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n. 4-2008 - © copyright

T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 14 aprile 2008 n. 548
Pres.A. Catoni – Est. M. Abruzzese
B. C. (avv.ti V. Nazzarro e L. Sebastiani) c/ il Comune di Carsoli


Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Controversia riguardante una procedura di mobilità – Art. 63, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - Giurisdizione – E’ dell’A.G.O..

Ai sensi dell’art. 63, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, le controversie inerenti le procedure di mobilità, tenuto conto che la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro e, soprattutto, non integra - ed è anzi alternativa ad una - nuova assunzione, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario. (1)

 

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(1) Cfr., in motivazione, CORTE DI CASSAZIONE 12 dicembre 2006 n.26420; TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE LAVORO -n.26/2005; T.A.R. SICILIA – CATANIA – SEZIONE II - Sentenza n.844/2002 e n.393/2003; T.A.R. PIEMONTE – SEZIONE II - Sentenza n.1320/2000; T.A.R. LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE II - Sentenza n.5841/2000; Cfr. T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 24 luglio 2007 n. 6929, in questa rivista, con nota di richiami. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 191 del 2008, proposto da:
B. C., rappresentata e difesa dall'avv. Velia Nazzarro, con domicilio eletto presso avv.Linda Sebastiani in L'Aquila, via Roma N. 128;

contro



COMUNE DI CARSOLI in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Giunta comunale di Carsoli del 21.12.2007, n.128 del reg., recante declaratoria di inammissibilità della istanza di mobilità della ricorrente; dei verbali della Commissione esaminatrice presupposti, della comunicazione del 24.12.2007, avente od oggetto i precedenti atti; nonchè per la condanna del Comune al risarcimento dei danni


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/04/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 9 della L.205/2000 e dell’art. 26, comma 4 della L.1034/1971;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



La ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata dichiarata inammissibile per ragioni formali (istanza non resa nella forma di autocertificazione ed omessa allegazione del documento di identità) la sua domanda di mobilità dall’Amministrazione Provinciale di Roma al Comune di Carsoli per la copertura del posto vacante di collaboratore B3 (ex V q.f.) nel Servizio Tecnico, spiegando anche domanda risarcitoria.
Deduce: 1) Violazione degli artt. 38, 6, 47 e 71 del D.P.R. 445 del 2000. Violazione dell’art. 3 della L. n.241 del 1990; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, eccesso di potere; la sanzione di inammissibilità della domanda per le ragioni indicate nel provvedimento impugnato non sarebbe stata espressamente prevista; in ogni caso, l’Amministrazione avrebbe potuto consentire la regolarizzazione della domanda ritenuta incompleta, anche in ossequio al principio di leale collaborazione con gli amministrati.
Il Comune di Carsoli non si costituiva in giudizio.
All’esito della udienza in camera di consiglio del 2 aprile 2008, fissata per la decisione dell’istanza cautelare, il Collegio riservava la causa in immediata decisione ricorrendone i presupposti.

DIRITTO



Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
La controversia investe le determinazioni del Comune di Carsoli in materia di attivata procedura di mobilità.
E’ noto che il nuovo criterio di riparto della giurisdizione in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni “privatizzato” o “contrattualizzato”, di cui all’art. 63 del D.lvo 165/2001, non si fonda più sulla natura (di diritto soggettivo o di interesse legittimo) della situazione giuridica che si assume lesa dall’azione amministrativa, essendo stata attribuita la giurisdizione al giudice ordinario (e, residualmente, al giudice amministrativo per alcune controversie), in base al nuovo (e diverso) criterio fondato sulla “materia”.
In forza del primo comma della disposizione richiamata, sono infatti devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che attengono all’assunzione, anche nelle ipotesi “in cui vengano in questione atti amministrativi presupposti”, i quali, ove rilevanti, possono essere disapplicati dal G.O., se illegittimi.
La giurisdizione del giudice amministrativo è invece attribuita in via residuale, ed espressa in termini di “eccezione” rispetto a quelle generale attribuita al G.O., dal comma 4 del citato art. 63, limitatamente alle controversie in materia di “procedure concorsuali per l’assunzione” di dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La controversia all’esame ha per oggetto principalmente il preteso diritto della ricorrente all’assunzione mediante mobilità.
Tale procedura, ad avviso del Collegio, è certamente estranea alla previsione di cui all’art. 63, co.4 T.U. n.165/2001, tenuto conto che la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro e soprattutto non integra - ed è anzi alternativa ad una - nuova assunzione.
A tale conclusione è agevole pervenire tenuto conto di quanto espressamente disposto dal D.L.vo n.165/2001 che, all’art. 30, dispone che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo consenso dell’amministrazione di appartenenza; inoltre, al successivo 4° comma-bis (aggiunto dal comma 1 quater dell’art. 5 D.L. 31 gennaio 2005, n.7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione), risulta espressamente stabilito che le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzione, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio e che il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
Le norme sopra richiamate evidenziano inequivocabilmente l’intento del legislatore di accordare all’istituto della mobilità priorità procedimentale rispetto all’assunzione di nuovo personale pubblico (anche se alla nuova assunzione si proceda mediante lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci), nell’evidente scopo di contenimento della spesa pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche amministrazioni.
La provvista di personale per mezzo delle procedure di mobilità, anche quando avvenga all’esito di procedure selettive di evidenza pubblica, si configura, dunque, come una forma di cessione del contratto di lavoro da un’Amministrazione all’altra, su richiesta dello stesso lavoratore “ceduto”, comportante modificazione meramente soggettiva del rapporto, con continuità del suo contenuto, come testualmente risultante dalla l. 28 novembre 2005, n.246, art. 16, di modifica del D.lgs. n.165/2001, che testualmente parla appunto di “cessione del contratto”.
Le controversie in tema di mobilità non appaiono, dunque, equiparabili alle controversie in tema di nuove assunzioni alle dipendenze della P.A. (fattispecie, questa, disciplinata dal citato art. 63, co, 4 T.U. 165/2001), ma piuttosto a quelle in tema di rapporto di lavori dei soggetti già dipendenti della pubblica amministrazione, atteso che pacificamente il rapporto di lavoro del lavoratore in mobilità prosegue ad ogni effetto nel passaggio da una all’altra amministrazione (cfr. Cass. Civ. n.26420/2006; Tribunale Lecce, sez.Lavoro, n.26/2005; TAR Sicilia, Catania, sez,II, n.844/2002 e n.393/2003; TAR Piemonte, sez.II, n.1320/2000. TAR Lombardia, Milano, sez.II, n.5841/2000)).
Nel caso in esame, come detto, concerne principalmente la mancata ultimazione della procedura di mobilità del dipendente, assegnata in maniera esclusiva al G.O.
Ne consegue l’inammissibilità del presente ricorso.
Le spese possono dichiararsi irripetibili stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese irripetibili.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 02/04/2008 con l'intervento dei signori:
Antonio Catoni, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2008



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