T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 11 febbraio 2008 n. 67
P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore
S. C. (avv. D. Bonaiuti) c/ il Ministero della difesa – Direzione Generale per i Sottufficiali e Militari di Truppa dell’Esercito – 7^ Divisione (Avv. Dist. St.) |
|
1. Militare e militarizzato – Infermità da causa di servizio – Termine semestrale per la denuncia dell’evento dannoso – Art. 36, d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - Decorrenza – Consapevolezza della dipendenza del danno da causa di servizio – Criterio di valutazione – Criterio di normalità di carattere obiettivo – Fattispcie.
|
| |
|
2. Militare e militarizzato – Infermità da causa di servizio – Termine semestrale per la denuncia dell’evento dannoso – Art. 36, d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - Decorrenza – Riferimento alla data di contezza circa la dipendenza da causa di servizio – Condizioni.
|
| |
|
3. Militare e militarizzato – Infermità da causa di servizio – Denuncia dell’evento dannoso da parte degli eredi del dipendente - Disciplina applicabile – E’ quella applicabile alla denuncia del dipendente - Termine semestrale – Art. 36, d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - E’ applicabile.
|
| |
|
4. Militare e militarizzato– Infermità da causa di servizio – – Domanda di equo indennizzo - Termine semestrale per la denuncia dell’evento dannoso – Art. 36, d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - Natura perentoria – Sospetto d’illegittimità costituzionale – Non è configurabile – Ragioni.
|
|
1. Ai fini dell’individuazione del momento dal quale far decorrere il termine semestrale perentorio di cui all’art. 36, D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 per la presentazione della denuncia dell’evento dannoso, si deve valorizzare il momento di percezione intellettiva da parte del lavoratore dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti dell’integrità fisica (1), da individuare in base ad un criterio di “normalità” con caratteristiche di obiettività. (2) Ne discende che, se l’individuazione può risultare problematica, e va condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza aderenti al caso concreto, nell’ipotesi in cui l’infermità deriva da cause che incidono progressivamente ed in modo ingravescente sull’integrità psico-fisica (3), al contrario, nessun dubbio può aversi quando l’evento dannoso è istantaneo e i suoi effetti immediatamente percepibili (nella specie, si verteva del suicidio di un militare imputato alle condizioni di servizio).
|
| |
|
2. Ai fini dell’individuazione del momento dal quale far decorrere il termine semestrale perentorio di cui all’art. 36, D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 per la presentazione della denuncia dell’evento dannoso, il riferimento alla data in cui il dipendente ha acquisito contezza della dipendenza causale dal servizio, è applicabile a patologie di lunga incubazione, la cui eziologia possa essere stabilita solo mediante complesse indagini diagnostiche ed anamnestiche (come, ad esempio, per talune manifestazioni tumorali o degenerative) (nella specie, in cui si verteva del suicidio di un militare imputato alle condizioni di servizio, il Collegio ha rilevato che il relativo nesso causale era immediatamente percepibile). (4)
|
| |
|
3. La domanda di equo indennizzo presentata dagli eredi del dipendente è soggetta a disciplina identica a quella espressamente prevista per la presentazione diretta da parte dell’interessato - ivi compresa la necessità di rispettare il termine di decadenza -, alla luce dell'inesistenza di normative speciali che sottraggano gli aventi causa al rispetto della disciplina dettata per il de cuius. (5)
|
| |
|
4. Il diritto al conseguimento dell’equo indennizzo non costituisce un diritto costituzionalmente tutelato e non degradabile, bensì di una pretesa ad una attribuzione patrimoniale, il cui esercizio ben può essere sottoposto, per esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa, a (ragionevoli) termini procedimentali di decadenza, senza che questo determini una violazione degli artt. 24 e 111 Cost; ne discende che non vi è alcuna necessità di assegnare natura “meramente sollecitatoria” al termine di cui all’art. 36 cit. o, altrimenti, di disapplicare la disposizione regolamentare in quanto determinerebbe una causa di estinzione di un diritto soggettivo attribuito dalla legge. (6)
|
| |
|
----------------
|
| |
|
(1) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 20 settembre 2006, n. 5536.
(2) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenze 20 gennaio 2006, n. 145; 20 dicembre 2005, n. 7274; 22 settembre 2005, n. 4993 e n. 4997; SEZIONE SESTA - Sentenza 27 maggio 2005, n. 2729; vedi anche, da ultimo, SEZIONE SESTA - 17 aprile 2007, n. 1741 e SEZIONE QUARTA - Sentenza 14 maggio 2007, n. 2385, che applicano il principio pervenendo a risultati concreti opposti.
