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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 15 maggio 2008 n. 4516
Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata
Carpenterie Metalliche Industriali (Avv. C. Russo) c. Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti della Regione Campania (N.C.) nonché Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele (N.C.) e FISIA - Italimpianti nella qualità di mandataria di Babcock Kommunal GMBH, Deutsche Babcock Anlagen GMBH, Evo Oberhausen AG e Impregilo S.p.a. (Avv.ti M.Franco, F. Magrì ed E. Magrì).


Giurisdizione e competenza – Competenza esclusiva del TAR Lazio a conoscere della legittimità dei Provvedimenti Commissariali d’urgenza – Art.3, comma 2 bis 2 ter, del D.L. 245/05 (convertito in Legge 21/06)– Sussiste – Fattispecie

1. Ai sensi dell’art.3, comma 2-bis, del D.L. n.245/2005 convertito in Legge n.21/2006, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art.5, comma 1, della Legge n.225/1992, la competenza di I° grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti amministrativi spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al T.A.R. del Lazio – sede di Roma (1) (nella fattispecie il TAR Campania ha dichiarato la propria incompetenza e la conseguente inammissibilità del ricorso avverso il provvedimenti commissariali di urgenza per la realizzazione degli impianti per la produzione di C.D.R. nell’area ASI del Comune di Battipaglia(1).

 

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(1) ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, V, 24.7.2007, n.6940.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI – V^ SEZIONE

 

composto dai Signori Magistrati: - ANTONIO ONORATO Presidente; - ANDREA PANNONE Consigliere; - GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.10707/2001 R.G. proposto dalla

 

Carpenterie Metalliche Industriali (di seguito CMI) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via F. Caracciolo n.15;

 

CONTRO

 

Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

NONCHE’

 

Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

E

 

FISIA - Italimpianti nella qualità di mandataria di Babcock Kommunal GMBH, Deutsche Babcock Anlagen GMBH, Evo Oberhausen AG e Impregilo S.p.a. - mandanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Marcello Franco, Fabrizio Magrì ed Ennio Magrì ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via Carducci n.19;

 

PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione, dell’ordinanza commissariale n.380 del 30/7/2001 di occupazione d’urgenza dei suoli occorrenti per la realizzazione degli impianti per la produzione di C.D.R. nell’area ASI del Comune di Battipaglia, nonché dell’ordinanza commissariale n.379 del 30/7/2001 di approvazione del progetto presentato dalla FISIA – Italimpianti, nonché di ogni altro atto o provvedimento collegato, connesso e conseguente.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della FISIA - Italimpianti;
Viste le note di parte ricorrente;
Vista la memoria depositata dalla FISIA – Italimpianti;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.711 del 2006 con la quale è stata disposta la sospensione del giudizio fino alla pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nel giudizio R.G. n.230 del 2006;
Vista l’istanza di parte ricorrente per la prosecuzione del giudizio quale depositata il 16/11/2007 a seguito della pubblicazione in data 4/7/2007 della sentenza della Corte Costituzionale n.237 del 26/6/2007;
Vista la memoria depositata dalla FISIA - Italimpianti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza dell’8 maggio 2008, ed ivi uditi l’Avv. Lemmo per delega dell’Avv. Russo e l’Avv. Ambroselli per delega dell’Avv. Magrì Ennio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Espone in fatto l’odierna ricorrente che con il provvedimento n.380 oggetto di impugnazione è stata disposta l’occupazione d’urgenza dei beni in Catasto foglio 8, part.lle 84, 187, 24 e 188 di proprietà della ricorrente ed oggetto di cessione alla Italimpianti; nel frattempo FISIA è risultata aggiudicataria della progettazione esecutiva, della costruzione e della gestione per dieci anni di quattro impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti e di un impianto dedicato di produzione di energia mediante termovalorizzazione di C.D.R. L’area proposta per la realizzazione di detto termovalorizzatore nella provincia di Salerno è quella di proprietà della ricorrente, destinata quindi alla realizzazione di un impianto di distribuzione rifiuti approvato con provvedimento commissariale ed affidato in concessione alla FISIA – ITALIMPIANTI S.p.a.; detta area è stata ritenuta dal Presidente della Giunta Regionale idonea ad ospitare detto impianto, ma, con l’impugnata ordinanza n.380, è stata autorizzata la sola costruzione del CDR, stravolgendo l’esito della gara d’appalto e lo stesso progetto precedentemente approvato.
La FISIA-ITALIMPIANTI si è costituita per resistere a ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso e replicando alle singole censure di parte ricorrente.
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2008 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

 

D I R I T T O

 

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce, tra l’altro, la violazione degli artt.2, 3 e 7 della Legge n.241/1990, dell’ordinanza commissariale n.106/1998, del Decr. Legisl. n.22/1997, dell’art.50 del T.U. n.267/2000, nonché l’eccesso di potere, la carenza di istruttoria e lo sviamento.

 

2. Il Collegio ritiene in via preliminare di sottolineare che, ai sensi dell’art.3, comma 2-bis, del D.L. n.245/2005 convertito in Legge n.21/2006, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art.5, comma 1, della Legge n.225/1992, la competenza di I° grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti amministrativi spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al T.A.R. del Lazio – sede di Roma. Il successivo comma 2-ter dispone che le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate di ufficio davanti al giudice amministrativo, mentre, ai sensi del comma 2-quater, le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso.

 

2.1 Ora, nella fattispecie in esame, i provvedimenti oggetto di impugnazione, ed in particolare l’ordinanza commissariale n.380 del 30/7/2001 di occupazione d’urgenza dei suoli occorrenti per la realizzazione degli impianti per la produzione di C.D.R. nell’area ASI del Comune di Battipaglia, è stata adottata dal Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti della Regione Campania ai sensi tra l’altro della sopracitata Legge n.225/1992, per cui essa può essere sindacata solo dal T.A.R. del Lazio - sede di Roma - al quale compete inoltre ogni valutazione sulla riproponibilità del ricorso (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, V, 24.7.2007, n.6940).

 

3. Per tali motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si ritiene che sussistano giusti motivi perché le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – dichiara l’inammissibilità del ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’8 maggio 2008.



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