T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 15 febbraio 2008 n. 81
P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore
M. V. ed altri (avv.ti U. Segarelli e M. Mariani) c/ A.N.A.S. S.P.A. (Avv.
Dist. St.) MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, PREFETTURA DI TERNI UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI (Avv. Dist. St.) |
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1. Espropriazione per P.U. – Illegittimità della procedura espropriativa – Giudizio d’ottemperanza - Domanda riconvenzionale della P.A. di “autocondanna” al risarcimento in luogo della restituzione – Art. 43, comma 3, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 – E’ ammissibile.
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2. Espropriazione per P.U. - Illegittimità della procedura espropriativa - Domanda riconvenzionale della P.A. di “autocondanna” al risarcimento in luogo della restituzione – Art. 43, comma 3, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 - Disciplina transitoria – Art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 – Non vi osta.
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3. Espropriazione per P.U. – Illegittimità della procedura espropriativa – Giudizio d’ottemperanza – Domanda di restituzione dell’area previa riduzione in pristino e domanda riconvenzionale della P.A. di “autocondanna” al risarcimento in luogo della restituzione – Ponderazione comparativa del G.A. – Necessità - Fattispecie.
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4. Espropriazione per P.U. – Illegittimità della procedura espropriativa – Giudizio d’ottemperanza – Domanda di restituzione dell’area previa riduzione in pristino e domanda riconvenzionale della P.A. di “autocondanna” al risarcimento in luogo della restituzione – Ponderazione comparativa del G.A. – Criteri - Riferimento ai principi generali sulla tutela risarcitoria – Eccessiva onerosità (art. 2058 c.c.) – E’ ammissibile.
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1. Ai sensi del comma 3, art. 43 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, applicato in via analogica, l’Amministrazione, ove non abbia già adottato uno dei provvedimenti formali previsti dai due commi precedenti – ha la facoltà di chiedere al giudice amministrativo la decisione sulla non restituzione del bene e, quindi, sulla risarcibilità della pretesa di restituzione del bene medesimo, così come formulata dagli aventi diritto per la prima volta con il ricorso per l’ottemperanza. (1)
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2. L’art. 43, comma 3, D.P.R. 8 giugno 2001n. 327 è applicabile anche ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, trattandosi di decidere quale nuova sorte vada riservata ad una “res” modificata dalla stessa Amministrazione e rimasta tuttora, senza titolo legittimante, nella disponibilità di quest’ultima; sorte che, logicamente, non può essere esaminata e definita se non alla luce della norma successivamente codificata ed attualmente in vigore (nella specie, il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sulle contrapposte domande di restituzione e di risarcimento, nel quadro di un giudizio di ottemperanza promosso dopo il giudicato di annullamento degli atti di una precedente procedura svoltasi sotto l’impero della precedente disciplina). (2)
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3. Ai fini del comma 3, art. 43 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il giudice, in applicazione analogica di quanto previsto nel primo comma, deve valutare (sostituendosi all’Amministrazione) gli interessi concretamente in conflitto, per poi decidere quali delle due pretese (del ricorrente o della stessa Amministrazione) meriti sempre in concreto l’accoglimento. (il Collegio, nell’accogliere la domanda dell’Amministrazione, ha dato atto che la parte pubblica ha ampiamente dimostrato di avere tuttora un notevole interesse pubblico alla conservazione dell'opera (i.e.: una strada), mentre i ricorrenti non hanno rappresentato, con il supporto di elementi concreti, il loro interesse alla restituzione del terreno - così come era in origine e dunque previo ripristino dello stato dei luoghi -, diverso da quello meramente patrimoniale e, quindi, non sostituibile con il pieno ristoro monetario per equivalente). (3)
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4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, art. 43 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il giudice amministrativo può tener conto del principio denunciato dall’art. 2058, comma 2, c.c., che riveste carattere generale ed è applicabile anche nel contesto dell’ordinamento pubblicistico, non solo per contemperare gli opposti interessi in gioco (pubblici e/o privati) ma anche per evitare in particolare un qualsiasi tentativo di “abuso” nell’esercizio dei propri diritti. (4)
