Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 aprile 2008 n. 1247
C. Piscitello Pres G. Calderoni Est.
Il Cielo di Serrazanetti Giovanni Maria e C. s.n.c. (Avv. A. Fornasari) contro la Questura di Bologna (Avvocatura dello Stato)


Giustizia Amministrativa – Potere del Giudice Amministrativo di riscontrare la proporzionalità dell’azione amministrativa – Sussistenza - Limiti

Il principio di proporzionalità (di derivazione comunitaria ed ora recepito nell’ordinamento interno in forza della generale previsione di cui al nuovo testo dell’art. 1 comma 1 legge 241/90) impone all'amministrazione di preferire la misura che consenta di raggiungere l'obiettivo voluto con il minor sacrificio possibile dell'interesse privato. Tuttavia e nel contempo il riscontro della proporzionalità dell'azione amministrativa, da parte del Giudice amministrativo, non può spingersi fino al controllo del merito, ma devesvolgersi ab externo, limitandosi alla verifica della congruità e non contraddittorietà dell'istruttoria esternata nella motivazione del provvedimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Sentenze: 1247/2008
Registro Generale: 275/2008

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: CALOGERO PISCITELLO Presidente; GIORGIO CALDERONI Cons., relatore; SERGIO FINA Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

ex art. 9 Legge 205/2000
nella Camera di Consiglio del 27 Marzo 2008
Visto il ricorso 275/2008 proposto da:

 

IL CIELO DI SERRAZANETTI GIOVANNI MARIA E C. SNC rappresentata e difesa da: FORNASARI AVV. ANDREA con domicilio eletto in BOLOGNA VIALE ALDINI N. 88 pressoFORNASARI AVV. ANDREA

 

contro

 

QUESTURA DI BOLOGNA rappresentata e difesa da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
del provvedimento a firma del Questore Reg. Dec. 128/08 del 14.3.2008, recante la sospensione per giorni quindici dell’attività del pubblico esercizio Blue Inn;
e per il risarcimento dei danni consequenziali

