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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 21 aprile 2008 n. 3327
Pres. RIGGIO Est. FERRARI Fastweb s.p.a. (Avv.ti N. Moravia e M. Vasciminni) c./ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Avv. Stato) e Telecom Italia s.p.a. (Avv.ti N. Palombi e F. Lattanzi)


1. Procedimento amministrativo – Diritto d’accesso – Procedimento sanzionatorio – Impresa terza – Condizioni.

 

2. Procedimento amministrativo – Diritto d’accesso – Procedimento sanzionatorio – Limiti della L. n. 689 del 1981 – Applicabilità dell’art. 22 L. 214/90 – Condizioni.

1. Non è configurabile il diritto d’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90, da parte di un impresa terza in un procedimento sanzionatorio in materia di comunicazioni, laddove questa sia a conoscenza della contestazione mossa dall’Autorità garante delle comunicazioni, e non abbia un interesse tutelato a prendere visione anche della documentazione che l’Autorità ha acquisito a supporto giustificativo della delibera di contestazione, che costituisce materiale di cui possono disporre le parti del procedimento sanzionatorio, a difesa delle rispettive ragioni. Infatti tale documentazione, acquisita dall’Autorità al fine di valutare l’an e il quantum della sanzione comminabile, attiene ad un aspetto della vicenda che interessa solo l’inquisitore e l’inquisito e sul quale un’impresa terza non ha alcun titolo per intervenire, laddove non abbia fatto alcuna specifica menzione di pregiudizi che avrebbe subito sul piano economico e concorrenziale per effetto di comportamenti scorretti o addirittura illeciti tenuti dalla società inquisita nei suoi confronti.

 

2. Sebbene la L. 24 novembre 1981 n. 689, che disciplina i procedimenti amministrativi finalizzati all’irrogazione di sanzioni, preveda specifiche modalità di accesso ai documenti, che riserva però ai soli destinatari dei provvedimenti sanzionatori (trasgressore e soggetto solidalmente obbligato), con esclusione dei soggetti terzi, non si può escludere per questi ultimi l’applicazione della disciplina generale in materia di diritto d’accesso stabilita dall’art. 22 della L. 241/90, laddove abbiano un specifico interesse oggetto di tutela da parte dell’ordinamento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
- Sezione Terza Ter -


composto dai Magistrati:
Italo Riggio Presidente
Giulia Ferrari Consigliere – relatore
Stefano Fantini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n. 2626/00, proposto da
Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nico Moravia e Maurizio Vasciminni ed elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone n. 78 (studio legale Pavia e Ansaldo),

contro



l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata, nonché

nei confronti
di Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Palombi e Filippo Lattanzi, presso il cui studio legale in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47, è elettivamente domiciliata,

per l'annullamento
del provvedimento n. 9437 del 20 febbraio 2008, con il quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione Reti e Servizi di comunicazione elettronica le ha negato l’accesso ai documenti relativi al procedimento di cui alla delibera 4/07/Dir, da essa richiesti in visione e copia con istanza depositata all’Agcom il 23 gennaio 2008.

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Telecom Italia s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 10 aprile 2008 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO



1. Con ricorso notificato in data 20 marzo 2008 e depositato il successivo 21 marzo, Fastweb s.p.a. (d’ora in poi, Fastweb) impugna il provvedimento n. 9437 del 20 febbraio 2008, con il quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione Reti e Servizi di comunicazione elettronica le ha negato l’accesso ai documenti relativi al procedimento di cui alla delibera n. 4/07/Dir, da essa richiesti in visione e in copia con istanza depositata all’Agcom il 23 gennaio 2008.
Espone, in fatto, che con la succitata delibera n. 4/07 del 13 novembre 2007 l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Telecom per violazione della normativa in materia di parità di trattamento. In particolare, l’operatore incumbent avrebbe consentito lo svolgimento di attività di commercializzazione e vendita dei servizi ADL da parte delle proprie funzioni tecniche di rete in violazione degli obblighi di separazione amministrativa imposto dagli artt. 2, commi 1 e 2, lett. c), della delibera 152/02/Cons e 8, comma 1, della delibera 4/06/Cons. La necessità di accedere a detti atti – maturatasi dopo che con delibera 626/07/Cons l’Agcom aveva avviato un procedimento di integrazione delle misure regolamentari atte a promuovere l’effettiva concorrenza nell’ambito dei mercati nn. 1, 2, 11 e 12, in ragione di comportamenti anticoncorrenziali dell’operatore incumbent – è motivata sia dall’esigenza di verificare se i fatti imputati a Telecom possano aver determinato effetti pregiudizievoli alle proprie attività commerciali sia dalla possibilità di utilizzare le notizie evinte dagli stessi nei procedimenti avviati nei confronti di Telecom dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria e all’Agcom.
Il diniego opposto con l’atto impugnato è fondato su un duplice motivo: a) la L. 24 novembre 1981 n. 689, che disciplina i procedimenti amministrativi finalizzati all’irrogazione di sanzioni, prevede specifiche modalità di accesso ai documenti, che riserva però ai soli destinatari dei provvedimenti sanzionatori (trasgressore e soggetto solidalmente obbligato), con esclusione dei soggetti terzi.; b) in ogni caso Fastweb non è titolare di una situazione soggettiva individuale differenziata rispetto a quella di qualsiasi altro operatore di comunicazioni elettroniche né ha dimostrato quale utilità concreta sarebbe in grado di ricavare dall’acquisizione della documentazione in questione.
2. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:
Violazione e/o falsa applicazione artt. 22 ss. L. n. 241 del 19890 – Violazione e/o falsa applicazione della delibera Agcom 271/01/Cons (modificata con delibera 353/03/Cons) – Violazione e/o falsa applicazione L. n. 689 del 1981 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza manifesta. E’ illegittimo il diniego di accesso ai documenti atteso che, ai sensi dell’art. 23 L. n. 241 del 1990, anche gli atti delle Autorità indipendenti sono soggetti al diritto di accesso. Contrariamente a quanto si afferma nell’impugnato provvedimento, la ricorrente ha un interesse personale all’ostensione di detti documenti, in quanto operatore che svolge la sua attività commerciale negli stessi mercati, oggetto della delibera 626/07/Cons, in cui opera Telecom; inoltre può vantaggiosamente utilizzare le informazioni ricavabili da detti documenti nei giudizi che ha promosso contro Telecom per attività anticoncorrenziale. Inconferente è, infine, il richiamo da parte dell’ Autorità alla disciplina dettata dalla L. n. 689 del 1981, atteso che la stessa si applica al soggetto passivo del processo sanzionatorio, e non anche ai soggetti a questo estranei.
3. Si è costituita in giudizio l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
4. Si è costituita in giudizio la controinteressata Telecom Italia s.p.a., che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



