T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 15 maggio 2008 n. 4512
Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata
Vicedomini Aniello (Avv.ti L. Villani e V. La Mura) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato). |
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1. Autorizzazioni e concessioni – Rilascio del porto di armi – Discrezionalità del Prefetto – Ex art. 39 del T.U.L.P.S. n.773/1931 – Sussiste – Ragioni.
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2. Autorizzazioni e concessioni – Revoca della detenzione del porto d’armi – Ha la finalità di pervenire la commissione di reati.
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3. Provvedimento amministrativo - Licenza di porto d’armi – Valutazione sulla affidabilità del richiedente – Discrezionalità dell’Autorità preposta – Sussiste – Diniego motivato sulla sola sussistenza di rapporti di parentela con persone pregiudicate – Illegittimità – Limiti.
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4. Persona fisica e diritti della personalità - Diritti fondamentali – Diniego di porto di armi – Deve giustificarsi in base alle condotte tenute dal soggetto interessato ed in rapporto al tipo di funzione o attività da svolgere.
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1. Ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. n.773/1931 il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne; in particolare la citata disposizione ricollega il divieto di detenere armi ad un giudizio discrezionale formulato dal Prefetto in ordine alla capacità personale di abuso da parte del soggetto detentore, sindacabile, in quanto tale, solo sotto il profilo dell'illogicità. Ciò si giustifica con la considerazione che la detenzione delle armi si caratterizza, da un lato, per un'intrinseca pericolosità e, dall'altro, per la tenuità di un interesse socialmente apprezzabile con la conseguenza che per l’adozione del decreto di divieto è sufficiente il convincimento dell'Amministrazione in ordine alla possibilità che il detentore abusi dell'autorizzazione.(1)
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2. Il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione stessa in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi, sicché nei suoi confronti deve esistere la sicura affidabilità circa il buon uso delle armi. (2) (T.A.R. Lazio, Roma, I, 1.2.2006, n.749; T.A.R. Umbria, 12.5.2005, n.276; Cons. Stato, IV, 30.4.1999, n.748; 19.12.1997, n. 1440).
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3. La semplice denuncia di un privato all’Autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare il diniego di rinnovo del porto di fucile per sopravvenuta inaffidabilità del titolare dell’autorizzazione di polizia in ordine al corretto uso dell’arma da tempo posseduta e per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia; l’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso delle armi, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi. (3)
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4. Perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità devono sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto discendano conseguenze per lui negative, diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rivelare un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l'esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, avendosi altrimenti una sorta di indebita sanzione extralegale. In quest’ottica, la mera, sporadica, frequentazione di un familiare pregiudicato non pare motivo sufficiente per la valutazione di inaffidabilità espressa dall’amministrazione.(4)
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1. T.A.R. Campania, Napoli, V, 25.2.2008, nn.914, 915 e 917; 15.1.2007, n.278; Cons. Stato, VI, 6.10.2005, n.5424; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 4.3.2002, n.492; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 21.8.2002, n. 3289; Cons. Giust. Ammin., 11.4.1999, n. 429.
2. T.A.R. Lazio, Roma, I, 1.2.2006, n.749; T.A.R. Umbria, 12.5.2005, n.276; Cons. Stato, IV, 30.4.1999, n.748; 19.12.1997, n. 1440.
3. T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n.5478; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n. 540.
4. T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI – V^ SEZIONE
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composto dai Signori Magistrati: - ANTONIO ONORATO Presidente; - ANDREA PANNONE Consigliere; - GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3434/2007 R.G. proposto dal
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Sig. Vicedomini Aniello, rappresentato e difeso dagli Avv. Leopoldo Villani e Vincenzo La Mura ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Antonio Messina in Napoli, Viale Gramsci n.16;
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CONTRO
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Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici di Napoli, Via A. Diaz n. 11;
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PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione, del provvedimento del 26/4/2007 di reiezione dell’istanza di revoca del divieto a detenere armi e munizioni, oltre agli atti connessi e consequenziali.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.2045 del 2007 di accoglimento della domanda di sospensione;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza dell’8 maggio 2008, ed ivi udito l’Avv. Villani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Espone in fatto l’odierno ricorrente che con Decreto del 4/10/1991, premesso che il sig. Vicedomini era legale detentore di armi e munizioni e che il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Gragnano aveva chiesto l’adozione del provvedimento di divieto ex art.39 TULPS sul presupposto della frequentazione con pregiudicati appartenenti ad un clan camorristico, veniva disposto il divieto di detenere armi e munizioni. Nel 1999 veniva presentata un’istanza di rivalutazione, rigettata con nota prefettizia del 27/11/1999; a seguito di atto di diffida del 17/4/2007 con cui è stato richiesto il riesame della posizione della parte ricorrente, è stato adottato il provvedimento oggetto di impugnazione che si limita a richiamare la precedente nota del 27/11/1999.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2008 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
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D I R I T T O
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1. Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta la violazione degli artt.24, 97 e 113 Cost., degli artt.3 e 10-bis della Legge n.241/1990, nonché il difetto di motivazione, di istruttoria e l’illogicità.
