REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER
composto dai signori Magistrati:
Consigliere Michele PERRELLI - Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI - Componente, relatore
Consigliere Antonio VINCIGUERRA - Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8800 del 2007 proposto da
MAGRO Adriana, MAUTONE Francesco e MAUTONE Claudio, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Giordano, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in Roma, al Piazzale Medaglie d’Oro, n. 20, presso l’avv. Sergio Lauro;
CONTRO
il COMUNE di SUPINO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Borrea, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Ippocrate n. 92, presso lo studio dell'avv. Rosalba Genovese;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio rifiuto, ex art. 21 bis della L. n. 1034 del 1971, formatosi per mancata adozione di un provvedimento espresso, a conclusione del procedimento amministrativo instaurato a seguito di istanza dei ricorrenti con nota del 15.11.2006 e del seguente atto di significazione del 19.6.2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Supino;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla udienza in camera di consiglio del 19.11.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti, comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 15.10.2007, depositato il 24.10.2007, i deducenti, assuntamente proprietari di immobili di civile abitazione siti nel Comune di Supino a meno di 30 metri dal binario della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Roma – Napoli, hanno chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza in epigrafe indicata, deducendo i seguenti motivi:
1.- Violazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990.
Con atto depositato il 19.11.2007 si è costituito in giudizio il Comune di Supino, che ha eccepito la inammissibilità (per carenza in capo ai ricorrenti di legittimazione attiva e di interesse giuridicamente tutelabile, nonché per impossibilità di individuare il procedimento che dovrebbe essere concluso) e dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per la reiezione.
Alla udienza in camera di consiglio del 19.11.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame i deducenti, assuntamente proprietari di immobili di civile abitazione siti nel Comune di Supino a meno di 30 metri dal binario della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Roma – Napoli, hanno chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto, ex art. 21 bis della L. n. 1034 del 1971, formatosi per mancata adozione di un provvedimento espresso a conclusione del procedimento amministrativo instaurato a seguito di istanza del 15.11.2006 e del seguente atto di significazione del 19.6.2007.
2.- Innanzi tutto il Collegio valuta incondivisibile la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del resistente Comune nell’assunto che non sussisterebbe in capo ai ricorrenti legittimazione attiva ed interesse giuridicamente tutelabile, né la possibilità di individuare il procedimento che dovrebbe essere concluso.
Il giudizio sulla legittimità del silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione non tende, in generale, a stabilire la fondatezza della pretesa sostanziale, ma mira ad accertare, in astratto, se sussistono gli elementi formali minimi perché possa addebitarsi all'amministrazione l'obbligo di pronuncia e del clare loqui.
Non può quindi dubitarsi che sussista comunque legittimazione attiva ed interesse giuridicamente tutelato di cittadini che abbiano effettuato una istanza ad un Comune a veder concluso il procedimento così iniziato con un provvedimento espresso.
Nel caso di specie, l'amministrazione aveva l'obbligo di dare riscontro all'istanza di privati, o adottando un provvedimento avente contenuto satisfattorio dell'interesse sostanziale fatto valere, ovvero esplicando puntualmente le ragioni che avevano ritardato ovvero ostassero, allo stato, alla definizione del procedimento in senso favorevole alle aspettative degli instanti, fatte salve ovviamente tutte le iniziative che i ricorrenti avrebbero all'esito potuto far valere per tutelare efficacemente le loro ragioni sostanziali.
Quanto alla individuazione del procedimento da concludere esso è, assai chiaramente, quello iniziato con istanza del legale dei ricorrenti del 15.11.2006 e successiva diffida a concludere il procedimento così iniziato con diffida dell’11.6.2007.