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(1) Sull’ammissibilità in sede di ottemperanza della domanda del privato di restituzione del bene ablato, CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 29 aprile 2005 n. 2; favorevole alla domanda risarcitoria in sede di ottemperanza, anche nella forma, ove richiesta dalla parte e possibile in fatto, della reintegrazione in forma specifica, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 30 gennaio 2006 n. 290, in questa rivista; v. anche, T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 16 febbraio 2006 n. 231, ivi. In senso negativo, CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 28 settembre 2007 n. 915. Il Collegio siciliano ha anche ribadito che la P.A., in sede di ottemperanza la P.A., non può esperire la via dell’”autocondanna”: si è osservato, infatti, che qualora siano stati annullati in sede giurisdizionale gli atti del procedimento di espropriazione per pubblica utilità ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico senza un valido provvedimento ablatorio, il giudice amministrativo può escludere la restituzione del bene illegittimamente espropriato e disporre il risarcimento integrale del danno da parte dell’amministrazione, soltanto se quest’ultima deposita in giudizio un nuovo ed espresso provvedimento di acquisizione sottoposto all’immediato controllo giurisdi-zionale di legittimità (con facoltà per la controparte di impugnarlo con motivi aggiunti); nello stesso senso, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Sentenza 18 gennaio 2007, n. 86; contra T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 16 febbraio 2006 n. 231, cit..
(2) Il principio di cui in massima è desunto dalla motivazione di CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 29 aprile 2005 n. 2, in questa rivista. Ad identiche conclusioni perviene altro indirizzo che, muovendo dalla natura processuale della norma, ritiene applicabile l’art. 43 anche ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità: così T.A.R. TOSCANA – SEZIONE III – Sentenza 11 giugno 2004 n. 2066, che ha osservato che la norma in esame “introduce, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, un nuovo istituto che attribuisce all’amministrazione la facoltà di chiedere una pronuncia che converta la domanda restitutoria proposta dal ricorrente in una condanna risarcitoria per equivalente con esclusione della restituzione del bene. Trattasi, come evidenziato anche dalla dottrina, di una domanda di “autocondanna”, proposta dall’amministrazione resistente in via riconvenzionale, essendo subordinata all’ammissibilità ed alla fondatezza della domanda introduttiva del giudizio.”; in tal senso, anche T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 16 febbraio 2006 n. 231, cit. e T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 29 maggio 2007 n. 282, ivi. In senso contrario, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA - Sentenza 8 maggio 2004, n. 8777, secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di un suolo, a seguito dell’annullamento del decreto d’esproprio, non sono applicabili le disposizioni del testo unico in materia di espropriazione, quante volte, anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultimo, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità.
(3) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista.
(4) V. T.A.R. UMBRIA – Sentenza 25 giugno 2007 n. 534. In senso contrario, CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 29 aprile 2005 n. 2 cit., secondo cui la domanda di restituzione dell’area, previa riduzione in pristino, svolta in sede di ottemperanza ad un giudicato, comporta il soddisfacimento della pretesa restitutoria, senza che questa possa essere preclusa da considerazioni fondate sull’eccessiva onerosità (art. 2058 c.c.) o sul pregiudizio derivante all’economia nazionale dalla distruzione della cosa; v. anche CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 30 gennaio 2006 n. 290, cit.. (A. Faccon) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
Visto il ricorso 355/2007 proposto da:
VACCARINI MARCO
CASTRICHINI MARIA
VACCARINI RENZO
VACCARINI SABRINA
rappresentati e difesi dall’avv.to:
SEGARELLI UMBERTO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA PODIANI, 17
presso l’avv.to
MARIANI MAURIZIO
contro
A.N.A.S.- S.P.A.
rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14
presso la sua sede
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PREFETTURA DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14
presso la sua sede;
per l'esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza del TAR dell’Umbria n. 589 del 17 luglio 2000.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ANAS Spa e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Terni.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla camera di consiglio del 21 novembre 2007, la relazione del cons. Annibale Ferrari e udite le parti come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione mediante reintegrazione in forma specifica del giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 589 del 17 luglio 2000, con la quale venne dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al decreto ministeriale n. 1347/1993 (in quanto annullato con sentenza dell’Adunanza Plenaria del C.d.S. n. 2 del 24 gennaio 2000) e venne fra l’altro annullato il decreto del Prefetto di Terni del 14 maggio 1993, n. 3442 con il quale l’A.N.A.S. era stata autorizzata ad occupare in via d’urgenza talune aree di proprietà del signor Federico Vaccarini (dante causa dei ricorrenti); aree poi utilizzate per la costruzione di un segmento del Raccordo autostradale Civitavecchia/Rieti Tronco Terni, per il collegamento con la strada provinciale “Marattana”.
A sostegno di tale domanda, la difesa dei ricorrenti precisa: A) che, a seguito della conferenza di servizi svoltasi in data 8 novembre 2000 presso il Provveditorato regionale alle OO.PP dell’Umbria (per l’approvazione del progetto preliminare del tratto stradale “Terni-confine regionale”) è stato approvato un diverso tracciato per la “Terni Rieti”, tracciato che non transita e non coincide con il segmento viario realizzato sulle aree dei ricorrenti; sicchè, lo stesso tracciato e le opere ivi realizzate sarebbero attualmente prive di qualsiasi interesse pubblico riconducibile all’opera viaria “de qua”; B) che la rimozione delle opere eseguite sui terreni dei ricorrenti è oggettivamente attuabile mediante demolizione ed asporto, quale che sia l’onerosità della stessa (non opponibile peraltro ai ricorrenti in quanto titolari di un diritto assoluto alla riappropriazione dei loro beni ormai detenuti senza titolo alcuno ; C) che, nonostante gli atti di diffida e di costituzione in mora, le Amministrazioni intimate non hanno ancora provveduto alla riduzione in pristino ed alla restituzione dei beni di cui è causa.
A conclusione della stessa domanda, la predetta difesa (riservandosi in subordine ogni altra pretesa di tipo risarcitorio per equivalente) insiste affinché venga dichiarato a carico dell’ANAS l’obbligo di dare esecuzione in forma specifica al predetto giudicato e, per l’effetto, l’obbligo di restituzione dei beni di cui è causa alla parte ricorrente, previa riduzione in pristino stato dei medesimi; il tutto, previa fissazione di un congruo termine per l’esecuzione e con contestuale nomina di un commissario “ad acta” per il caso di mancata ottemperanza; con vittoria di spese ed onorari.
2.Le Amministrazioni intimate si sono costituite e resistono eccependo anzitutto l’inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti di esperibilità dell’azione, invocando poi, in subordine, l’applicazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001 al fine di far dichiarare in favore dell’ANAS il diritto di proprietà dell’area in contestazione e del manufatto ivi esistente, previo risarcimento del danno in favore della controparte.
A sostegno dell’ammissibilità di quest’ultima subordinata domanda, proposta in via giudiziale, l’Avvocatura dello Stato invoca precedenti giurisprudenziali precisando poi nel merito che nella fattispecie esiste tuttora l’interesse pubblico a mantenere l’opera viaria già eseguita sul terreno in questione (onde completare la rete viaria nel Comune di Terni) e che tale interesse è senz’altro da considerare prevalente rispetto a quello restitutorio dei ricorrenti (riferito ad una ben modesta superficie di circa 800 mq.).
3. Trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 21 novembre 2007, il Collegio rileva quanto segue.
3.1 L’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato per carenza dei presupposti del ricorso per ottemperanza è infondata.
Invero la difesa dei ricorrenti ha chiesto la restituzione dell’area in questione quale effetto ripristinatorio naturalmente conseguente ad una procedura (di occupazione d’urgenza) i cui atti sono stati da tempo annullati in questa sede.