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2. Il Collegio ritiene preliminarmente di ribadire che, nella materia di che trattasi, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. n.773/1931 il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne; in particolare la citata disposizione ricollega il divieto di detenere armi ad un giudizio discrezionale formulato dal Prefetto in ordine alla capacità personale di abuso da parte del soggetto detentore, sindacabile, in quanto tale, solo sotto il profilo dell'illogicità (T.A.R. Campania, Napoli, V, 25.2.2008, nn.914, 915 e 917; 15.1.2007, n.278; Cons. Stato, VI, 6.10.2005, n.5424; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 4.3.2002, n.492; Cons. Giust. Ammin., 11.4.1999, n.429). Ciò si giustifica con la considerazione che la detenzione delle armi si caratterizza, da un lato, per un'intrinseca pericolosità e, dall'altro, per la tenuità di un interesse socialmente apprezzabile (T.A.R. Lombardia, Milano, I, 21.8.2002, n.3289), con la conseguenza che per l’adozione del decreto di divieto è sufficiente il convincimento dell'Amministrazione in ordine alla possibilità che il detentore abusi dell'autorizzazione.
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2.1 In altri termini il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione stessa in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi, sicché nei suoi confronti deve esistere la sicura affidabilità circa il buon uso delle armi (T.A.R. Lazio, Roma, I, 1.2.2006, n.749; T.A.R. Umbria, 12.5.2005, n.276; Cons. Stato, IV, 30.4.1999, n.748; 19.12.1997, n. 1440).
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3. Pur con tali premesse, il Collegio ritiene d’altra parte di sottolineare che la semplice denuncia di un privato all’Autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare il diniego di rinnovo del porto di fucile per sopravvenuta inaffidabilità del titolare dell’autorizzazione di polizia in ordine al corretto uso dell’arma da tempo posseduta e per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia (T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n.5478); l’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso delle armi, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n.540).
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3.1 Del resto, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di licenze di pubblica sicurezza devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017).
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4. Con riguardo alla fattispecie di cui al presente ricorso, il Collegio ritiene di riaffermare (13.3.2007, n.1861) come l'art. 43, comma 2, del T.U.L.P.S. n.773/1931 preveda che la licenza di porto d'armi “... può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”. Trattasi di un potere che va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709). Se, poi, gli elementi che vengono a tal fine in rilievo attengono a denunce penali, l'Autorità di polizia non può limitarsi a richiamarle acriticamente o a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo (T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 1.3.2001, n.352), ma deve operare un'autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base (T.A.R. Lombardia, Milano, I, 21.8.2002, n. 3286), vagliare l'esito dei relativi procedimenti penali specialmente se si tratta di denunce assai risalenti nel tempo (T.A.R. Campania, Napoli, IV, 10.1.1996, n.30), verificarne con maggior rigore la rilevanza se intervenute in tempi remoti (T.A.R. Campania, Napoli, III, 4.4.2002, n.1859; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 25.6.2001, n.4473) e in ogni caso adeguatamente esternare le ragioni per le quali se ne possono far scaturire indici significativi della inaffidabilità del soggetto, cioè della sua incapacità di offrire sufficienti garanzie circa il corretto uso delle armi (T.A.R. Veneto, III, 21.4.2001, n.1056).
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4.1 Nella vicenda che ha coinvolto l’odierna parte ricorrente, il provvedimento oggetto di impugnazione (datato 26/4/2007) si limita a richiamare una nota con cui, circa otto anni prima (il 27/11/1999), si era rigettata un’analoga istanza sul presupposto della perdurante sussistenza delle motivazioni che avevano giustificato l’adozione del Decreto del 4/10/1991. Ora il Tribunale, dopo aver ritenuto che l’istanza presentata da parte ricorrente in data 17/4/2007 integra gli estremi di una nuova domanda, non può esimersi dal censurare l’operato dell’Amministrazione allorché la medesima, senza valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso delle armi, ha omesso sia di esternare le ragioni per le quali da tali occasionali frequentazioni potevano scaturire indici significativi della inaffidabilità del ricorrente, cioè della sua incapacità di offrire sufficienti garanzie circa il corretto uso delle armi, sia di verificare l’eventuale permanenza del giudizio di pericolosità nei riguardi dell’istante.
In definitiva la Sezione ritiene di affermare che la discrezionalità, intesa come facoltà di scelta per il soddisfacimento dell’interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, deve essere esercitata con logicità, poiché l’interesse pubblico da perseguire nella realtà fattuale non esiste mai da solo, ma convive, ora confliggendo ora collimando, con altri interessi sia pubblici sia privati; d’altra parte nella circostanza va ribadito che il divieto di detenzione di armi e munizioni è illegittimo qualora non emergano dal contenuto motivazionale le ragioni del mutamento di orientamento in relazione alle medesime condizioni soggettive e oggettive che per il passato erano state ritenute idonee (T.A.R. Campania, Napoli, V, 26.4.2007, n.4420; T.A.R. Piemonte, 23.1.2003, n.106).
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5. Sulla base di tali premesse il ricorso in argomento deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’8 maggio 2008.
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