REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 120 del 2008, proposto da:
ROCCI CARMINE, DI LORETO ROSARIO, CLIVIO GAETANO, COSTANTINI SILVANA, MOSCARINI NORVEO, ARNONI PAOLO, CAMELI ANGELO; rappresentati e difesi dagli avv. Carlo P.M. De Cata, Marco Giammaria, con domicilio eletto presso Pina Meco in L'Aquila, via Alcide De Gasperi 58/A;
contro
REGIONE ABRUZZO in Persona del Presidente P.T., rappresentata e difesa dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
per la declaratoria sul
silenzio-rifiuto formatosi su istanza inoltrata dai ricorrenti in data 5.19 e 24 gennaio 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/03/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con istanze del 5, 19 e 24 gennaio 2007 dirette alla regione Abruzzo, gli odierni ricorrenti premettevano di fare parte del personale proveniente dai Consorzi Agrari di cui all’art. 1 comma 559 della legge 206/06, richiamando quanto disposto dal decreto del dipartimento della funzione pubblica del 24 ottobre 2001 in merito ai livelli d’uscita dai Consorzi Agrari e d’ingresso nelle Pubbliche amministrazioni; per quanto sopra domandavano di essere inquadrati nell’organico della Regione Abruzzo, con le seguenti categorie: sig. Carmine Rocci cat. B3; sig. Rosario Di Loreto cat. B3; sig. Gaetano Clivio cat. B3; Sig.ra Silvana Costantini cat. B3; Sig. Paolo Arnoni cat. C1; sig. Norveo Moscarini cat. D1; sig. Angelo Cameli cat. D3.
Con lettera del 7 febbraio 2007 , la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali- invitava il presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo a “porre in essere ogni azione possibile volta alla soluzione delle problematiche occupazionali legate ai consorzi agrari”.
In data 20 febbraio 2007, il dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane stilava un quadro riassuntivo della programmazione dei posti vacanti, indicando in 468 i posti complessivi al 15 febbraio 2007 (per quanto di interesse nella presente vertenza, 26 della categoria B3, 174 della categoria C; 99 della categoria D1 e 75 della categoria D3), mentre con nota del 23 febbraio 2007 il direttore del Dipartimento Politiche attive del Lavoro rendeva noto ai destinatari il diritto dei dipendenti in mobilità dei consorzi agrari di vedersi assumere nell’organico regionale.
Assumono tuttavia i ricorrenti che nonostante le rituali istanze proposte, la regione Abruzzo avrebbe immotivatamente omesso di provvedere alle doverose assunzioni, nonostante l’ampia presenza di posti vacanti nell’organico regionale alla data 15 febbraio 2007.
Per quanto sopra, chiedono che il tar dichiari l’illegittimità del silenzio-rifiuto dell’amministrazione regionale, in relazione alle loro istanze di assunzione avanzate in data 5, 19 e 24 gennaio 2007, con conseguente ordine alla Regione Abruzzp di concludere il procedimento di ricognizione dei posti vacanti, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, e di procedere, entro il medesimo termine, a regolare assunzione a tempo indeterminato di tutti i ricorrenti, con le medesime categorie d’uscita dai Consorzi Agrari e disponendo sin d’ora la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempienza della regione al predetto comando giudiziario.
Si è costituita in giudizio la regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila che ha controdedotto con memoria.
Alla camera di consiglio del 19.3.08 la causa è stata riservata a sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come esplicitamente rimarcato nel gravame, l’oggetto della presente vertenza ex articolo 21 bis della legge 1034/1971 riguarda la contestata inerzia della regione Abruzzo nel procedere ad assunzioni che i ricorrenti (ex dipendenti di consorzi agrari) ritengono di loro spettanza in virtù delle disposizioni di legge segnalate in narrativa, in presenza di un’ampia capienza di posti vacanti in pianta organica.
Dalle suesposte premesse, resta evidente come la questione afferisca a materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 165/01, che per i rapporti alle dipendenze della pubblica amministrazione riserva per l’appunto all’AGO (tra le altre) le controversie concernenti l’assunzione al lavoro del personale (comma 1), con pronunce che –qualora accertino il diritto all’assunzione- restano ex se costitutive del rapporto lavoro rivendicato dal lavoratore (comma 2). L’inerzia lamentata non riguarda peraltro alcun atto di cd. macro-organizzazione ex art. 2 comma 1 del citato decreto legislativo 165/01, visto che nella specie i medesimi ricorrenti rilevano la corretta definizione delle piante organiche e la completa ricognizione dei numerosi posti vacanti di cui reclamano la copertura.
Ora, ai sensi di consolidata giurisprudenza che il collegio condivide, il rimedio del silenzio-rifiuto contemplato dall'art. 21bis, L. n. 1034/71 non è esperibile nei casi in cui il giudice amministrativo risulti privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale, in quanto tale rimedio non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva bensì costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell'interessato nei confronti della P.A.. Tale conclusione non può cambiare a seguito delle novelle introdotte dalla L. n. 15/2005 e dalla L. n. 80/2005, giacchè è stato solo ampliato il potere di conoscere della fondatezza dell'istanza e di conseguenza sono stati accresciuti i poteri decisori del giudice, senza permettere tuttavia di esorbitare dai limiti della giurisdizione spettategli, con particolare riguardo ai previsti poteri surrogatori mediante sostituzione commissariale, ovviamente delineabili solo per materie di pertinenza cognitoria del GA. Pertanto, è inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio rifiuto serbato dalla P.A. in materia devoluta ad altro giudice (per una similare fattispecie relativa all’articolo 63 del decreto Legislativo n. 165 del 2001, cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 ottobre 2006, n. 6003).
Anche poi a voler prescindere dalle sue esposte (dirimenti) considerazioni, a pari concludenze di inammissibilità dovrebbe giungersi in relazione alla posizione giuridica di diritto soggettivo pieno che i ricorrenti medesimi hanno allegato di vantare, nei confronti della loro pretesa alle assunzioni in questione.
E’ infatti principio noto quello secondo cui il giudizio amministrativo instaurato ex art. 21- bis, L. n. 1034 del 1971, introdotto da un soggetto privato avverso il silenzio-rifiuto opposto dalla P.A. ad una sua istanza, benchè collegato funzionalmente, sul piano logico-sistematico, al dovere imposto dall'art. 2, L. n. 241 del 1990 a tutte le pubbliche amministrazioni di concludere i procedimenti amministrativi mediante l'adozione di provvedimenti espressi, nei casi in cui essi conseguano obbligatoriamente ad una istanza ovvero debbano essere iniziati d'ufficio, postula sempre l'esercizio di una potestà amministrativa (potere pubblico) e una corrispondente posizione giuridica soggettiva del privato individuabile nella figura dell'interesse legittimo (CGA sez giurisdizionale, 22 giugno 2006 n. 284). Pertanto, nei casi di reclamati diritti soggettivi –a prescindere dall’esistenza o meno di sopravvenuti atti (paritetici) di diniego, comunque privi di onere impugnatorio- il ricorrente dovrà direttamente attivare nei termini di prescrizione il pertinente giudizio di accertamento avanti al GA, sempre che ovviamente quest’ultimo sia munito di giurisdizione esclusiva in materia, senza che rilevi alcuna problematica di silenzio amministrativo da far valere ai sensi dell’art. 21 bis legge 1034/1971.
In conclusione il ricorso è inammissibile nei suesposti sensi.
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2008