Tale effetto “ripristinatorio” (correlato a quello “conformativo”) è tipico di una sentenza di annullamento come quella di specie passata in giudicato, in quanto da essa scaturisce l’obbligo di riportare la situazione di fatto a quella di diritto stabilita nella sentenza medesima (sull’argomento cfr., amplius, la decisione dell’A.P. del Consiglio di Stato n. 2 del 29 aprile 2005).
Si tratta cioè di portare a concreta esecuzione quest’ultima svolgendo preliminarmente un giudizio sulle eventuali contestazioni in ordine all’avvenuta ottemperanza o meno dell’obbligo predetto.
In questo caso, considerato che non sono state formulate contestazioni in ordine al mancato adempimento dell’obbligo medesimo, il ricorso deve ritenersi non solo ammissibile ma (come pure si ribadirà in appresso) anche fondato.
3.2. L’Avvocatura dello Stato ha poi chiesto, in subordine, l’applicazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 formulando tale richiesta in via giudiziale ai sensi del 3° comma dello stesso articolo.
L’istanza è da ritenere senz’altro ammissibile.
Invero tale comma prevede che, nel caso in cui venga esercitata un’azione volta alla restituzione di un bene comunque di fatto ancora utilizzato per scopi di interesse pubblico, l’Amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo (nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda) disponga la condanna al risarcimento del danno con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.
Inquadrato nel contesto di tutta la disciplina contenuta nell’art. 43, il comma 3 in esame offre alla stessa Amministrazione – che in ipotesi (come in questo caso) non abbia già adottato uno dei provvedimenti formali previsti dai commi precedenti – la facoltà di chiedere al giudice amministrativo la decisione sulla non restituzione del bene e quindi sulla risarcibilità della pretesa di restituzione del bene medesimo così come primariamente formulata dagli aventi diritto con il ricorso per l’ottemperanza.
Il giudice, in applicazione analogica di quanto previsto nel primo comma, dovrà pertanto valutare (sostituendosi all’Amministrazione) gli interessi concretamente in conflitto, per poi decidere quali delle due pretese (del ricorrente o della stessa Amministrazione) meriti sempre in concreto l’accoglimento.
Sulla evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che ha determinato la codificazione dell’art. 43 (soprattutto in relazione ai principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo) conviene per brevità far rinvio alla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del C.d.S. n. 2/2005 laddove (pagg. 9 e segg.), con completezza di trattazione, viene espressamente commentata ed interpretata tale disciplina di legge.
Alla stessa sentenza nonché alla sentenza del T.A.R. Toscana 3^ Sez. n. 2066/2004 si può, pure per brevità, far adesivo rinvio in ordine all’applicabilità “giudiziale” dello stesso art. 43 al caso di specie.
Invero – pur considerando che la disciplina transitoria dell’art. 57 dello stesso testo unico n. 327/2001 esclude che le disposizioni ivi contenute siano applicabili ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sia già intervenuta (come in questo caso) la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza – è da ritenere che detto articolo 57 non trovi applicazione nel caso di specie poiché in questo caso non si tratta di applicare la nuova normativa con riguardo ad una procedura espropriativa ancora “in itinere” bensì di decidere (in sede di giudizio di ottemperanza promosso dopo l’annullamento passato in giudicato degli atti di una precedente procedura svoltasi sotto l’impero della precedente disciplina) quale nuova sorte vada riservata ad una “res” modificata dalla stessa Amministrazione e rimasta tuttora, senza titolo legittimante, nella disponibilità di quest’ultima; sorte che, logicamente, non può essere esaminata e definita se non alla luce della norma successivamente codificata ed attualmente in vigore.
