto al dato formale della revoca degli atti tutti di gara, mette conto di sottolineare le ragioni che alla revoca hanno condotto (revoca, peraltro, oggetto di separata impugnativa innanzi a questo Tribunale). Ci si riferisce alla intervenuta perenzione dell’impegno di spesa assunto nel novembre 2004, ma ancor di più allo stesso venir meno dell’interesse della Regione a dotare i guardaparco di uniforme unica per tutti gli enti di gestione, avendo questi ultimi già provveduto autonomamente all’acquisto della fornitura necessaria. Di qui l’opzione per la revoca degli atti di gara ex art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 e non già per l’annullamento degli stessi.
Ritiene il Collegio che si è dunque in presenza di una sopravvenienza che rende ineseguibile il comando riveniente dal giudicato la cui esecuzione è invocata in questa sede, ferma restando l’esercitabilità di una pretesa (ricorrendone le condizioni) alla corresponsione dell’indennizzo previsto per il pregiudizio eventualmente subito dal soggetto direttamente interessato dal provvedimento di revoca, giusta quanto dispone il già citato art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, di cui l’amministrazione regionale ha fatto puntuale applicazione. Esula ovviamente dalla presente sede la sorte del ricorso ordinario proposto avverso la ricordata revoca dalla medesima ricorrente.
A conforto della esposta conclusione, osserva il Collegio che il vizio di violazione o elusione del giudicato - che comporta la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti - postula che l'amministrazione esplichi nuovamente la medesima potestà pubblica già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure che l'amministrazione cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa, in palese carenza dei presupposti che lo giustificano. Lo stesso vizio non è invece configurabile nel caso in cui l'amministrazione incida sull'assetto di interessi già definito esercitando un potere diverso da quello già esplicitato, in quanto l'esecuzione della sentenza irrevocabile trova un limite nella sopravvenienza di fatti che determinano l'impossibilità pratica o giuridica dell'attuazione degli effetti demolitori, ripristinatori o conformativi (cfr. T.A.R. Brescia, 5 aprile 2007 n. 363). Del resto, la regola per cui ai sensi dell'art. 2909 c.c. il giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione ovvero di eccezione e comunque esplicitamente investite della decisione, ma anche le questioni che, pur non dedotte, vengono a costituire un presupposto logico della decisione stessa, lascia comunque impregiudicata la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo il giudicato (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 23 gennaio 2007, n. 217). Sotto altro profilo, è stato pure osservato che l'obiettiva impossibilità per la pubblica amministrazione di ottemperare al giudicato deve consistere, come nel caso di specie, in una sopravvenienza normativa o fattuale successiva alla pronuncia della cui ottemperanza si tratti e cioè in una causa che non rientri nel quadro processuale prospettato o prospettabile dalle parti, esaminato dal giudice e posto a fondamento della decisione (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 04 agosto 2005, n. 1418).
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio dichiara improcedibile il ricorso per esecuzione di giudicato in esame.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione interna Prima Ter dichiara IMPROCEDIBILE, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso per esecuzione di giudicato di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2008.



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