(3) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 20 aprile 2006, n. 2184.
(4) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista.
(5) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenze 4 agosto 1986, n. 551 e 22 ottobre 2004, n. 6943.
(6) La sentenza invocata dal ricorrente a sostegno della propria tesi, respinta dal T.A.R. umbro è T.A.R. LOMBARDIA – MILANO (rectius, BRESCIA) - Sentenza 17 giugno 2003, n. 841, la quale ha ritenuto che “la formulazione stessa della norma evidenzia che non si è inteso dettare alcun termine di decadenza ai fini dell’esercizio del diritto, posto che, se così fosse (se, vale a dire, fosse rimessa alla disponibilità dell’interessato l’attività di accertamento) non si vede la ragione per cui essa possa venire espletata d’ufficio. Il 1° comma dell’art. 36 detta, perciò, un termine meramente sollecitatorio, la cui inosservanza non è in alcun modo sanzionata. Né, in verità, potrebbe essere diversamente: il DPR n. 686 del 1957 (al pari dell’art. 3 R.D. n. 1024 del 1928, anch’esso citato nel provvedimento) ha forza di regolamento, cosicché esso non potrebbe legittimamente introdurre una causa di estinzione di un diritto soggettivo attribuito dalla legge (e, nel caso opposto, dovrebbe essere disapplicato).”. (A. Faccon) |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 230/1998 proposto da
|
| |
|
S. C., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bonaiuti ed elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza Italia n.9
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Ministero della difesa – Direzione Generale per i Sottufficiali e Militari di Truppa dell’Esercito – 7^ Divisione, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, anche domiciliataria alla Via degli Offici n. 14;
|
| |
|
per l’annullamento
del decreto n. 763 in data 27 novembre 1997, nonché di ogni altro atto antecedente e successivo direttamente od indirettamente connesso a quello impugnato;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 9 gennaio 2008 la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
1. In data 21 agosto 1981, il figlio del ricorrente, mentre era di sentinella nella caserma nella quale prestava servizio militare, si è sparato due colpi di fucile, decedendo poi per le conseguenze in data 13 settembre 1981.
Per tale tragico evento il ricorrente ha chiesto la pensione privilegiata indiretta in data 6 maggio 1982 (denegata con d.m. n. 789/1985, il giudizio di impugnazione del quale, al momento del ricorso, pendeva dinanzi alla Corte dei Conti).
In data 17 dicembre 1984 ha poi chiesto l’equo indennizzo, che tuttavia gli è stato negato con decreto del Ministero della difesa n. 763 in data 27 novembre 1997, sulla base del parere espresso dal C.P.P.O. in data 19 dicembre 1996.
Detto parere fa leva sulla tardività della domanda di equo indennizzo (oltre che di quella volta ad ottenere la pensione privilegiata), essendo dal decesso trascorso il semestre previsto dall’articolo 36 del d.P.R. 686/1957.
|
| |
|
2. L’impugnazione del predetto diniego di equo indennizzo è affidata a censure di violazione, falsa ed erronea applicazione degli articoli 36, 51 e 68 del d.P.R. 686/1957, del d.P.R. 1092/1973, e degli articoli 3 ss. del d.P.R. 349/1994, nonché di eccesso di potere per travisamento dei fatti e mancanza di motivazione.
Sostiene il ricorrente che il termine semestrale previsto da dette disposizioni non poteva decorrere, da un lato, non avendo egli presentato una domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della morte del figlio (bensì una domanda autonoma, specificamente relativa alla pensione privilegiata); dall’altro, non essendo ancora certe le circostanze e le cause che determinarono l’evento dannoso e la sua dipendenza da causa di servizio.
Inoltre, il parere del C.P.P.O. non avrebbe potuto rilevare il medesimo profilo di tardività per entrambi i due istituti, distinti per natura, fondamento e ratio.
|
| |
|
3. Resiste per il Ministero della difesa l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia.
|
| |
|
4. Il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
|
| |
|
4.1. Anzitutto va precisata l’irrilevanza nel presente giudizio di ogni considerazione concernente la pretesa alla pensione privilegiata ordinaria, oggetto di altra giurisdizione.
|
| |
|
4.2. Del resto, il parere del C.P.P.O. concerne specificamente la domanda di equo indennizzo, e richiama quella della pensione privilegiata (già definita negativamente con distinto decreto) solo per completezza logica.