3.3. Così positivamente superate le questioni di rito in ordine all’ammissibilità dell’istanza proposta dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43, 3° co. del D.P.R. citato ed in ordine alla applicabilità della stessa norma nel caso concreto, occorre subito rilevare: A) che il ricorso per l’ottemperanza del giudicato di cui trattasi è fondato non solo perché l’occupazione delle aree in questione risulta senza titolo ma anche perché, come si è già detto, nessuna contestazione è stata opposta dall’Amministrazione resistente in ordine ai dati di fatto affermati nel ricorso (secondo cui il segmento viario realizzato sulle aree della parte ricorrente non è più utilizzabile per il nuovo progettato percorso della “Terni Rieti”). E’ stato, infatti, approvato (in sede di conferenza dei servizi dell’8 novembre 2000) un nuovo progetto preliminare di viabilità che non transita per dette aree e che anzi transiterà a notevole distanza da quest’ultimo. Il che significa, in definitiva, che le aree in questione non sono più utilizzabili per il fine pubblico originariamente previsto nel precedente progetto dell’opera viaria in questione; B) che, purtuttavia, l’Amministrazione resistente insiste nella propria istanza risarcitoria (in sostituzione della restituzione del bene) ribadendo, con ampi e circostanziati riferimenti ad altri progetti viari tuttora in corso di realizzazione da parte dell’A.N.A.S. e del Comune di Terni, che l’opera già eseguita sulle aree della parte ricorrente è tuttora di notevole importanza e di forte utilità pubblica per tutto il complessivo e nuovo sistema di collegamento viario locale (in considerazione, fra l’altro, della presenza delle grandi aree industriali denominate “Sabbioni e Marattana” da collegare con le grandi direttrici viarie nazionali ovvero la S.S. “Tiberina” (E45) e la S.S. n. 675 “Umbro Laziale”, fino all’autostrada A1). Sicchè, a confronto di siffatte forti valenze di pubblica utilità dell’opera viaria già eseguita sui terreni dei ricorrenti (aventi una superficie di circa 800 mq), l’interesse alla restituzione degli stessi terreni (per di più apoditticamente affermato ma non comprovato) dovrebbe (sempre ad avviso dell’Amministrazione) ritenersi recessivo e come tale non meritevole dell’invocata tutela restitutoria, anche in considerazione dei grandi esborsi di pubblico denaro finora effettuati e che l’eventuale restituzione del bene stesso renderebbe del tutto inutili.
3.4. Valutando tutte le circostanze evidenziate nei predetti punti A) e B) e tenendo conto del fatto che la difesa dei ricorrenti non ha assolutamente contestato quanto affermato dall’Amministrazione in ordine alle predette ulteriori progettazioni viarie in corso di realizzazione da parte dell’A.N.A.S. e del Comune di Terni, questo Collegio ritiene che l’istanza risarcitoria di cui si discute merita l’accoglimento.
In effetti, dal confronto degli interessi pubblici e privati in conflitto, quelli pubblici palesati dall’Amministrazione (e, ripetesi, assolutamente non contestati dalla difesa dei ricorrenti) appaiono del tutto prevalenti e meritevoli di maggiore tutela nella logica e nello spirito di cui alla disciplina dell’invocato art. 43 del T.U. citato.
In buona sostanza, mentre l’Amministrazione resistente ha ampiamente dimostrato di avere tuttora un notevole interesse pubblico alla conservazione dell'opera, i ricorrenti non hanno rappresentato quale sia il loro interesse alla restituzione del terreno (così come era in origine e dunque previo ripristino dello stato dei luoghi); né è stato in alcun modo evidenziato e circostanziato con elementi di fatto concreti che detta integrale reintegra possa per loro rappresentare un interesse diverso da quello meramente patrimoniale e quindi non sostituibile con il pieno ristoro monetario per equivalente.
A tal proposito merita ricordare che nella disciplina del diritto civile, proprio in materia di risarcimento in forma specifica, esiste una norma (art. 2058, 2° co. c.c.) secondo cui il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione richiesta dal danneggiato in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore.
La “ratio” di tale norma – da considerare come principio di carattere generale anche nel contesto dell’ordinamento pubblicistico di cui è causa – avalla ulteriormente le conclusioni di cui sopra in ordine alla fondatezza dell’istanza dell’Amministrazione formulata con riferimento al caso concreto (sull’argomento cfr. la sentenza di questo Tribunale n.534 del 25 giugno 2007).