3.- Nel merito va rilevato che con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990, per mancato riscontro alla diffida del legale dei ricorrenti dell’11.6.2007 a concludere il procedimento amministrativo iniziato a seguito di istanza del 15.11.2006 (con cui era stato chiesto di provvedere alla rettifica di un atto di citazione, al compimento degli atti consequenziali, a dichiarare inadempiente il Consorzio Iricav Uno e la Tav s.p.a., a contestare il contenuto di una nota di detto Consorzio, ad installare barriere antirumore lungolinea e schermi arborei nei tratti ferroviari interessanti gli immobili dei ricorrenti, a sollecitare l’acquisizione di detti immobili e a porre in essere ogni ulteriore azione necessaria) mediante il prescritto provvedimento finale e a porre in essere ogni necessaria determinazione per impedire che l’esercizio della linea ferroviaria de qua arrechi danni alla sig.ra Magro. Ciò in quanto, a fronte delle istanze dei privati titolari di posizioni qualificate e differenziate, l’Amministrazione avrebbe sempre l’obbligo di provvedere, avendo peraltro nel particolare caso di specie il comportamento del Comune intimato ingenerato legittime aspettative in essi e sussistendo il diritto all’accoglimento delle loro istanze.
3.- Osserva il Collegio che l'apprezzamento in termini giuridici del comportamento omissivo tenuto dalla pubblica amministrazione in presenza di una istanza del privato tesa a ottenere, allo scopo di soddisfare un interesse "pretensivo" giuridicamente protetto, l'emanazione di un provvedimento discrezionale a proprio favore (provvedimento discrezionale nel contenuto, ma vincolato da una norma positiva quanto alla sua adozione) ha origine (inizialmente pretoria) dalla esigenza di risolvere non tanto i casi di consapevole scelta della pubblica amministrazione, quanto i casi di disinteresse della p.a. per le istanze del cittadino, indipendentemente dalla loro infondatezza.
Al riguardo, il legislatore ha dovuto intervenire con la legge n. 241 del 1990 per canonizzare gli obblighi di comportamento della p.a. dinanzi alle richieste del cittadino, al cui servizio essa è istituzionalmente preposta.
L’attuale testo dell’art. 2, comma 5, della L. n. 241 del 1990, oltre a stabilire che il ricorso avverso il silenzio può essere proposto senza necessità di diffida all’Amministrazione inadempiente prevede che “Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza”. L’espressione “può” implica il permanere di limiti al sindacato giurisdizionale, in quanto, da un lato, nel caso di attività discrezionale “pura”, il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione, stabilendo l’an o il quomodo del provvedimento da adottare, pena un’indebita ingerenza nell’attività amministrativa. D’altro canto, ai sensi dell’art. 112 c.p.c, al fine di conoscere della fondatezza nel merito della pretesa del ricorrente, occorre un’esplicita domanda di parte.
Rimane poi il fatto che il giudizio sul silenzio ha pur sempre carattere semplificato, sicché, ove siano necessari complessi accertamenti istruttori, il Giudice non può che limitarsi a verificare l’esistenza di un obbligo di provvedere e a dare impulso ai successivi adempimenti di competenza dell’Amministrazione.
In tema di silenzio, l'art. 2, comma 5, della L. 7 agosto 1990 n. 241, secondo il quale il giudice « può » conoscere della fondatezza dell'istanza, è quindi da intendersi nel senso che non può sorgere alcuna pretesa di valutazione della fondatezza dell'istanza se, per essa, è necessario acquisire gli elementi istruttori demandati ad un procedimento che, o non si è mai svolto, o si è svolto in modo incompleto, senza giungere alla sua naturale conclusione con l'emanazione del provvedimento; infatti, in questi casi, il ricorrente non potrà ottenere una pronuncia sulla fondatezza della propria istanza perché il sorgere della situazione soggettiva che si vuole conseguire è, strutturalmente, condizionata alla formazione di atti e provvedimenti non ancora esistenti o all'effettuazione di valutazioni discrezionali non ancora compiute (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 20 ottobre 2006, n. 2352).
Nella fattispecie, l’istanza dei ricorrenti non corrisponde ad un procedimento amministrativo tipizzato atteso che, in sostanza, essi hanno sollecitato il Comune a provvedere alla rettifica di un atto di citazione, al compimento degli atti consequenziali, a dichiarare inadempiente il Consorzio Iricav Uno e la Tav s.p.a., a contestare il contenuto di una nota di detto Consorzio, ad installare barriere antirumore lungolinea e schermi arborei nei tratti ferroviari interessanti gli immobili dei ricorrenti, a sollecitare l’acquisizione di detti immobili e a porre in essere ogni ulteriore azione all’uopo necessaria.