Infatti, appare inattaccabile il rilievo di tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (riscontrabile implicitamente nella domanda relativa alla pensione privilegiata, o comunque in quella relativa all’equo indennizzo), rispetto alla data del decesso del figlio del ricorrente.
Può a tal fine ribadirsi, sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali pacifici o assolutamente prevalenti, che :
- ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del d.P.R. 686/1957, “L'impiegato civile che abbia contratto infermità, per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, presentare domanda scritta all'Amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura della infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica”.
- la procedura di equo indennizzo contempla, accanto al termine predetto, un altro termine decadenziale di sei mesi per la presentazione dell’istanza di equo indennizzo, decorrenti dall'avvenuta comunicazione all'interessato dell'intervenuto riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio (articolo 51). È stato dalla giurisprudenza ritenuto che, una volta accertata l'intempestività della prima richiesta, correttamente la pubblica amministrazione procedente ritiene ininfluente ed inaccoglibile la seconda (cfr. Cons. St., IV, 7 settembre 2004, n. 5780), conservando - nell'ambito del diverso procedimento finalizzato alla concessione dell'equo indennizzo - la facoltà di proporre la relativa eccezione. Infatti - secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente - il rispetto del termine di sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio non è per sé stesso sufficiente al fine di conseguire il titolo al beneficio dell'equo indennizzo, occorrendo al riguardo anche la previa osservanza del termine di cui al citato art. 36 per la tempestiva denuncia dell'infermità. (cfr. Csi., 25 marzo 1999, n. 122, nonché Cons. St., III, 12 maggio 1992, n. 461; II, 30 marzo 1994, n. 1295; IV, 27 dicembre 2004, n. 8238; VI, 6 settembre 2005, n. 4533). In sostanza, quindi, la concessione dell'equo indennizzo è subordinata alla presentazione di apposita domanda entro il termine previsto dalla legge e decorrente dal riconoscimento, solo se a sua volta il predetto riconoscimento sia stato tempestivamente richiesto; ne risulta che correttamente l'Amministrazione, in sede di procedimento per la concessione dell'equo indennizzo, può rilevare, anche quando l'interessato abbia rispettato il secondo termine (quello per la richiesta dell'equo indennizzo), la preclusione discendente dalla tardiva presentazione della domanda di riconoscimento.
- circa, poi, il carattere perentorio del termine, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale per cui la tempestiva denuncia dell’infermità è necessaria ai (soli) fini del conseguimento dei benefici previsti dall'art. 68, commi 7 e 8, del d.P.R. 3/1957 - assegni durante il periodo di aspettativa per infermità, rimborso delle spese di cura, equo indennizzo - (cfr. TAR Basilicata, 23 gennaio 2006, n. 7; Cons. Stato, IV, 20 gennaio 2006 n. 137), mentre se ne prescinde quando la domanda tende esclusivamente all'accertamento della riconducibilità della patologia alle mansioni d'ufficio, quindi a contenuto generico, in funzione del futuro possibile ottenimento di vantaggi di altra natura (cfr. Cons. Stato, VI, 10 agosto 2000 n. 4430 e 4 febbraio 2003 n. 545).
- né convince la tesi secondo cui l'Amministrazione non avrebbe potuto opporre la tardività dell'istanza, essendo comunque obbligata a procedere d'ufficio all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.P.R. n. 686 del 1957 (“L’Amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e dette infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica”). In realtà, per costante giurisprudenza, il procedimento d'ufficio per l'accertamento della riconducibilità a causa di servizio di infermità o lesioni subite dal dipendente è strumento di carattere eccezionale, cui l'Amministrazione deve ricorrere soltanto nella ipotesi in cui abbia certezza della dipendenza da ragioni di servizio, e non allorché la dipendenza sia suscettibile di essere affermata od esclusa a seguito di accertamento non ancora espletato (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 20 aprile 2000 n. 2422), con la conseguenza che, al di fuori delle ipotesi nelle quali la dipendenza sia intrinseca al verificarsi dell'evento dannoso, l'interessato non può, fidando nell'attivazione del procedimento d'ufficio, astenersi dal presentare la domanda di riconoscimento nel termine prescritto e dall'esercitare autonomamente la sua pretesa, in quanto, a ben vedere, le due procedure (su iniziativa di parte e di ufficio) non sono in grado di condizionarsi a vicenda, giacché del tutto autonome e rispondenti a finalità ed esigenze diverse, riferibili nell'un caso alla tutela del singolo e nell'altro caso a quella dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, IV, 22 ottobre 2004 n. 6943; TAR Puglia, Bari, I, 23 febbraio 2006 n. 594).