La stessa norma, infatti, esprime una regola di carattere generale non solo per contemperare gli opposti interessi in gioco (pubblici e/o privati) ma anche per evitare in particolare un qualsiasi tentativo di “abuso” nell’esercizio dei propri diritti (sul punto cfr. la citata sentenza di questo Tribunale n.534 del 25 giugno 2007 laddove, fra l’altro, per un caso analogo viene richiamato il principio generale della necessaria proporzionalità tra il diritto del creditore (danneggiato) e l’obbligo imposto al debitore danneggiante).
In questo caso, infatti, i diritti dei ricorrenti potranno (e dovranno) ottenere il pieno ristoro monetario (per equivalente) da determinare sulla base di un comune accordo tra le parti in causa o, in mancanza, sulla base dei criteri fissati nel 6° co. lett. a) e b) dello stesso art. 43 citato; il tutto, senza neppure trascurare (ove ne sussistano le condizioni) l'applicabilità della norma di principio vigente all’epoca in cui nel 1993 avvenne l’occupazione d’urgenza dei terreni cui è causa (art. 40 del T.U. n. 2359 del 1865). Quest’ultima norma prevede che, nel caso di occupazione parziale di un terreno di vaste proporzioni, il ristoro monetario dovrà tenere conto della differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile prima dell’occupazione ed il giusto prezzo che potrà avere la restante parte di esso dopo l’occupazione (ed, in questo caso, dopo l’acquisizione dello stesso da parte dell’Amministrazione ).
4. In conclusione, per tutte le ragioni suesposte, accertata l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso per ottemperanza e rigettata ogni eccezione di rito, questo Collegio, in accoglimento della domanda avanzata dall’Amministrazione resistente, ritiene che quest'ultima in sostituzione della restituzione del bene debba essere condannata al risarcimento del danno nella misura da determinare sulla base dei criteri sopra indicati con la procedura di cui all'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 80/1998.
A questo proposito si precisa che la stima di cui all'art.40 della legge n.2359/1865 dovrà essere riferita ai valori correnti alla data dell'occupazione d'urgenza eseguita in forza di un provvedimento poi annullato, tale essendo la data in cui si è prodotto il danno ingiusto. Dalla stessa data, a norma dello stesso art. 43, comma 6, decorreranno gli interessi di mora.
Trattandosi di risarcimento del danno, il relativo debito va considerato "di valore e non "di valuta". Pertanto, una volta determinato il quantum con riferimento alla data di consumazione dell'illecito, l'importo dovrà essere rivalutato. Di conseguenza gli interessi saranno calcolati anno per anno sull'importo via via rivalutato, o, in alternativa, calcolati per l'intero periodo sull'importo rivalutato in misura media (cfr. Cass., sez.III, 8 aprile 2003, n.5503; id., 18 marzo 2003, n.3980).
S'intende che dall'ammontare del risarcimento dovrà essere detratto quanto sia stato corrisposto eventualmente a titolo di indennità di occupazione temporanea per il periodo nel quale l'occupazione stessa è da considerare illegittima. Per eventuali periodi di occupazione legittima è invece dovuta (se non già corrisposta) la relativa indennità, il cui importo non va detratto dal risarcimento.
Va ancora precisato che, trattandosi di risarcimento del danno, il risarcimento è dovuto in solido da tutti i soggetti che hanno concorso a provocarlo, nella specie l'ANAS, il Ministero delle Infrastrutture (già LLPP) e la Prefettura di Terni. Resta impregiudicata, siccome estranea alla materia del contendere in questa sede, ogni questione relativa ai rapporti interni fra i condebitori solidali.
Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998, le parti debitrici dovranno formulare ai creditori la proposta di risarcimento, in conformità ai criteri suesposti, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
5. La pronuncia sulle spese di lite segue la regola della soccombenza con la quantificazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta dall’A.N.A.S. resistente ex art. 43, 3° co. del D:P.R. n. 327/2001; per l'effetto, esclusa la restituzione del bene di cui è causa senza limiti di tempo, condanna le parti resistenti in solido al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti nella misura da determinarsi nelle forme e con i criteri di cui in motivazione.
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti nella misura complessiva di 3000 (tremila) euro, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2007 con l'intervento dei signori:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere, estensore
Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere
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