L’accertamento della fondatezza dell'istanza richiederebbe quindi complessi accertamenti istruttori, sicché questo Giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza di essa ma deve limitarsi ad accertare se sussiste un generico dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi sulla richiesta di cui trattasi.
E’ giurisprudenza consolidata in materia quella secondo cui il dovere di provvedere può scaturire non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia o equità impongano l'adozione di provvedimenti o comunque lo svolgimento di un'attività amministrativa, alla stregua dei principi posti, in via generale, dall'art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 1986 n. 237; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 giugno 1992 n. 321). Si tratta di una condivisibile e ragionevole affermazione giurisprudenziale, della quale rappresenta la consacrazione normativa l'ampia formulazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241del 1990.
Parte della giurisprudenza ha anzi espresso l'avviso che, dopo la legge sul procedimento, l'obbligo per la Pubblica amministrazione di fornire una risposta all'istanza del cittadino discenda dalla semplice presentazione della stessa, e non richieda più neanche la sussistenza di una specifica situazione legittimante (T.a.r. Lecce, Sez. I, 10 gennaio 1997 n.10).
Ciò in quanto le norme surrichiamate hanno definitivamente sancito l'intrinseca illegittimità del silenzio - rifiuto, riconnettendolo ad una situazione, per così dire, di lesione sintomatica dell'interesse legittimo (procedimentale) di colui che avrebbe dovuto comunque essere destinatario di una pronuncia - non importa se positiva, negativa o interlocutoria - da parte dall'Autorità adita (T.A.R. Lazio, II Sez., 23 novembre 1993, n. 1440).
La legge n. 241 del 1990, ancorché legge di principi, esplica poi un effetto precettivo direttivo (atteggiandosi in tal modo a vera e propria legge "del" procedimento amministrativo) in tutti i casi in cui le esigenze partecipative, di trasparenza e buona amministrazione non abbiano uno specifico riscontro nella disciplina del singolo procedimento.
In merito alla sussistenza del dovere del Comune di Supino di pronunciarsi sulla istanza e alla successiva diffida del legale dei ricorrenti (in nome e per conto degli stessi e quale loro procuratore e difensore) cui in precedenza si è fatto cenno, osserva in conclusione il Collegio che, come risulta dalla esposizione in fatto, che non è contestata dall’Amministrazione intimata, con detta istanza e successiva diffida essi hanno chiesto che il Comune si pronunciasse circa la richiesta in precedenza specificata.
Detto atto ha dato avvio al relativo procedimento amministrativo, che, pertanto, avrebbe comunque dovuto porre capo ad un provvedimento finale che avesse come contenuto disposizioni conclusive del procedimento avviato.
Deve di conseguenza qualificarsi come illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Supino sull'istanza e successiva diffida presentata dai ricorrenti.
Va precisato che la presente sentenza è limitata, per le considerazioni in precedenza svolte, all’accertamento dell’obbligo del Comune di Supino di adottare un espresso provvedimento che definisca il procedimento cui si riferiva la istanza dei ricorrenti, sia esso di contenuto positivo o negativo, e alla conseguente condanna a provvedere.
4.- In conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini e nei limiti sopra indicati, con ordine al Comune di Supino di provvedere sulla prima specificata istanza dei ricorrenti, definendo, con provvedimento espresso, il procedimento così avviatosi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta dei ricorrenti, un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della sentenza stessa.
5.- Consegue alla soccombenza la condanna del Comune di Supino al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura in dispositivo fissata, nonché, ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, al ristoro dei ricorrenti dall’esborso del Contributo unificato nella misura pagata, di € 250,00 (duecentociquanta/00), come da ricevuta in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell'art. 21 bis della legge 1034 del 1971, come introdotto dall'art. 2 della L. n. 205 del 2000, accoglie il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Supino di provvedere sulla istanza dei ricorrenti in motivazione specificata, definendo, con un espresso provvedimento, il procedimento così avviatosi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta dei ricorrenti, un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Supino al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A., nonché alla rifusione a dette parti del C.U. nella misura pagata di € 250,00 (duecentociquanta/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 19.11.2007, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.