T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 15 maggio 2008 n. 4516
Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata
Carpenterie Metalliche Industriali (Avv. C. Russo) c. Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti della Regione Campania (N.C.) nonché Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele (N.C.) e FISIA - Italimpianti nella qualità di mandataria di Babcock Kommunal GMBH, Deutsche Babcock Anlagen GMBH, Evo Oberhausen AG e Impregilo S.p.a. (Avv.ti M.Franco, F. Magrì ed E. Magrì). |
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Giurisdizione e competenza – Competenza esclusiva del TAR Lazio a conoscere della legittimità dei Provvedimenti Commissariali d’urgenza – Art.3, comma 2 bis 2 ter, del D.L. 245/05 (convertito in Legge 21/06)– Sussiste – Fattispecie
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1. Ai sensi dell’art.3, comma 2-bis, del D.L. n.245/2005 convertito in Legge n.21/2006, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art.5, comma 1, della Legge n.225/1992, la competenza di I° grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti amministrativi spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al T.A.R. del Lazio – sede di Roma (1) (nella fattispecie il TAR Campania ha dichiarato la propria incompetenza e la conseguente inammissibilità del ricorso avverso il provvedimenti commissariali di urgenza per la realizzazione degli impianti per la produzione di C.D.R. nell’area ASI del Comune di Battipaglia(1).
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(1) ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, V, 24.7.2007, n.6940. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI – V^ SEZIONE
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composto dai Signori Magistrati: - ANTONIO ONORATO Presidente; - ANDREA PANNONE Consigliere; - GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.10707/2001 R.G. proposto dalla
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Carpenterie Metalliche Industriali (di seguito CMI) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via F. Caracciolo n.15;
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CONTRO
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Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
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NONCHE’
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Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
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E
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FISIA - Italimpianti nella qualità di mandataria di Babcock Kommunal GMBH, Deutsche Babcock Anlagen GMBH, Evo Oberhausen AG e Impregilo S.p.a. - mandanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Marcello Franco, Fabrizio Magrì ed Ennio Magrì ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via Carducci n.19;
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PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione, dell’ordinanza commissariale n.380 del 30/7/2001 di occupazione d’urgenza dei suoli occorrenti per la realizzazione degli impianti per la produzione di C.D.R. nell’area ASI del Comune di Battipaglia, nonché dell’ordinanza commissariale n.379 del 30/7/2001 di approvazione del progetto presentato dalla FISIA – Italimpianti, nonché di ogni altro atto o provvedimento collegato, connesso e conseguente.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della FISIA - Italimpianti;
Viste le note di parte ricorrente;
Vista la memoria depositata dalla FISIA – Italimpianti;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.711 del 2006 con la quale è stata disposta la sospensione del giudizio fino alla pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nel giudizio R.G. n.230 del 2006;
Vista l’istanza di parte ricorrente per la prosecuzione del giudizio quale depositata il 16/11/2007 a seguito della pubblicazione in data 4/7/2007 della sentenza della Corte Costituzionale n.237 del 26/6/2007;
Vista la memoria depositata dalla FISIA - Italimpianti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza dell’8 maggio 2008, ed ivi uditi l’Avv. Lemmo per delega dell’Avv. Russo e l’Avv. Ambroselli per delega dell’Avv. Magrì Ennio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Espone in fatto l’odierna ricorrente che con il provvedimento n.380 oggetto di impugnazione è stata disposta l’occupazione d’urgenza dei beni in Catasto foglio 8, part.lle 84, 187, 24 e 188 di proprietà della ricorrente ed oggetto di cessione alla Italimpianti; nel frattempo FISIA è risultata aggiudicataria della progettazione esecutiva, della costruzione e della gestione per dieci anni di quattro impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti e di un impianto dedicato di produzione di energia mediante termovalorizzazione di C.D.R. L’area proposta per la realizzazione di detto termovalorizzatore nella provincia di Salerno è quella di proprietà della ricorrente, destinata quindi alla realizzazione di un impianto di distribuzione rifiuti approvato con provvedimento commissariale ed affidato in concessione alla FISIA – ITALIMPIANTI S.p.a.; detta area è stata ritenuta dal Presidente della Giunta Regionale idonea ad ospitare detto impianto, ma, con l’impugnata ordinanza n.380, è stata autorizzata la sola costruzione del CDR, stravolgendo l’esito della gara d’appalto e lo stesso progetto precedentemente approvato.
La FISIA-ITALIMPIANTI si è costituita per resistere a ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso e replicando alle singole censure di parte ricorrente.
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2008 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
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D I R I T T O
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1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce, tra l’altro, la violazione degli artt.2, 3 e 7 della Legge n.241/1990, dell’ordinanza commissariale n.106/1998, del Decr. Legisl. n.22/1997, dell’art.50 del T.U. n.267/2000, nonché l’eccesso di potere, la carenza di istruttoria e lo sviamento.
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2. Il Collegio ritiene in via preliminare di sottolineare che, ai sensi dell’art.3, comma 2-bis, del D.L. n.245/2005 convertito in Legge n.21/2006, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art.5, comma 1, della Legge n.225/1992, la competenza di I° grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti amministrativi spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al T.A.R. del Lazio – sede di Roma. Il successivo comma 2-ter dispone che le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate di ufficio davanti al giudice amministrativo, mentre, ai sensi del comma 2-quater, le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso.
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2.1 Ora, nella fattispecie in esame, i provvedimenti oggetto di impugnazione, ed in particolare l’ordinanza commissariale n.380 del 30/7/2001 di occupazione d’urgenza dei suoli occorrenti per la realizzazione degli impianti per la produzione di C.D.R. nell’area ASI del Comune di Battipaglia, è stata adottata dal Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti della Regione Campania ai sensi tra l’altro della sopracitata Legge n.225/1992, per cui essa può essere sindacata solo dal T.A.R. del Lazio - sede di Roma - al quale compete inoltre ogni valutazione sulla riproponibilità del ricorso (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, V, 24.7.2007, n.6940).
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3. Per tali motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si ritiene che sussistano giusti motivi perché le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti.
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P.Q.M.
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – dichiara l’inammissibilità del ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’8 maggio 2008.
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