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. GIORGIO CALDERONI;
Uditi, per le parti, i difensori presenti come da verbale, anche in ordine all’eventualità dell’adozione di una sentenza succintamente motivata, ex art. 9 L. n. 205/2000;
Visti gli artt. 21 e 26, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla legge 21.7.2000 n. 205;
Ritenuto che il ricorso può essere parzialmente accolto, per le seguenti ragioni, espresse nell’anzidetta forma semplificata:
I. La presente controversia pone problemi di an (sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S.: primo motivo) e di quantum (violazione del principio di proporzionalità: secondo motivo).
II. In ordine al primo profilo, il Collegio non può che richiamarsi al recente e specifico avviso manifestato da questo T.A.R. (Sezione II, 14 giugno 2006, n. 744) e con il quale si è osservato come:
- costituisca ius receptum in giurisprudenza che l’art. 100 TULPS ha riguardo all’esigenza di tutelare l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14.12.2005, n. 7094 e 11.10.2005, n. 5647; T.A.R. Bari, Sez. II, 9.2.2006, n. 457; T.A.R Pescara, n. 298/2004);
- tali decisioni hanno ritenuto la legittimità di provvedimenti questorili di sospensione delle autorizzazioni relative ad esercizi pubblici, a seguito di eventi delittuosi verificatisi all’esterno o all’interno degli stessi.
Alla stregua di siffatti criteri discretivi, devono, pertanto, essere disattesi gli argomenti difensivi di parte ricorrente e tutti, viceversa, volti a enfatizzare la circostanza che l’episodio occorso (rissa tra giovani nella quale uno dei partecipanti riportava l’amputazione della falange della mano sinistra giudicata guaribile in 60 giorni, mentre un altro riportava un trauma facciale ed altre contusioni guaribili in giorni 7) sia avvenuto all’esterno del locale, il che escluderebbe il nesso causale tra il suddetto evento e gestione del locale stesso.
Peraltro ed anche a prescindere dagli atti di polizia prodotti dall’Avvocatura dello Stato in vista dell’odierna Camera di Consiglio, in sede di partecipazione procedimentale ex art. 7 legge 241/90 parte qui ricorrente ha dato atto che “i ragazzi avevano iniziato a discutere animatamente, offedendosi, all’interno del locale” e che, per questo, erano stati allontanati da personale dell’esercizio; ed ha riconosciuto che “certamente sottovalutando una situazione della quale non si era a piena conoscenza, non sono state chiamate nell’immediato le forze dell’ordine”.
Ed è esattamente questo il profilo di responsabilità ascritto alla proprietà del locale dal Questore, e cioè che il titolare del pubblico esercizio o altro dipendente non “si sia attivato per richiedere soccorso o l’intervento delle forze dell’ordine”; e che “la tempestiva richiesta di soccorso alle autorità preposte, da parte del titolare del locale, avrebbe con ogni probabilità scongiurato che la situazione degenerasse e che quindi si creasse una situazione di potenziale pericolo per gli avventori non coinvolti”.
Per concludere sul punto, ritiene il Collegio che nella fattispecie (come sopra brevemente descritta) si sia inverato uno dei presupposti (pericolo per la sicurezza dei cittadini) previsti dal menzionato art. 100 TULPS per farsi applicazione, da parte del Questore, del potere di sospensione della licenza di P.S..
III. Ciò acclarato, si pone, tuttavia, un problema di graduazione di questo potere e di misura della durata temporale della sospensione, in concreto disposta.
Invero, la giurisprudenza riconosce, altresì, l’applicabilità nella materia de qua del principio di proporzionalità (di derivazione comunitaria ed ora recepito nell’ordinamento interno in forza della generale previsione di cui al nuovo testo dell’art. 1 comma 1 legge 241/90), il quale impone all'amministrazione di preferire la misura che consenta di raggiungere l'obiettivo voluto con il minor sacrificio possibile dell'interesse privato (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 16 maggio 2006, n. 2325; T.A.R. Lombardia Brescia, 20 aprile 2006, n. 398); tuttavia e nel contempo, la medesima giurisprudenza sottolinea come il riscontro della proporzionalità dell'azione amministrativa, da parte del Giudice amministrativo, non possa spingersi fino al controllo del merito, ma debba svolgersi ab externo, limitandosi alla verifica della congruità e non contraddittorietà dell'istruttoria esternata nella motivazione del provvedimento (Consiglio Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5714).
Orbene, arrestandosi sulla soglia di tale scrutinio ab externo, il Collegio osserva, quanto all’effettiva proporzionalità della misura della sospensione per 15 gg. assunta nel caso di specie, che:
- per un verso, dallo stesso provvedimento impugnato, si evince l’occasionalità dell’accadimento di cui si tratta (di norma, tutti i provvedimenti di polizia danno conto dei “precedenti” del caso oggetto di intervento da parte dell’Autorità di P.S., ma siffatti riferimenti sono del tutto assenti nel decreto questorile di cui qui si controverte): né, in giudizio, l’Amministrazione ha contestato le difese di parte ricorrente in ordine alle circostanze fattuali che il locale sia aperto da cinque anni e mai si siano verificati problemi di ordine pubblico o sicurezza per cittadini ed avventori;
- per l’altro, l’ che si contesta al gestore è limitato alla mancanza di tempestiva richiesta di intervento rivolta alle forze dell’ordine.
Tenuto conto di tali evenienze oggettive e soggettive (episodicità dell’evento; portata obiettivamente circoscritta della mancanza in cui è incorso il gestore), la “prima” misura di sospensione della licenza, inflitta al locale dalla sua apertura risalente ad un lustro addietro, appare non rispondente al suddetto criterio di proporzionalità, atteso che anche solo una sospensione di durata pari alla metà (e cioè di complessivi sette giorni) di quella inflitta dal Questore e qui in contestazione, ben avrebbe potuto - secondo una valutazione dell’id quod plerumque accidit, strettamente ancorata alla specificità dei suddetti elementi soggettivi ed oggettivi - conseguire ugualmente lo scopo (insieme dissuasivo e preventivo), perseguito dal provvedimento controverso secondo la stessa prospettazione contenuta nelle difese giudiziali dell’Amministrazione; con ciò assicurandosi il minor sacrificio possibile per il privato.
IV. Negli esclusivi limiti della violazione del principio di proporzionalità, la domanda impugnatoria proposta con il ricorso va, pertanto, accolta e, così, il provvedimento va annullato nella parte in cui dispone una sospensione della licenza eccedente la durata di giorni sette.
E poiché il provvedimento stesso (adottato il 14 marzo 2008 e notificato in pari data) è stato di lì a poco sospeso in via d’urgenza e monocratica da parte di questo Tribunale (con decreto consegnato alla parte richiedente il 17 marzo 2008), occorre, altresì, precisare che, per effetto della presente pronuncia, il locale de quo dovrà ulteriormente osservare la chiusura sino alla concorrenza complessiva di giorni sette di sospensione, detratti quelli, per così dire, già “scontati”.
V. In seguito alla concomitante tempestività della reazione impugnatoria di parte ricorrente e della pronuncia cautelare monocratica di questo Tribunale nessun danno illegittimo si è, dunque, prodotto in capo alla Società ricorrente, non essendosi verificata alcuna chiusura del locale oltre il lasso temporale di sette giorni, individuato come legittimo ai precedenti capi III e IV.
Non sussistendo il necessario presupposto del danno ingiusto, la domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente va, conseguentemente, respinta.
Infine, in relazione al complessivo esito della lite scaturente dalle statuizioni che precedono, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese della stessa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, così decide sul ricorso in premessa:
1) ACCOGLIE parzialmente, negli esclusivi limiti ed agli effetti indicati al capo IV della motivazione, la domanda annullatoria con esso proposta e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di cui in epigrafe, nella parte in cui dispone la sospensione della licenza de qua per un periodo eccedente i giorni sette;
2) Respinge la domanda risarcitoria;
3) Compensa, tra le parti, le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, il 27 marzo 2008.

 

Depositata in Segreteria in data 3.4.2008
Bologna li 3.4.2008



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