1. Come esposto in narrativa è impugnato il provvedimento n. 9437 del 20 febbraio 2008, con il quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione Reti e Servizi di comunicazione elettronica ha negato alla ricorrente l’accesso ai documenti relativi al procedimento di cui alla delibera 4/07/Dir, che essa aveva richiesto in visione e in copia con istanza depositata all’Agcom il 23 gennaio 2008.
2. Visti gli atti di causa il Collegio rileva che, al fine della decisione che è chiamato ad assumere sul ricorso portato al suo esame, si può prescindere dal primo dei due distinti ed autonomi motivi addotti dall’ Autorità a giustificazione del diniego di accesso alla documentazione afferente al procedimento sanzionatorio attivato nei confronti di Telecom atteso che, anche accedendo alla tesi della ricorrente secondo cui nei procedimenti sanzionatori sarebbe pur sempre applicabile, a tutela degli interessi dei soggetti terzi, la disciplina generale dettata dalla L. n. 241 del 1990 (ma in senso contrario, e con richiamo al principio di specialità della disciplina dettata dal Legislatore per un determinato settore o per una particolare materia: v. Cass. civ., I Sez., 15 dicembre 2005 n. 27681), il ricorso risulterebbe egualmente privo di pregio, essendo del tutto conforme a principi di diritto e a regole di logica il secondo dei motivi ostativi addotti dall’ Autorità.
3. Non è infatti ravvisabile un apprezzabile nesso logico fra l’ istanza di accesso, dichiaratamente intesa a prendere conoscenza di comportamenti imputabili a Telecom e dall’ Autorità ritenuti elusivi di obblighi su esso incombenti, e l’ avvio del procedimento preordinato ad una possibile revisione delle misure regolatorie in atto imposte alla stessa Telecom con riferimento a quattro diversi mercati della telefonia fissa. La ricorrente è infatti a conoscenza della contestazione mossa a Telecom dall’Autorità, che essa stessa ha riportato nel suo contenuto essenziale a pag. 11 dell’atto introduttivo del giudizio, e non ha un interesse tutelato a prendere visione anche della documentazione che l ‘Autorità ha acquisito a supporto giustificativo della delibera di contestazione, che costituisce materiale di cui possono disporre solo le parti del procedimento sanzionatorio, a difesa delle rispettive ragioni.
4. Non vale opporre che per una consapevole partecipazione alle consultazioni che precedono i procedimenti di revisione e, quindi anche quello relativo a Telecom, le singole imprese operanti nel mercato della telefonia devono essere messe in condizione di conoscere i fatti che hanno indotto l’Autorità ad attivare il procedimento di revisione degli obblighi regolatori incombenti sulla stessa Telecom.
Osserva il Collegio che i fatti e i comportamenti a questa contestati sono stati puntualmente specificati dall’ Autorità e la ricorrente ha dimostrato di conoscerli. La documentazione, acquisita dall’ Autorità al fine di valutare l’an e il quantum della sanzione comminabile, attiene invece ad un aspetto della vicenda che interessa solo l’inquisitore e l’ inquisito e sul quale la ricorrente non ha alcun titolo per intervenire.
5. Aggiungasi - considerato che è palese l’interesse di chi ha subito un danno ingiusto di ricercarne le cause e quindi i responsabili - che in questa sede, e innanzi a questo Collegio, Fastweb non ha fatto alcuna specifica menzione di pregiudizi che avrebbe subito sul piano economico e concorrenziale per effetto di comportamenti scorretti o addirittura illeciti tenuti da Telecom nei suoi confronti, per cui anche sotto questo profilo (peraltro neppure sfiorato negli atti di causa) la sua istanza di accesso alla documentazione utilizzata dall’Autorità nel sanzionare l’operatore incumbent risulta priva di qualsiasi giustificazione logica e giuridica.
6. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 aprile 2008.
Italo Riggio Presidente
Giulia Ferrari Consigliere - Estensore



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