- ai fini della individuazione del momento dal quale far decorrere il suddetto termine semestrale perentorio, la giurisprudenza ha chiarito che si deve valorizzare il momento di percezione intellettiva da parte del lavoratore dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti dell’integrità fisica (cfr. Cons. Stato, IV, 20 settembre 2006, n. 5536). E che tale individuazione deve avere come riferimento non la percezione meramente soggettiva dell’interessato, ma un criterio di “normalità” con caratteristiche di obiettività (cfr. Cons. Stato, IV, 20 gennaio 2006, n. 145; 20 dicembre 2005, n. 7274; 22 settembre 2005, n. 4993 e n. 4997; VI, 27 maggio 2005, n. 2729; vedi anche, da ultimo, VI, 17 aprile 2007, n. 1741 e IV, 14 maggio 2007, n. 2385, che applicano il principio pervenendo a risultati concreti opposti). Ne discende che l’individuazione può risultare problematica, e va condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza aderenti al caso concreto, nell’ipotesi in cui l’infermità deriva da cause che incidono progressivamente ed in modo ingravescente sull’integrità psico-fisica (cfr. Cons. Stato, VI, 20 aprile 2006, n. 2184), al contrario nessun dubbio può aversi quando l’evento dannoso è istantaneo e i suoi effetti immediatamente percepibili, come nel tragico caso in esame.
- anche volento ammettere che il termine decorra invece che dalla data in cui l'interessato ha piena contezza dell'infermità e altresì della gravità dei suoi effetti permanentemente invalidanti, dalla (successiva) data in cui egli ha acquisito contezza della dipendenza causale dal servizio, siffatto principio può trovare applicazione solo con riferimento a patologie di lunga incubazione, la cui eziologia possa essere stabilita solo mediante complesse indagini diagnostiche ed anamnestiche (si può fare l'esempio di talune manifestazioni tumorali o degenerative). Nel caso in esame, invece, così come era immediatamente percepibile il nesso causale fra l'evento morte ed il gesto tragico del militare, altrettanto percepibile era la riferibilità dell'impulso suicida alle condizioni di servizio (stando, almeno, alla tesi sostenuta al riguardo dalla parte ricorrente). Va sottolineato, in proposito, che nel ricorso non si fa alcun cenno a dubbi o perplessità originariamente sussistenti riguardo alla causa dell'impulso suicida, né ad eventi successivi (quali ad es. il ritrovamento di lettere o altre testimonianze) che abbiano dato quelle certezze che originariamente mancavano;
- il riportato quadro di riferimento non cambia qualora, come nel caso in esame, la domanda sia presentata dagli eredi del dipendente, i quali devono pur sempre rispettare il termine di decadenza, stante l'inesistenza di normative speciali che sottraggano gli aventi causa al rispetto della disciplina dettata per il de cuius (cfr. Cons. Stato, IV, 4 agosto 1986, n. 551 e 22 ottobre 2004, n. 6943).
|
| |
|
4.3. Infine, quanto affermato - circa la natura “meramente sollecitatoria” del termine di cui all’articolo 36, e circa l’esigenza, altrimenti, di disapplicare la disposizione regolamentare in quanto determinerebbe una causa di estinzione di un diritto soggettivo attribuito dalla legge - dalla sentenza invocata dal ricorrente nella memoria conclusiva (TAR Lombardia, Milano, 17 giugno 2003, n. 841, se la ricostruzione operata dal Collegio risulta esatta), è smentito dalle decisioni sopraricordate (alcune delle quali hanno riformato precedenti di analogo tenore).
Non si tratta infatti di un diritto costituzionalmente tutelato e non degradabile, bensì di una pretesa ad una attribuzione patrimoniale, il cui esercizio ben può essere sottoposto, per esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa, a (ragionevoli) termini procedimentali di decadenza, senza che questo determini una violazione degli articoli 24 e 111 Cost.
|
| |
|
5. Considerate le caratteristiche della vicenda, sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo dell’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
|
| |
|
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2008, con l’intervento dei magistrati:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore.
|
| |
|
Depositata il
11 Febbraio 2008
|
|